Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1139 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29005/2015 proposto da:

AGENZLA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.

APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2141/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, del 9/02/2015 depositata il

18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato EUGENI FRANCESCA, per delega avvocato MAURIZIO LEO,

difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di M.L., contro due cartelle di pagamento IRPEF per gli anni 2005 e 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato in ordine all’accertamento sintetico fondato su spese sostenute per incrementi patrimoniali – che la prova documentale contraria in capo al contribuente si sarebbe potuta limitare alla disponibilità dei redditi e non alla dimostrazione delle modalità loro impiego.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduce motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene la ricorrente che la sentenza della CTR sarebbe stata carente di logicità e di qualunque chiarezza espositiva e dunque inidonea a cogliere un ragionamento complessivo e realmente riassuntivo dell’iter logico seguito.

L’intimato si è costituito con controricorso.

La censura è palesemente infondata.

La decisione della CTR è adeguatamente motivata, attraverso il richiamo (nella parte narrativa) agli elementi di fatto riguardanti l’analitica giustificazione della provenienza delle somme, poi utilizzate negli acquisti presi in considerazione dal redditometro e nel consequenziale sviluppo della problematica sul contenuto della prova contraria in punto di diritto (nella parte motiva).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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