Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11390 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 24/05/2011), n.11390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 291-A, presso lo studio dell’avvocato

MARCHIONE MAURO, che lo rappresenta e difende, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

N.L., N.A., S.E. n.q. di eredi

testamentari di N.D.;

e contro

T.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/01 /2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Marchione Mauro difensore del ricorrente che insiste

sull’istanza già presentata e si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che non si oppone alla richiesta di nuovo

termine.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’odierno ricorrente impugna per cassazione la sentenza n. 65/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/01/2007. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio all’udienza del 22 giugno 2010 in ordine alla rilevata nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato T.V. nel suo domicilio eletto in appello, all’esito della quale, alla presenza del difensore del ricorrente, era stato disposto il rinnovo della notifica al difensore del T. entro 60 giorni.

Con istanza depositata il 4 novembre 2010, il ricorrente C. V. ha chiesto la concessione d’un ulteriore termine per notificare il ricorso al T.V. presso il suo procuratore Avv. D.S.S. sulla premessa:

che, chiamato il ricorso ali1 adunanza in camera di consiglio del 22.6.2010, era stata adottata ordinanza, letta alla presenza del suo difensore Avv. Mauro Marchione, con la quale la trattazione del ricorso era stata rinviata onde consentirgli l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.V., già destinatario di notifica personale, anche presso il procuratore dello stesso costituito nel giudizio di merito Avv. D.S.S., domiciliato in L’Aquila alla Via XX Settembre n. 19 presso lo studio Galli, in quanto l’originaria notifica non era andata a buon fine essendo stato il plico postale restituito per essere il destinatario ( T.V. c/o Studio Galli) sconosciuto all’indirizzo;

– che, all’uopo, con la detta ordinanza era stato concesso il termine di giorni sessanta per l’adempimento ma, per errore, era stata presa nota di un diverso termine di giorni novanta.

– che, in ogni caso, come da allegato tabulato del Consiglio Nazionale Forense, l’avv. D.S.S. era risultato non iscritto all’Albo. Disposta la trattazione in pubblica udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Infatti, il ricorrente non ha effettuato la disposta rinnovazione della notifica nel termine assegnato dal collegio e ha proposto, a termine ormai scaduto, una istanza di proroga.

Questa Corte, infatti, ha più volte avuto occasione di affermare che un termine perentorio ormai scaduto non può essere prorogato, se non, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, in presenta di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva che ne abbia impedito l’osservanza (Cass. 2008 n. 25860, nonchè Cass. 2010 n. 17416).

Al riguardo non può rilevare la dedotta errata comprensione del termine assegnato dal collegio, non solo perchè ovviamente priva di dimostrabilità, ma anche perchè il termine assegnato risultava dal relativo verbale di udienza, il cui contenuto era agilmente e tempestivamente accessibile dal difensore. Nè rileva la circostanza indicata in ordine alla situazione del domiciliatario difensore dell’intimato, posto che, se sussistente, poteva essere dedotta con una istanza tempestiva di proroga del termine assegnato. Nulla per le spese.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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