Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11386 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 24/05/2011), n.11386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A., P.A., M.M.,

N.M., rappresentati e difesi dall’Avvocato Stravino

Paolo per delega in calce al ricorso, per legge domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrenti –

nonchè sul ricorso iscritto al R.G. n. 12178 del 2010, proposto da:

D.A., P.A., M.M.,

N.M., rappresentati e difesi dall’Avvocato Paolo

Stravino per delega in calce al ricorso, per legge domiciliato presso

la Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

depositata il 26 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Fabio Scatamacchia per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A., P.A., M.M., N.M. hanno chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la liquidazione dei compensi per l’attività di amministrazione giudiziaria relativa ai beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale;

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento depositato in data 16 aprile 2003, ha liquidato il compenso definitivo di L. 502.505.000, ponendo a carico degli istanti la restituzione dell’importo di L. 101.353.054, pari ad Euro 52.344,48.

Avverso detto provvedimento gli interessati hanno proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il giudice delegato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui la causa è stata trasmessa per competenza dalla Corte d’appello di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 26 marzo 2009, non notificata, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento del 50% delle spese di perizia, dichiarando compensata la restante metà.

Per la cassazione di detta ordinanza D.A., P. A., M.M., N.M. hanno proposto un primo ricorso, secondo il rito penale, con atto non notificato ad alcuno, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 maggio 2009, e un secondo ricorso, proposto secondo il rito civile, notificato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolato su sei motivi; le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, in quanto rivolti avverso il medesimo provvedimento, devono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Il ricorso proposto nelle forme del rito penale è inammissibile, in quanto non notificato ad alcuno.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza, nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno. Nè, in relazione a detto ricorso, può essere disposta la la concessione di un termine per la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, come in altre fattispecie fatto dalla S.C. (v. ord. n. 14627 del 2010), atteso che i ricorrenti hanno, nel termine, proposto ricorso nelle forme del rito civile.

3. Con il primo motivo del ricorso proposto nelle forme del rito civile, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nonchè alla L. n. 319 del 1980 e al D.P.R. n. 820 del 1983.

I ricorrenti ritengono che il provvedimento impugnato sia viziato per incompetenza, giacchè competente sulla opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante per la custodia e l’amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legislazione antimafia sarebbe la Corte d’appello, secondo quanto previsto dalla citata L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, e non il Presidente dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, come stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. In proposito, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte sul punto e rilevano che l’opposizione era stata proposta alla Corte d’appello, che peraltro si era dichiarata incompetente, ritenendo applicabile il procedimento delineato dal citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Il Tribunale, dunque, non avrebbe dovuto prestare acquiescenza al diniego di competenza espresso dalla Corte d’appello e il provvedimento impugnato sarebbe nullo perchè adottato in violazione di norma sulla competenza funzionale. Ove, viceversa, si dovesse ritenere applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale di detta disposizione per non essere nella stessa fatta salva l’applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 7, con riferimento alla liquidazione del compenso all’amministratore dei beni sottoposti a sequestro penale preventivo, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies convertito dalla L. n. 356 del 1992, considerato che anche il custode del bene sottoposto a sequestro preventivo deve orientare la sua condotta secondo modelli dinamici i gestione, dispiegando attività analoghe a quelle dell’amministratore giudiziario; e ciò in violazione dell’art. 3 Cost., sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

3.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002 e alla L. n. 319 del 1980. Ad avviso dei ricorrenti, il D.P.R. n. 115 del 2002, segnatamente nella parte in cui individua i criteri di determinazione dei compensi per i custodi e gli altri ausiliari giudiziari in esso previsti, non sarebbe stato applicabile nel caso di specie, atteso che l’attività per la quale si era richiesto il compenso era cessata prima della sua entrata in vigore;

la liquidazione, quindi, avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della normativa previgente. Il giudice avrebbe dovuto quindi applicare i criteri di cui alla L. n. 575 del 1965, e in particolare l’art. 2-octies, comma 4, il quale prevede che la determinazione dell’ammontare del compenso e la liquidazione dello stesso sono disposti tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali e degli usi locali.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, si sarebbe invece discostato da tali criteri, avendo fatto riferimento non alle tariffe professionali, ma alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, qualificate alla stregua d un so locale.

I ricorrenti chiedono quindi che venga dichiarata illegittima la parametrazione operata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio ad altra sezione del medesimo Tribunale perchè proceda alla riliquidazione del compenso spettante ai ricorrenti secondo i criteri, ovvero in base ai principi che verranno da questa Corte fissati.

