Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11393 del 30/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/04/2019), n.11393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18974-2017 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MAMBELLI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI – SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SAVINI;

– controricorrente –

e contro

M.G. O G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2164/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 1996 M.J. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale.

Nel medesimo anno la vittima convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna il responsabile civile del sinistro ( M.G.M.) e la società assicuratrice della r.c.a. di questi, Società Cattolica di Assicurazioni (olim, FATA Assicurazioni), chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

3. Con sentenza n. 946 del 2000 il Tribunale di Ravenna accolse la domanda.

La sentenza venne appellata in via principale dalla Cattolica, ed in via incidentale da M.J..

La Corte d’appello di Bologna, dopo avere deciso con sentenza non definitiva 14.2.2003 n. 319 alcune questioni non più rilevanti nella presente sede, dispose la prosecuzione del giudizio per un supplemento di istruttoria al fine di accertare l’entità del danno patrimoniale patito dalla vittima, e consistente nelle spese mediche di cura ed assistenza.

Quindi, con sentenza 29.1.2009 n. 137 la Corte d’appello liquidò a M.J.:

-) Euro 61.068 a titolo di risarcimento delle spese mediche già sostenute;

-) Euro 15.000 a titolo di risarcimento delle spese che avrebbe dovuto affrontare per riadattare il proprio appartamento alle esigenze di persona non autosufficiente.

Nulla liquidò, invece, a titolo di risarcimento delle spese mediche che la vittima avrebbe affrontato in futuro, sul presupposto che M.J. non avesse provato quali di tale spese non fossero coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

4. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione da M.J. e questa Corte, con sentenza 20.9.2011 n. 19128, la cassò con rinvio, ritenendo non sufficiente la motivazione con la quale la Corte felsinea ritenne indimostrata l’esistenza d’un danno futuro consistente nella necessità di esborsi per cure e prestazioni fisioterapiche.

5. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, con sentenza 24.11.2016 n. 2164 condannò la Cattolica e M.G.M., in solido, al pagamento in favore di M.J. dei seguenti ulteriori importi:

-) Euro 124.304,44, a titolo di spese mediche già sostenute e costi di abbattimento delle barriere architettoniche domestiche;

-) Euro 413.705,9, a titolo di spese mediche e fisioterapiche future.

6. Anche la seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.J., con ricorso fondato su dieci motivi. I-la resistito la Cattolica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso.

1.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè denunciano vizi omologhi o connessi.

Con tutti e tre tali motivi il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 383,384 e 394 c.p.c..

Deduce che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioni contenute nella sentenza con cui questa Corte aveva cassato la prima sentenza d’appello della Corte di Bologna.

Afferma che, nel corso del giudizio di merito, il consulente tecnico d’ufficio aveva stimato in Euro 174 l’ora il costo delle sedute fisioterapiche cui la vittima si sarebbe dovuta sottoporre vita natural durante; che tale risultanza peritale sarebbe stata “condivisa” da questa Corte (così il ricorso, p. 18, primo capoverso); e che di conseguenza la Corte d’appello in sede di rinvio non avrebbe potuto discostarsi dal parere del c.t.u., e stimare il danno in questione nella minor somma di Euro 70 l’ora.

1.2. I motivi sono infondati.

Esula dal perimetro dei poteri di questa Corte il condividere od il non condividere qualsiasi parere peritale formulato nei gradi di merito.

La prima sentenza d’appello della Corte d’appello di Bologna venne cassata da questa Corte per insufficienza della motivazione, secondo il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile all’epoca di quella sentenza (2011), parendo a questa Corte illogico che, accertata la necessità della vittima di sottoporsi a cure costanti e comportanti un esborso economico, la Corte d’appello avesse potuto reputare con riferimento a tale esborso esistente e dimostrato il danno passato, ed indimostrato quello futuro.

Ma con tale decisione, ovviamente, nessun vincolo è stato imposto -nè si sarebbe potuto farlo – al giudice di rinvio nella stima di tale danno, se non quello di motivare in modo più adeguato la propria decisione.

L’annullamento della prima sentenza d’appello per vizio della motivazione non impediva, pertanto, al giudice di rinvio di tornare a stimare ex novo il danno in questione, nè di discostarsi motivatamente dal parere del consulente.

2. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso.

2.1. Anche il terzo ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè affrontano questioni connesse.

Con tutti e due questi motivi il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame del fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella illustrazione dei motivi si sostiene che la sentenza d’appello avrebbe adottato una motivazione “incomprensibile”, là dove ha stabilito che le tariffe per prestazioni fisioterapiche sono “normalmente già comprensive di Iva”; e dall’altro che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non dovuto il risarcimento del danno consistente nella rifusione delle spese di trasferta al fisioterapista.

2.2. I due motivi sono inammissibili.

Con essi, infatti, il ricorrente censura nella sostanza, al di là dei meri riferimenti formali ai vizi di nullità della sentenza od omesso esame d’un fatto decisivo, la stima del danno compiuta dal giudice di merito: e cioè un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Che la sentenza d’appello sia nulla, infatti, deve radicalmente escludersi, dal momento che una sentenza può dirsi nulla solo quando la motivazione manchi del tutto, oppure sia totalmente incomprensibile.

