Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11392 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 24/05/2011), n.11392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R. (DECEDUTO) C.F. (OMISSIS), C.P.

C.F. (OMISSIS), G.A. C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTESANTO 25, presso lo

studio dell’avvocato PECORELLA MICHELE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GORI FRANCESCA ROMANA, come da procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

e

G.A. CF.(OMISSIS) G.G. C.F.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTESANTO

25, presso lo studio dell’avvocato PECORELLA MICHELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GORI FRANCESCA ROMANA, come da procura speciale

notarile in data 21 maggio 2010;

e

G.F.R. C.F. (OMISSIS) quale erede di G.

R., in giudizio in proprio e domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO

25, presso lo studio dell’avvocato PECORELLA MICHELE;

– intervenienti ex art. 299 c.p.c. –

contro

C.D.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell’avvocato

GUARNACCI GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAMPISI ROBERTO;

– resistente con procura –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

12/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE il quale fa

presente che è stata depositata istanza per la trattazione congiunta

con altri ricorsi pendenti nella stessa sezione;

udito l’Avvocato Gori Francesca Romana difensore dei ricorrenti che

ha chiesto la riunione come da istanza depositata ed insiste; per il

resto si riporta e produce nota spese;

udito l’Avv. Doghena Elio con delega depositata in udienza dell’Avv.

Campisi Roberto difensore del resistente solo con procura il quale si

riporta e insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso ex artt. 636 e 638 c.p.c., gli avvocati G. A., C.P. e G.R. chiedevano ingiungersi a C.D.E. il pagamento della somma di Euro 37.181,67, comprensiva di spese forfettarie ex art. 14 T.P., di spese di opinamento ed accessori di legge, a titolo di quota parte del compenso per l’attività professionale descritta nella notula opinata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, e da loro espletata quali difensori e procuratori, tra gli altri, dell’ingiungendo nel giudizio civile N. 2843/93, definito dal Tribunale di Forlì con sentenza N. 761/03. C.D.E. proponeva opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c., eccependo unicamente la non debenza del compenso ex adverso richiesto per esorbitanza, incongruità e/o inesattezza della relativa pretesa.

2. – Disposto il mutamento del rito ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e segg. per non essere contestato il diritto, ma essendo invece controverso solo il quantum debeatur, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con il provvedimento oggi impugnato per cassazione e su riportato, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della differenza tra quanto indicato dagli avvocati nella nota spese depositata in giudizio cumulativamente per tutte le parti in giudizio (chiedendo la liquidazione giudiziale di un compenso complessivamente determinato in Euro 14.321,19, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) e quanto liquidato in sentenza da quel Tribunale (Euro 12.707,53, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) pari Euro 1.613,66, ridotto a Euro 968,20, stante la ripartizione percentuale tra i clienti delle prestazioni professionali, seguita nella domanda monitoria, con una percentuale a carico dell’ingiunto del 60%.

Rilevava il Tribunale che ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 2 gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, ulteriormente osservando che ®nel rapporto negoziale intercorso tra l’avvocato ed il cliente, non sono vincolanti e, quindi, non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista le liquidazioni (ma anche le eventuali compensazioni) operate in sentenza dal Giudice, restando, conseguentemente, salvo il diritto dell’avvocato di esigere da cliente gli ulteriori compensi non riconosciuti in sede giudiziale.

Rilevava ancora il Tribunale che nel caso in questione i professionisti all’atto di predisporre e produrre in giudizio la propria nota spese, l’avvocato opera, ex se, una valutazione, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni professionali espletate e ne determina il relativo compenso dovuto sulla base dei parametri dettati dalle tariffe professionali di riferimento, rimettendone al vaglio definitivo del Giudice la concreta liquidazione ovviamente entro e non oltre i limiti della domanda di pagamento in essa insita¯, concludendo che in difetto di accordi preventivi circa l’entità del compenso finale, la nota spese come sopra predisposta, in quanto espressione di una libera e consapevole valutazione operata dal professionista secondo specifici criteri tariffari, deve rivestire, anche nel rapporto interno con il cliente, per ragioni non solo strettamente giuridiche ma pure di trasparenza, un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessano, del credito spettante al primo nei termini in cui lo stesso avvocato lo ha ritenuto, con la nota spese, dovuto e congrua, con la conseguenza che il professionista, ove non soddisfatto dalla liquidazione giudiziale, potrà, giusto ti disposto del citato D.M., art. 2 esigere dal cliente il pagamento di quella quota parte del compenso professionale non riconosciutagli dal Giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti aggettivi tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio.

Rilevava, infine, il Tribunale che non è stata fornita la prova documentale dell’esistenza tra le parti di un preventivo accordo sull’entità complessiva del dovuto compenso professionale e, segnatamente, su un compenso pari alla sommatoria di quello già percepito a seguito di liquidazione del Tribunale di Forlì e quello preteso in questa sede.