3.2. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione, con riferimento alla determinazione del valore di stima dei beni sequestrati, dolendosi della mancata considerazione di beni che, al momento della stima, erano già stati dissequestrati, e ciò sul rilievo che detti beni non erano stati inclusi tra quelli ai quali si riferiva la originaria domanda di liquidazione, ma avevano formato oggetto di censura solo in sede di opposizione al decreto di liquidazione, in contrasto con il principio della domanda. Il provvedimento impugnato non sarebbe quindi coerente con i principi regolatori dei procedimenti di volontaria giurisdizione, quale quello di specie, e in proposito i ricorrenti chiedono che la Corte voglia accogliere il motivo, fissando per il giudice di rinvio il principio secondo cui in sede di liquidazione del compenso all’amministratore come previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, deve comunque aversi riguardo all’intera consistenza del patrimonio sequestrato.

3.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione sotto il profilo della applicazione dei criteri legali di determinazione del compenso, quali l’opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione. In particolare, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto congrua la liquidazione effettuata nella misura minima degli onorari ed evidenziano come in una diversa fase del procedimento erano state espresse considerazioni altamente positive sull’operato degli amministratori.

I ricorrenti chiedono quindi che, annullato il provvedimento impugnato, questa Corte voglia disporre che il giudice di rinvio si adegui al principio del coordinamento tra le diverse fasi dell’unico procedimento, unitariamente valutando l’attività gestoria esercitata dai ricorrenti.

3.4. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, e vizio di difetto di motivazione, sotto l’ulteriore profilo della mancata applicazione della maggiorazione del 40% prevista in. caso di incarichi collegiali, in quanto non previsto dalle tabelle elaborate dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli allorquando l’incarico venga affidato a più professionisti autorizzati ad agire disgiuntamente. In tal modo, peraltro, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente derogato alla tariffa dei dottori commercialisti che prevede, invece, in caso di incarico collegiale, che il compenso globale sia determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per l’intero l’incarico affidatogli.

3.5. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono una ulteriore violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-octies, comma 4, con difetto di motivazione, con riferimento al diniego del compenso corrisposto per i coadiutori, la cui nomina era peraltro stata ratificata con provvedimento del GIP distrettuale, per un importo di Euro 60.000,00. Peraltro, la misura del compenso era stata effettuata dal GIP a titolo definitivo e non di acconto, sicchè sul punto la statuizione non avrebbe potuto essere modificata in sede di liquidazione definitiva del compenso spettante agli amministratori.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è stato depositato il 26 marzo 2009 ed è quindi soggetto all’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente di quella di cui all’art. 366- bis cod. proc. civ., il quale prescrive che i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e che, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

4.1. Con riferimento alla denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deve rilevarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Nella specie, i ricorrenti non hanno adempiuto alle indicazioni ora richiamate, giacchè nessuna delle denunciate violazioni di legge si conclude con la formulazione di un idoneo quesito di diritto. Il secondo e il terzo motivo, in realtà, recano in fine la indicazione del principio di diritto che, a giudizio dei ricorrenti, questa Corte avrebbe dovuto enunciare in caso di accoglimento di ciascun motivo;

ma è sufficiente la lettura dei detti principi per affermarne la genericità e la loro non riconducibilità allo schema del quesito di diritto, come delineato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

4.2. Quanto al primo motivo, e segnatamente alla sollecitazione rivolta alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 ove ritenuto applicabile al procedimento di liquidazione del compenso spettante agli amministratori di beni sequestrati ai sensi della L. n. 575 del 1965, si deve aggiungere che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto (Cass., S.U., n. 28050 del 2008; Cass. n. 4072 del 2007).

4.3. La necessità del quesito di diritto non può ritenersi venuta meno per effetto della intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., con decorrenza dal 4 luglio 2009, per effetto della L. n. 69 del 2009. Opera, infatti, il principio per cui in tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. n. 26364 del 2009).

4.5. Con riferimento alle censure svolte nei motivi da tre a sei, congiuntamente alle dedotte violazioni di legge, si deve qui rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-ibis cod. proc. civ. , introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

Si è anche precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume o-messa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Anche con riferimento ai denunciati vizi di motivazione deve rilevarsi la inidoneità della formulazione dei motivi, giacchè difetta il richiesto momento di sintesi, tanto più necessario nel caso di specie, giacchè il ricorrente ha denunciato congiuntamente violazione di legge e vizi di motivazione. Invero, allorquando si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, il motivo può ritenersi ammissibile qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

5. In conclusione, anche il ricorso proposto nelle forme del rito civile deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate amministrazioni svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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