Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11388 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 24/05/2011), n.11388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’Avvocato Ronchini Enrico, presso lo studio del quale in

Roma, via Gonfalonieri 5, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

R.D.N., rappresentata e difesa, per procura a margine

del controricorso, dagli Avvocati Cardilli Giovanni e Bruno Botta,

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Robinie n. 84, presso lo

studio del secondo;

– controricorrente –

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2970 del 2004,

depositata in data 23 giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del novembre 1997, R.D.N. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, G.S. al fine di ottenere l’accertamento giudiziale dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di compravendita immobiliare in data 18 luglio 1990, intercorsa con lo stesso G., previo accertamento dell’avvenuto versamento del pattuito prezzo di L. 70.000.000. In via subordinata, l’attrice chiedeva pronunciarsi, con sentenza ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà degli immobili contemplati nella menzionata scrittura e consistenti nella quota parte pari a un quarto dei terreni e dei fabbricati meglio descritti in citazione.

Il G. si costituiva e contestava la domanda, deducendo di non avere mai assunto l’obbligo di trasferire alla R. la quota parte dei beni; precisava inoltre che, con scritture private in data 23 ottobre e 13 novembre 1990 intercorse con la R. e B. D., la donna aveva promesso in vendita la predetta quota di proprietà a garanzia dell’adempimento della sua obbligazione pecuniaria nei confronti del B.. Aggiungeva ancora che il 25 settembre 1992 tra tutte e tre le parti era intervenuta una transazione con la quale si stabiliva l’inefficacia delle scritture e la R. assumeva l’impegno di corrispondere al B. la somma di L. 33.000.000 entro il 30 settembre 1993, e che a garanzia di tale impegno era stato previsto che egli non avrebbe trasferito alla R. la quota parte degli immobili se non dopo l’estinzione del debito della stessa con il B..

Con separata citazione, il G. e il B. convenivano in giudizio, dinnanzi allo stesso Tribunale, la R. per sentirla dichiarare inadempiente alla scrittura privata del 18 luglio 1990 &

per sentirla condannare al pagamento della somma dovuta al B. oltre ad un’altra serie di somme per oneri sostenuti in relazione alla vicenda.

In tale giudizio si costituiva la R. contestando le domande e chiedendo in via riconvenzionale l’accoglimento delle domande proposte con il precedente atto di citazione.

Riuniti i giudizi, l’adito Tribunale rigettava tutte le domande proposte dalla R. che condannava al pagamento in favore del B. della somma di L. 36.300.000 oltre agli interessi legali dal 1 ottobre 1993 al saldo; rigettava altresì tutte le altre domande proposte dal G. e dal B..

Avverso questa sentenza proponevano appello principale la R., appello incidentale il B. e incidentale condizionato il G..

Con sentenza depositata il 23 giugno 2004, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame della R., dichiarava l’autenticità della sottoscrizione apposta dal G. in calce alla scrittura del 18 luglio 1990; ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni; condannava la R. al pagamento in favore del G. della somma di Euro 5.476,00, con interessi legali dal 10 novembre 1997 al saldo; rigettava le altre domande.

La Corte d’appello, ricostruito il contenuto delle scritture intercorse tra le parti e confermatane la piena validità, ha ritenuto che l’originaria scrittura intercorsa nel luglio 1990 tra il G. e la R., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – che aveva rigettato la domanda sul rilievo che non era chiaro quale fosse stata la volontà delle parti -, dovesse essere interpretata nel senso che con essa le parti avevano convenuto l’immediata efficacia traslativa del contratto.

In proposito, la Corte ha rilevato che sicuri indici in tal senso fossero i seguenti: l’avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito; il contestuale impegno assunto dalle parti a non vendere le rispettive quote di proprietà per i successivi cinque anni; la previsione, decorso il quinquennio, di modalità rigidamente concertate per l’eventuale vendita congiunta dei beni nel loro insieme; la previsione della suddivisione, tra le parti e in proporzione delle rispettive quote, delle spese relative ad eventuali nuove opere da decidere di comune accordo. Con la valenza immediatamente traslativa della scrittura non risultavano in contrasto la mancata intestazione formale alla R. di quanto da lei acquistato, nè la mancanza di specifiche pattuizioni in ordine a tempi e modalità della stipula dell’atto pubblico, che in realtà aveva solo l’effetto di rendere opponibile il trasferimento ai terzi;

e neanche la formulazione contenuta nell’atto il signor G. si impegna a trasferire alla signora R. …, che, pur se compatibile con la qualificazione della scrittura come preliminare, non era tuttavia incompatibile con la efficacia immediatamente traslativa, potendo detto impegno essere riferito alla successiva intestazione con atto pubblico dei beni già trasferiti alla R..

Cosi interpretata la scrittura, e rilevato che il G. non aveva mai contestato l’autenticità della scrittura nè aveva in alcun modo provato la dedotta natura simulatoria del menzionato accordo, la Corte ha accertato l’autenticità delle scritture e ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del trasferimento in favore della R. sui beni indicati in atti. Ha quindi rigettato la domanda della R. di condanna del G. al pagamento della somma di L. 70.000.000 a titolo di risarcimento danni, per assoluta mancanza di prova.

Le considerazioni svolte in ordine alla scrittura del luglio imponevano poi il rigetto dell’appello incidentale condizionato del G., stante anche l’insussistenza, fatta eccezione di una specifica pretesa relativa al mancato pagamento del 50% degli oneri concernenti la concessione edilizia in sanatoria, di inadempimenti della R. alle obbligazioni dalla medesima assunte con le scritture del 18 luglio 1990 e del 25 settembre 1992.

