Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1139 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1139 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza

sui ricorso iscritto al n, 3000/2013 R.G. proposto da
Franco Vago Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turc e
dall’Avv. Alessandro Fruscione, presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata, in Roma via Giambattista Vico n. 22, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale Novamach Sri
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana sez. staccata di Livorno n. 141/23/12, depositata il 5
giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dall’Avv. Alessandro Fruscione per il
ricorrente.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Letta la memoria depositata dall’Avv. Giuseppe Albenzio per
l’Agenzia delle dogane;
RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa,
titolare di un deposito Iva ex art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993,
emergeva che la Novimach Italia Sri aveva omesso il versamento

extra UE nel detto deposito, così avvalendosi indebitamente del
trattamento agevolativo della sospensione del pagamento dell’Iva
ivi prevista, sicché l’Agenzia delle dogane riprendeva a tassazione
l’Iva non versata;
– il ricorso avverso l’avviso di rettifica proposto dall’importatore,
con l’intervento dei titolare del deposito, veniva rigettato dalla CTP
di Livorno, decisione poi confermata dalla CTR della Toscana con la
sentenza in epigrafe;
– ha proposto ricorso per cassazione la Franco Vago Spa con sei
motivi, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia,
mentre è rimasta intimata la Novimach Italia Sri;
– l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale con due motivi;
– la ricorrente deposita altresì atto di annullamento in autotutela
dell’avviso di rettifica adottato dall’Agenzia delle dogane;
CONSIDERATO CHE
– con il ricorso Franco Vago Spa lamenta, nella sostanza, la
mancanza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel
deposito fiscale, nonché l’idoneità e l’efficacia dell’autofatturazione
e del meccanismo dell’inversione contabile per il soddisfacimento
dell’obbligazione doganale, sottolineando altresì l’illegittimo ricorso
da parte dell’Ufficio del procedimento di revisione ex art. 11, d.lgs.
n. 374 del 1990 e, comunque, l’insussistenza della propria
responsabilità nella qualità di gestore del deposito fiscale;

dell’Iva all’importazione attesa l’immissione solo virtuale di merce

- con il ricorso incidentale l’Agenzia delle dogane lamenta la
carenza di legittimazione della Franco Vago Spa ad intervenire nel
giudizio di primo e la conseguente improponibilità dell’appello e del
ricorso per cassazione da essa proposto;
– ha carattere preliminare all’esame dei profili di inammissibilità del
ricorso per cassazione e delle ragioni di doglianza nel merito,

cessazione della materia del contendere in relazione al
provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica
depositato, ex art. 372 c.p.c., dalla ricorrente e, comunque,
riconosciuto dalla controricorrente nella memoria depositata;
– va sottolineato, infatti, quanto alle censure dedotte con il ricorso
incidentale, che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte,
“in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio

prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della
materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di
autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di
inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con
sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in
quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir
meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle
sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il
rapporto fra le parti” (v. Cass. n. 9753 del 18/04/2017);
– la questione inoltre è fondata;
– va osservato, in primo luogo, che il giudizio ha ad oggetto solo il
recupero Iva e non anche l’irrogazione di sanzioni;
– la ricorrente, infatti, ha depositato l’atto di annullamento in
autotutela relativo all’atto impositivo di cui all’avviso n. 10268 del 4
marzo 2009, oggetto del presente giudizio, sicché è venuto meno
l’oggetto della controversia;
– la sentenza va pertanto cassata senza rinvio per cessazione della
materia del contendere;

peraltro, la valutazione sulla configurabilità della declaratoria di

- le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato,
la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta,
nelle more del giudizio di cassazione, la decisione della Corte di
Giustizia, risolutiva delle questioni in diritto;
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, cassa

del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017

senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia

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