Non è questo il nostro caso, dal momento che la Corte d’appello, con inequivocabile sintassi, ha dichiarato di ritenere che il costo di una seduta fisioterapica sia di Euro 70 l’ora comprensivi di Iva: e lo stabilire se questa valutazione fosse giusta o sbagliata; ed in quest’ultimo caso se lo fosse per eccesso per difetto, è questione sottratta al giudizio di legittimità.

Lo stesso dicasi per il denunciato vizio di “omesso esame di un fatto decisivo”.

A prescindere dal rilievo che tale vizio non è nemmeno dedotto secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 8053 del 2014 (e cioè con la chiara indicazione di quale sia il fatto trascurato, quando sia stato dedotto in giudizio, come sia stato provato, perchè sia rilevante), quel che rileva è che il ricorrente formula una serie di valutazioni circa l’ubicazione della propria abitazione, la presenza in essa di attrezzi per la fisioterapia, le dimensioni del Comune ove risiede, le distanze chilometriche di esso dai comuni circonvicini, che costituiscono altrettante questioni di puro fatto, così come questione di puro fatto, e non di diritto, è lo stabilire se e quale sia il costo che una persona bisognosa di cure debba sostenere per l’assistenza medica e terapeutica.

3. Il sesto motivo di ricorso.

3.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’illustrazione del motivo contiene una censura che può essere riassunta nei termini seguenti:

-) il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di merito aveva indicato che l’odierno ricorrente, per le spese di assistenza fisioterapiche future, avrebbe dovuto sostenere il costo “di Euro 145 più IVa, comprensivo della trasferta del fisioterapista quantificata in media in circa 60 chilometri andata e ritorno”;

-) la Corte d’appello, per contro, si era discostata tale indicazione, stimando il costo delle sedute fisioterapiche in Euro 70 comprensivi di Iva;

-) la Corte d’appello non solo aveva “omesso del tutto di dire una sola parola con capacità motivante” sulle ragioni per le quali aveva ritenuto di discostarsi dalle indicazioni del consulente d’ufficio; ma per di più aveva adottato una motivazione contraddittoria, perchè prescindeva dall’esame delle fatture ritualmente prodotte in giudizio, rilasciate al danneggiato a fronte delle prestazioni fisioterapiche ricevute, e dalle quali risultava il costo dei suddetti trattamenti, ben superiore a quello liquidato dalla Corte d’appello.

3.2. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Il motivo è innanzitutto inammissibile, nella parte in cui denuncia la carenza motivazionale”, vizio che dall’11.9.2012 non è più denunciabile in sede di legittimità, per affetto dell’avvenuta modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, in secondo luogo, è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame delle ricevute di spesa per sedute fisioterapiche: infatti, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente non indica quando siano stati prodotti tali documenti, non ne trascrive o riassume il contenuto, non ne menziona la indicizzazione.

Nel merito, in ogni caso, ove lo si fosse potuto esaminare, il motivo sarebbe stato infondato, dal momento che anche in questo caso investe un tipico accertamento di fatto, quale è l’accertare il costo d’una prestazione fisioterapica.

4. Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso.

4.1. Con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta tanto dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; quanto dal vizio di violazione di legge. Si assume che la norma violata sia l’art. 1226 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si afferma che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’aspettativa di vita della vittima fosse di soli 35 anni, e di conseguenza ha errato nel liquidare il danno patrimoniale futuro per spese mediche moltiplicando l’importo annuo di tali spese per 35.

Sostiene il ricorrente che, in base alle statistiche mortuarie, l’aspettativa di vita della vittima si sarebbe dovuta calcolare nella maggior misura di 55 ,35 anni, e che diversamente giudicando la Corte d’appello, oltre a non prendere in esame un “fatto decisivo”, ha altresì violato l’art. 1226 c.c..

4.2. Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perchè anch’essi, al pari dei tre immediatamente precedenti, non censurano in realtà un “omesso esame di fatti”, ma piuttosto un accertamento dei fatti difforme da quello auspicato dall’odierno ricorrente.

Lo stabilire, infatti, per quanti anni la vittima dovrà sostenere il costo dell’assistenza fisioterapica è pur sempre un accertamento di fatto, non un giudizio di diritto.

In punto di diritto, per contro, la valutazione compiuta dalla Corte d’appello è corretta: questa Corte infatti ha già stabilito che nella stima del danno futuro causato da una invalidità permanente, il giudice di merito deve liquidare il danno non con riferimento alla speranza di vita media nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 16525 del 04/11/2003, Rv. 567873 – 01).

5. Il decimo motivo di ricorso.

5.1. Col decimo motivo il ricorrente, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la Corte d’appello, se avesse voluto disattendere le conclusioni del consulente d’ufficio, avrebbe dovuto quanto meno disporre una nuova consulenza d’ufficio estimativa, cui demandare l’esatto sviluppo del costo delle spese mediche future che la vittima avrebbe dovuto sostenere.

5.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di disporre o non disporre una consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed il suo esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

6. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.J. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

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