Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11389 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10877/2016 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1110/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che L.O. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2006 – 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che la contribuente non era riuscita a provare che l’omessa esibizione dell’assegno di Euro 39.997 fosse dipesa da una causa non imputabile a sè medesima.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la L. deduce omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5 e consequenziale violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in particolare, la CTR avrebbe omesso l’esame del fatto costituito dai due versamenti di Euro 20.000 ed Euro 10.000 – da parte del padre della contribuente – che sarebbero stati idonei a coprire le rate del mutuo per l’acquisto degli immobili e delle spese relative ai beni e servizi indicativi di capacità contributiva;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in effetti, una volta dimostrato dalla contribuente che il fatto in questione era stato oggetto di discussione, in quanto introdotto attraverso il gravame, e che era indubbiamente decisivo, perchè idoneo a modificare la valutazione della CTR in ordine alla prova dell’insussistenza di un maggior reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, il vizio denunciato risulta pienamente integrato;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della causa, e si pronunzi altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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