Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11386 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29279/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 11,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSENGA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO TENORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3698/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la CTR Lombardia ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Direzione Provinciale (OMISSIS) di Milano avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. rilevando, d’ufficio, il difetto assoluto di attribuzione dei poteri dirigenziali al sottoscrittore dell’atto- capo team legale su delega del Direttore Provinciale delle entrate di Milano, per come entrambi qualificatisi-, non risultante nell’elenco dei soggetti dotati di qualifica dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle entrate;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

Rilevato che la parte contribuente si è costituita con controricorso e che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 18, 10 e 11, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è manifestamente fondato;

Considerato che in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza – Cass. n. 6691/2014-;

Considerato che parimenti consolidato risulta il principio secondo il quale in tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del “regolamento di amministrazione” n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, sicchè agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata – cfr. Cass. n. 20911/2014-;

Considerato che deve dunque ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario da parte del delegato, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009; Cass. 220/2014, Cass. n. 15470/2016);

Considerato che, peraltro, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, riconoscono, la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’Agenzia delle Entrate organicamente rappresentata dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura. Ne consegue che in assenza di contestazione sulla provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà – cfr. Cass. n. 16436/2015-;

Considerato che i superiori principi sono stati disattesi dalla CTR, la quale ha rilevato un’asserita nullità dell’atto di appello dell’Agenzia sull’errato presupposto che lo stesso dovesse essere redatto da soggetto dotato di qualifica dirigenziale o di soggetto da questi delegato, ritenendo erroneamente affetta da nullità la costituzione a mezzo di soggetto delegato dal direttore provinciale delle Entrate di Milano, superando ex officio la presunzione circa la provenienza dell’atto dall’ufficio periferico;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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