Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11393 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 24/05/2011), n.11393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco

Denza n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Mastrolilli Stefano, dal

quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Franco

Zuanni, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.

13300/09, depositata il 9 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 18 maggio 2007, la Corte d’appello di Trento, decidendo sull’appello proposto da R.V. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto del 27 marzo 2006 – che aveva accolto la domanda riconvenzionale di C.S. volta a conseguire la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passo e ripasso, a piedi e con mezzi meccanici, a carico della particella di proprietà della R. – ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande con le quali in via riconvenzionale il C. aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione e, in subordine, dell’interclusione del proprio fondo, con conseguente costituzione coattiva della servitù, dichiarando che la particella n. 370/1 della R. non era soggetta a servitù di passo a favore della particella n. 369/1 del C.. Con la medesima sentenza, la Corte d’appello ha condannato il C. a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, liquidate, avuto riguardo al valore della causa e all’entità delle questioni trattate, per il giudizio di primo grado, in Euro 4.142,00, di cui Euro 42,00 per spese vive, Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 2.400,00 per onorari, e, per il giudizio di appello, in Euro 4.216,21, di cui Euro 613,21 per spese vive, Euro 1.195,00 per diritti ed Euro 2.400,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione, adducendo un unico motivo di impugnazione, relativamente alla statuizione concernente il rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù.

Ha resistito, con controricorso, R.V., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo, dolendosi della liquidazione delle spese del giudizio . di primo grado in un importo immotivatamente e sensibilmente inferiore a quello risultante dalla nota spese depositata.

Il R. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, con ordinanza n. 13300 del 2009, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

Con riferimento a questa ultima statuizione, la Corte ha affermato che il ricorso incidentale era tardivo, perchè spedito il 12 ottobre 2007 e quindi proposto a distanza di 63 giorni dalla notificazione del ricorso principale.

R.V. ha quindi impugnato per revocazione l’ordinanza n. 13300 del 2009, depositata il 9 giugno 2009.

Il C. non ha resistito a tale ricorso.

Con ordinanza n. 22292 del 2010, la Corte, non ravvisandosi ragioni evidenti di inammissibilità del ricorso, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, la ricorrente rileva che il ricorso principale le era stato notificato il 18 settembre 2007, sicchè il ricorso incidentale, notificato a mezzo posta il 12- 15 ottobre 2007, era stato proposto il ventisettesimo giorno dalla data della notifica del ricorso principale.

L’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il ricorso incidentale sarebbe stato notificato il sessantatreesimo giorno dalla notificazione del ricorso principale e quindi tardivamente, con conseguente sua inefficacia a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale , sarebbe quindi frutto di un errore di fatto, avendo la Corte di cassazione affermato un fatto incontestabilmente escluso dagli atti del giudizio di cassazione.

Il ricorso è infondato.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata il 18 maggio 2007 e notificata al C. il 5 giugno 2007, è stato notificato alla R. il 18 settembre 2007, mentre il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato a mezzo posta il 12-15 ottobre 2007.

Orbene, in forza del principio di unicità dei termini di impugnazione, deve ritenersi che, avendo la R. notificato al C. la sentenza della Corte d’appello di Trento il 5 giugno 2007, da tale data decorresse per entrambe le parti il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

Opera, infatti, il principio per cui dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività, con la conseguenza che esso è inammissibile ove notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Tale termine va infatti rispettato anche dal notificante, attesa la comunanza di esso ad entrambe le parti, per effetto del compimento di quell’attività acceleratoria e sollecitatoria individuata dall’art. 326 c.p.c., comma 1, nella notificazione della sentenza (Cass. n. 10952 del 2002;

Cass. n. 4860 del 1994).

E’ noto che in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’art. 326 cod. proc. civ., comma 1 va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell’attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dall’art. 326 cod. proc. civ., comma 2 nella notificazione della sentenza) che egli impone all’altra parte. (Cass. n. 191 del 2001; Cass. n. 10952 del 2002; Cass. 13732 del 2007).

Nel caso di specie, dunque, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso incidentale decorreva anche per la ricorrente incidentale dalla data di notificazione della sentenza impugnata e non anche dalla data di notificazione del ricorso principale. Correttamente, dunque, nella sentenza impugnata per revocazione si è rilevata la tardività del ricorso incidentale, atteso che questo, proposto con atto consegnato per la notifica il 12 ottobre 2007, è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente per detta parte dal 5 giugno 2007.

Il ricorso per revocazione va dunque rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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