Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11391 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11103/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MSB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE MATONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9790/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello della MSB s.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso l’avviso di contestazione IRES, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come l’accertamento dell’Ufficio si fosse basato sul processo verbale della Guardia di Finanza del 19.9.2013, sicchè l’Agenzia avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’atto impositivo dopo la scadenza di 60 giorni da tale data, mentre il provvedimento era stato notificato il 23 ottobre 2013: da ciò l’illegittimità dell’emissione dell’atto stesso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo;

che, con esso, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe confuso con un atto di accertamento l’avviso di contestazione originariamente impugnato, col quale l’Ufficio aveva irrogato nei confronti della società la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis. A quest’ultimo non sarebbe stata applicabile l’art. 12 cit.;

che il motivo è fondato;

che, in effetti, l’art. 12, comma 7, non si riferisce esplicitamente agli atti di constatazione irrogativi di sanzioni, invece rivolgendosi esplicitamente all’atto impositivo, laddove precisa che “L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”;

che, per converso, gli atti irrogativi di sanzioni trovano specifica regolamentazione nel D.Lgs. n. 471 del 1997, e D.Lgs. n. 472 del 1997, e, per quel che qui importa, nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, alla cui stregua “..La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3, ed altresì l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata”;

che la lettura complessiva della disposizione sopra riportata lascia intravedere l’esistenza di una disciplina speciale che esula totalmente dai criteri guida sanciti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, specificando le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio;

che a tali conclusioni questa Corte è giunta (Sez. U, n. 12192 del 14/06/2016; Sez. 5, n. 25515 del 13/11/2013) con motivazioni che qui si condividono;

che i tratti di contraddittorio rafforzato previsti in materia di irrogazione di sanzioni rendono all’evidenza scorretta l’assimilazione di tale sottosistema a quello relativo agli atti impositivi e non rendono dunque possibile ipotizzare l’estensione del meccanismo di cui all’art. 12 cit., comma 7;

che la decisione impugnata, la quale ha ritenuto di estendere il regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, anche nei riguardi dell’atto di contestazione delle sanzioni, è dunque erronea;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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