Impugnano tale provvedimento ai sensi dell’art. 111 Cost. i ricorrenti articolando un unico motivo. Parte intimata ha depositato in data 25 gennaio 2010 procura speciale; il difensore nominato ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti hanno formulato un unico motivo di ricorso col quale deducono: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Osservano che erroneamente il Tribunale ha negato il diritto al rimborso degli onorari richiesti come da tariffa professionale ed opinati dal Consiglio dell’Ordine non rilevando al riguardo la nota spese depositata in giudizio e contenente un importo inferiore.

Al riguardo formulano il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte se è obbligo del cliente corrispondere gli onorari e diritti all’avvocato ed al procuratore indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali, e quindi indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle spese legali come liquidate a carico della parte soccombente, in conformità alla tariffa vigente al momento della prestazione dell’opera ed indipendentemente anche dal fatto che il professionista abbia o non abbia previamente concordato con il cliente il quantum da quest’ultimo dovutogli anche in caso di esito vittorioso della causa.

2. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

2.1 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della suprema Corte che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti, ratione temporis, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;

SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

Il principio di diritto deve, quindi, consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

In altri termini, “il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatela della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciamone di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. sent. n. 3519/2008, cit). Si è, perciò, ulteriormente chiarito che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3, n. 19768/2008 e sentenza, sez. 3, n. 24339/2008). Infine, si è ribadito in proposito che “il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al “decisum”, deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (v. sentenza, sez. L., 17064/2008).

2.2 – Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare, quanto al quesito oggi in esame, che esso appare carente di specificità e di conferenza rispetto al decisum.

Infatti, la prima parte del quesito (Dica la Suprema Corte se è obbligo del cliente corrispondere gli onorari e diritti all’avvocato ed al procuratore indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali, e quindi indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle spese legali come liquidate a carico della parte soccombente, in conformità alla tariffa vigente al momento detta prestazione dell’opera … ) pone alla Corte lo scrutinio di un principio di diritto conforme all’orientamento prevalente della Corte stessa, ma condiviso anche dal giudice del provvedimento impugnato.

Infatti il Tribunale ha affermato che ai sensi del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 2 gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, ulteriormente osservando che nel rapporto negoziale intercorso tra l’avvocato ed il cliente, non sono vincolanti e, quindi, non sono necessariamente esaustive delle ragioni creditorie del professionista le liquidazioni (ma anche le eventuali compensazioni) operate in sentenza dal Giudice, restando, conseguentemente, salvo il diritto dell’avvocato di esigere da cliente gli ulteriori compensi non riconosciuti in sede giudiziale.

Quindi, alla risposta positiva data al quesito non consegue alcun effetto rispetto alla decisione motivata dal Tribunale.

Con riguardo alla seconda parte del quesito (…ed indipendentemente anche dal fatto che il professionista abbia o non abbia previamente concordato con il cliente il quantum da quest’ultimo dovutogli anche in caso di esito vittorioso della causa), il quesito appare ininfluente, posto che al riguardo il Tribunale ha escluso l’esistenza di accordi sul compenso, affermando che non è stata fornita la prova documentale dell’esistenza tra le parti di un preventivo accordo sull’entità complessiva del dovuto compenso professionale e, segnatamente, su un compenso pari alla sommatoria di quello già percepito a seguito di liquidazione del Tribunale di Forlì e quello preteso in questa sede.

I ricorrenti non hanno colto la ratto decidendi adottata dal Tribunale, che ha invece ritenuto che con la presentazione di una dettagliata nota spese nel giudizio per il quale era stata avanzata la pretesa in questione… l’avvocato opera, ex se, una valutazione, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni professionali espletate e ne determina il relativo compenso dovuto sulla base dei parametri dettati dalle tariffe professionali di riferimento, rimettendone al vaglio definitivo del Giudice la concreta liquidazione ovviamente entro e non oltre i limiti della domanda di pagamento in essa insita, concludendo che in difetto di accordi preventivi circa l’entità del compenso finale, la nota spese come sopra predisposta, in quanto espressione di una libera e consapevole valutazione operata dal professionista secondo specifici criteri tariffari, deve rivestire, anche nel rapporto interno con il cliente, per ragioni non solo strettamente giuridiche ma pure di trasparenza, un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessorio, del credito spettante al primo nei termini in cui lo stesso avvocato lo ha ritenuto, con la nota spese, dovuto e congruo, con la conseguenza che il professionista, ove non soddisfatto dalla liquidazione giudicale, potrà, giusto il disposto del citato D.M., art. 2 esigere dal cliente il pagamento di quella quota-parte del compenso professionale non riconosciutagli dal Giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti aggettivi tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio. Il Tribunale, quindi, ha valutato il comportamento dei professionisti nel senso indicato e ha tratto le relative conclusioni. Il punto della decisione non risulta all’evidenza oggetto del quesito.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con esclusivo riguardo all’attività svolta in questa sede dall’intimato.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.800,00 (milleottocento/00) Euro per onorari e 200,00 (duecento/00) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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