Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11392 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11392
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24580/2008 proposto da:
SA.PA.VI. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. P.I. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato CHIOCCI MARTINO
UMBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MONACELLI Mario, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
nonchè da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SA.PA.VI. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RODI 32, presso l’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MONACELLI MARIO, giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il
24/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SA.PA.VI. s.r.l. in liquidazione, con ricorso depositato il 10 ottobre 2007, lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa proposta dinanzi al tribunale di Perugia, chiedeva alla Corte d’appello di Firenze la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L.. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto depositato il 24 gennaio 2008, condannava il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 9.500,00, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 665,00, di cui Euro 10,00 per esborsi, Euro 235,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorar. L’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della giustizia in data 9 ottobre 2008, lamentando la violazione della tabella relativa alla liquidazione di onorari e diritti di procuratore. La parte intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale ai quali la ricorrente replica a sua volta.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso principale si censura il decreto impugnato per avere liquidato le spese giudiziali in misura inferiore a quella spettante secondo la tariffa forense, in base alla quale sarebbero spettati complessivamente, per diritti e onorari, Euro 500,00, mentre dovevano essere liquidati complessivamente Euro 1.339,87.
Con il ricorso incidentale si censura il decreto impugnato per avere liquidato il danno patrimoniale a una persona giuridica in mancanza di prova specifica di tale danno, dovendosi escludere che per le persone giuridiche il danno possa considerarsi “in re ipsa”.
2.1 ricorsi vanno riuniti e il ricorso incidentale va esaminato pregiudizialmente e rigettato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
3. Il ricorso principale è fondato, dovendo riaffermarsi il principio (ex multis Cass. 17 ottobre 2008, n. 2.5352) secondo il quale ai fini della liquidazione delle spese processuali il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che i diritti e gli onorari vanno liquidati secondo le relative tabelle e non risultando rispettati i minimi da queste previsti. Ne deriva la cassazione del decreto sul punto e la liquidazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dei diritti nella misura di Euro seicento e degli onorari nella misura di Euro cinquecento, oltre spese generali e accessori come per legge.
All’accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta quello incidentale ed accoglie il ricorso principale cassando il decreto impugnato limitatamente; alla misura delle spese ivi liquidate. Decidendo nel merito liquida, per il giudizio dinanzi alla Corte d’appello, i diritti nella misura di Euro 600,00 e gli onorari nella misura di Euro 500,00, oltre alle spese generali e accessori come per legge. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento altresì delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010