La Corte, con riferimento all’appello incidentale del B., ha infine rilevato che la R. non aveva contestato il proprio inadempimento all’obbligazione di pagare la somma di L. 36.300.000 e che tale statuizione aveva assorbito ogni questione relativa alla vendita della quota, come prevista nell’atto di transazione. Tale atto, invero, assegnava alla vendita la funzione di una datio in solutum in caso di inadempimento della R. all’obbligazione pecuniaria nei confronti del B., sicchè la proposizione della domanda di condanna assorbiva ogni altra richiesta concernente la prestazione pattuita quale datio in solutum. Assorbita era anche la domanda del G. relativa alla lesione del diritto di prelazione, operando tale diritto solo nel caso in cui la R. avesse dovuto cedere al B. la propria quota.

La Corte dichiarava infine infondata la domanda del G. e del B. di condanna della R. alla rifusione in loro favore delle spese della consulenza tecnica d’ufficio concernente la valutazione della quota di immobili di pertinenza della R..

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso G. S. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso la R., la quale ha anche depositato memoria illustrativa; non ha svolto attività difensiva B.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dolendosi del fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare la valenza e gli effetti giuridici scaturenti dalla scrittura privata integrativa e aggiuntiva datata 25 settembre 1992, e quindi il diritto riconosciuto ad esso ricorrente di subordinare il trasferimento del compendio immobiliare all’avverarsi di una condizione, consistente nella estinzione del debito della R. nei confronti del B.; evenienza questa mai verificatasi. Con tale scrittura, le parti ebbero infatti a modificare ed estinguere i rapporti giuridici tra loro intercorsi sulla base delle precedenti scritture, subordinando in particolare il trasferimento immobiliare alla R. alla condizione della estinzione del debito di quest’ultima nei confronti del B..

La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, ha fatto riferimento alle scritture del 25 settembre unicamente per il profilo attinente ai rapporti R. – B., ma non anche con riguardo ai rapporti G. – R., i quali convennero di subordinare il trasferimento previsto dal preliminare di vendita alla indicata condizione; in tal modo, la Corte d’appello non ha valutato l’effetto novativo delle precedenti scritture, consistente nella previsione della non trasferibilità del bene fino all’avverarsi di una condizione, alla quale doveva riconoscersi rilievo essenziale nella regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello avrebbe operato una scissione dei rapporti tra le parti, arbitrariamente distinguendo tra il rapporto originariamente sorto con la scrittura del 18 luglio 1990 e le varie successive statuizioni relative al rapporto trilatero. In tal modo, la Corte avrebbe finito con l’ignorare l’effetto sulla asserita compravendita della clausola inserita nella transazione, contenente una vera e propria condizione sospensiva rispetto alla efficacia del preliminare di vendita, così esorbitando dai limiti della interpretazione dei contratti e finendo per definire una fattispecie totalmente diversa da quella dedotta in giudizio dalle parti. E ciò in un contesto in cui nessuna delle parti aveva impugnato gli atti in questione o le proprie sottoscrizioni. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di considerare che la R. era rimasta inadempiente all’obbligazione assunta con la scrittura del 25 settembre 1992 e non poteva quindi vantare alcuna legittimazione a richiedere il trasferimento della porzione immobiliare.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato e va quindi rigettato.

Occorre premettere che in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all’art. 1362 cod. civ., nel sancire, al primo comma, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poichè soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri – e sussidiari – canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa ratio contrahendi) obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti (Cass., n. 9284 del 2005).

Con specifico riferimento, poi, ai limiti del sindacato di legittimità sulla interpretazione dei contratti, questa Corte ha affermato che in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi , quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass., n. 28479 del 2005; Cass., n. 18180 del 2007).

In sostanza, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).

Nel quadro di questi principi deve escludersi che, nella specie, siano sussistenti i denunciati vizi.

La Corte d’appello, all’esito di una complessiva ricognizione del contenuto della scrittura del 18 luglio 1990, ha ritenuto che con essa il G. ebbe a trasferire alla R. i beni immobili in detta scrittura specificamente indicati;

ha cioè ritenuto che la richiamata scrittura avesse prodotto il proprio effetto traslativo e che non integrasse un mero K contratto preliminare.

Siffatta conclusione risulta sorretta da una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, atteso che la Corte d’appello ha esaminato le singole pattuizioni in detta scrittura contenute, e segnatamente gli indici che avrebbero potuto indurre a ritenere che la detta scrittura integrasse un preliminare e non anche un negozio con effetti traslativi. Le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata nei due motivi di ricorso presuppongono, invece, che la scrittura del luglio 1990 integrasse un preliminare dì vendita, la cui efficacia sarebbe stata subordinata, con la scrittura transattiva e novativa del 1992, alla condizione dell’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla R.. Il ricorrente, tuttavia, non sottopone a critica specifica e puntuale le argomentazioni in base alle quali la Corte d’appello ha ricostruito la volontà delle parti, nè evidenzia lacune argomentative o profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si limita, in sostanza, a sollecitare una ricostruzione della volontà delle parti diversa da quella cui in modo logico e coerente è pervenuta la Corte territoriale.

Del tutto impropriamente, poi, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto negare l’applicazione dell’art. 2932 cod. civ., laddove, come già rilevato, la Corte d’appello non ha fatto applicazione di detta disposizione, ma si è limitata a riconoscere natura traslativa alla scrittura del luglio 1990.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA