Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11387 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10225/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5536/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di Equitalia Sud s.p.a. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di fermo amministrativo per mancato pagamento di importi iscritti a ruolo;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il concessionario avesse validamente interrotto il termine prescrizionale decennale della pretesa tributaria, mediante l’invio di una comunicazione preventiva, il 9 giugno 2004: la documentazione all’uopo depositata, pur tardivamente, da Equitalia avrebbe potuto essere valutata in fase di gravame, perchè contestuale all’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si deduce la falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 58, in coordinamento con l’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il documento prodotto ex adverso (riguardante la relata di notifica del presunto atto interruttivo) ed allegato in appello non sarebbe stato nuovo e sarebbe stato altresì privo di efficacia probatoria, risultando un mero – atto interno;

che, col secondo, si sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia su tutta la domanda, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la M. avrebbe altresì eccepito l’intervenuta decadenza di Equitalia, L. n. 156 del 2005, ex art. 1, commi 5 bis e 5 ter, senza alcuna pronunzia della CTR al riguardo;

che la sola Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso;

che il primo motivo è destituito di fondamento;

che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro precedente produzione (Sez. 6-5, n. 22776 del 06/11/2015; Sez. 5, n. 20103 del 16/11/2012);

che il secondo motivo è invece fondato;

che, nelle controdeduzioni in appello, la M. aveva espressamente richiamato (pag. 10) l’eccezione di decadenza circa il recupero delle somme di cui alle cartelle esattoriali presupposte;

che, su tale eccezione, la CTR non si è pronunciata, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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