Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11388 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente di Sez. –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22969/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 3409 del 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Pres. di Sez. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.A., cassazione contro il cittadino della (OMISSIS), ha proposto ricorso per Ministero dell’Interno avverso il decreto del giugno 2018, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento della competente commissione del 13 settembre 2017 che aveva respinto la sua domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato e quelle gradatamente subordinate di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e quella subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari si sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il Ministero intimato non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva che non è necessario riferire dei motivi su cui si fonda il ricorso, in quanto deve in via pregiudiziale rilevare la sua inammissibilità.

Invero, in disparte il rilievo che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ed anche alla Commissione Territoriale quale sua articolazione) anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, il che imporrebbe di ordinare il rinnovo della notificazione, si deve rilevare che il ricorso e le relative relate di notificazione eseguite alla difesa erariale provinciale, sono stati depositati senza alcuna asseverazione di conformità a quanto estratto dalla PEC del difensore del ricorrente notificante, cioè dell’Avvocato Davide Verlato.

Viene allora in rilievo il principio di diritto secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018).

Nel caso di specie l’intimato è rimasto tale e, d’altro canto, l’asseverazione non è stata nemmeno depositata in vista dell’odierna adunanza della Corte.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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