Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11393 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11137/2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1893/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che G.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del G. avverso un avviso di accertamento IRPEF anno 2002;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che l’evidente contraddizione tra le dichiarazioni ritualmente prodotte e gli incrementi patrimoniali conseguenti all’acquisto di immobili e mobili registrati aveva suffragato la prova presuntiva dell’Ufficio, a cui il contribuente nulla aveva opposto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e risolutivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè la CTR avrebbe omesso di considerare che l’auto BMW 330 era stata acquistata dal contribuente ben due anni dopo l’anno oggetto di accertamento induttivo;

che, col secondo, si invoca ancora l’omesso esame di un fatto decisivo e risolutivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: l’acquisto del terreno agricolo preso in considerazione dall’Ufficio era intervenuto nel 2003, successivamente all’atto di accertamento, ed era strumentale all’attività di impresa agricola “Fattoria Nonna R.” gestita dal contribuente;

che, col terzo, il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Ufficio avrebbe proceduto ad accertare unicamente e direttamente l’anno d’imposta 2002, senza fare alcun riferimento alla non congruità di altri periodi di imposta, nè tanto meno avrebbe indicato eventuali elementi o ragioni in base a cui la dichiarazione potesse ritenersi incongrua anche per altri periodi d’imposta;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, giacchè denunciano entrambe l’analogo error in procedendo – sono immeritevoli di accoglimento;

che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nel caso di specie, le anomalie denunciate (rispettivamente l’acquisto dell’auto nel 2004 e del terreno nel 2003, a fronte dell’anno d’imposta 2002 preso in considerazione dall’Ufficio) non risultano dal testo della decisione impugnata, nè l’odierno ricorrente – ai fini dell’autosufficienza del suo atto – ha ritrascritto il punto del gravame ove i predetti argomenti erano stati proposti o ne ha indicato l’allocazione specifica, in modo da rendere possibile a questa Corte il controllo;

che neppure la terza censura coglie nel segno;

che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4); dall’altro, essa dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6-5, n. 16912 del 10/08/2016);

che, d’altronde, dalla sentenza impugnata non si evince se, in sede di appello, il contribuente avesse posto la questione della carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, sotto il profilo invocato. Ed il G., pur avendo sostenuto di aver sollevato la predetta eccezione, ancora una volta ha omesso di ritrascriverla nel ricorso o di specificarne la collocazione; che al rigetto del ricorso non segue la condanna del G. alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, và dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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