Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11392 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11135/2016 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,

presso lo studio dell’avvocato OLGA GERACI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5703/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica;

che V.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della V. avverso una cartella di pagamento per l’anno 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che l’Ufficio non aveva ignorato l’invocata eccedenza d’imposta, fatta oggetto del controllo automatizzato, all’esito del quale l’imposta risultava ancora dovuta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, con i primi due, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggi e art. 132 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacchè mancherebbe l’esposizione dei motivi di diritto in forza dei quali ella avrebbe dovuto corrispondere l’importo di Euro 858,00. Le operazioni di compensazione, effettuate nel 2008, non avrebbero potuto essere indicate nella dichiarazione del 2006. Non esisterebbe alcuna norma che, nell’ipotesi di un credito indicato verso l’Agenzia, ma concretamente inesistente, imponga al contribuente di pagare la stessa somma indicata come credito; che, col terzo, la V. assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero omesso di esaminare i conteggi e rideterminare le somme dovute a debito, valutando la quantificazione esposta dalla ricorrente e corredata dai relativi documenti giustificativi;

che, col quarto, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 132 c.p.c., n. 4), in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Sarebbe assolutamente mancata la prova del tempo dell’avvenuta compensazione per Euro 858,00, che sarebbe stata operata secondo l’Agenzia nel 2006 per crediti del 2005;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il ricorso è infondato;

che, in effetti, con riguardo al primo motivo, la decisione impugnata risulta sufficientemente argomentata, di modo che va esclusa sia l’ipotesi di motivazione apparente o contraddittoria, sia la violazione di specifiche norme di legge; che, anche con riguardo alla seconda (speculare) censura, si tratta di un errore di calcolo, non sussumibile nell’ambito della violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

che, quanto al terzo rilievo, non è prospettabile una violazione dell’art. 112 c.p.c., trattandosi piuttosto di un’erronea valutazione dei documenti in atti;

che il quarto motivo resta assorbito;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante la mancata attività difensiva della controricorrente;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, và dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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