Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1139 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8194-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

S.M.;

– intimato –

Contro

avverso la sentenza n. 2074/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.M. si opponeva a due atti di pignoramento presso terzi promossi dall’Agenzia della Riscossione Equitalia Nord s.p.a. deducendo, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione dei crediti;

il Tribunale accoglieva l’opposizione escludendo, in particolare, l’applicabilità della prescrizione decennale, invocata dal riscossore in ragione della cristallizzazione dei crediti in parola conseguente alla mancata impugnazione delle cartelle notificate;

la Corte di appello confermava la pronuncia di prime cure;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione articolando un motivo.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la cristallizzazione dei crediti, nel caso non aventi natura previdenziale, conseguente alla mancata opposizione delle cartelle, in uno all’ingresso nel rapporto dell’agente per la riscossione, avrebbero determinato la sottrazione del credito all’originario regime prescrizionale, con conseguente assoggettamento a quello ordinario decennale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che: il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397; Cass., 15/05/2018, n. 11800; cfr., Cass., 07/12/2018, n. 31817, in tema di cartella corrispondente a verbale di accertamento non opposto; Cass., 26/04/2019, n. 11335);

trattandosi di amministrazione statale, non appaiono sussistere i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., ad es., Cass., 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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