Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11390 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017), n. 11390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giova – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10901/2016 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARMINE FARACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4570/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che D.M., avvocato, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP in relazione all’anno 2006; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le richieste della contribuente avrebbero potuto trovare accoglimento solo ove fossero state contenute nella dichiarazione fiscale della professionista (che invece, era stata del tutto omessa) e che, in ogni caso, neppure sarebbero state suffragate da “univoca ed oggettiva adeguata prova a riscontro secondo l’onere probatorio ad essa spettante in via esclusiva”; che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la D. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 54 e art. 109, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 32, artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR non avrebbe proceduto alla necessaria verifica dei costi e delle spese afferenti l’attività libero professionale. Tale mancata considerazione avrebbe messo in dubbio la certezza del prelievo fiscale;
che, col secondo, la D. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe censurabile per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe trascurato di considerare i costi e le spese personali, quali interessi per mutuo ipotecario e contributi obbligatori versati alla Cassa Forense;
che l’Agenzia si è costituita senza depositare controricorso;
che il ricorso è inammissibile;
che, quanto al primo motivo, la ricorrente non ha individuato una specifica violazione di legge da parte della CTR, limitandosi ella a richiedere, in sostanza, una nuova valutazione di fatto degli elementi sui quali era stato fondato l’accertamento presuntivo;
che, quanto al secondo motivo, la ricorrente neppure indica i fatti omessi (cfr. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della D. alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;
che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017