Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11385 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), AN.AL.

(OMISSIS), A.G. (OMISSIS),

AN.AN. (OMISSIS), FINANZIARIA TOSINVEST S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. E.

M., SAN RAFFAELE S.A.S. DI G.P.S. GESTIONE PARTECIPAZIONE

SANITARIE S.R.L. (già TOSINVEST SANITA’ S.R.L.) in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. T.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio

dell’avvocato DE’ MEDICI LEOPOLDO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ EDITRICE ESEDRA S.R.L., A.G., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1797/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA –

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 03/4/2008, depositata il 28/04/2008,

R.G.N. 6047/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2.6.2004 An. A., An.Al., A.A., A. G., la Tosinvest Sanità srl e la Finanziaria Tosinvest spa proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14897/2003 con la quale era stata respinta la loro domanda di risarcimento danni per il contenuto lesivo e diffamatorio di un articolo del quotidiano “Il Giornale d’Italia” del (OMISSIS) che, nel trattare i retroscena dei contrasti politici insorti circa la cessione alla Pubblica Amministrazione dell’Ospedale (OMISSIS) da loro da poco acquistato, aveva prospettato l’intervento di particolari pressioni dei partiti di sinistra a favore del perfezionamento dell’operazione necessaria per considerazione delle benemerenze da loro acquisite presso quella parte politica nel campo sanitario locale, in continuità con quanto in precedenza era avvenuto per la famiglia S., poi uscita di scena a seguito dello scandalo degli aborti facili della clinica Villa (OMISSIS).

Si costituivano la società editrice Esedra srl e il direttore responsabile M.G..

La Corte d’Appello di Roma con la decisione in esame depositata in data 28.4.2008, rigettava il gravame, affermando, tra l’altro, che “come si vede l’articolista parte dai dati di fatto concreti, collegandoli ed integrandoli con deduzioni abbastanza logiche, per arrivare in buona sostanza a definire i successi finanziari degli A. il frutto della loro influenza politica. E’ evidente che il taglio dell’intero pezzo è molto polemico e non certo favorevole al gruppo degli appellanti, ma deve darsi atto che si muove pur sempre nell’ambito della tematica della gestione della sanità pubblica locale e, pur con un linguaggio forte e pungente, peraltro del tutto in linea con le forme ormai in uso nella polemica politica, critica l’operato degli A. nel campo imprenditoriale di loro pertinenza, senza sconfinare in gratuiti attacchi personali, estranei al tema della cessione dell’ospedale alla base dell’articolo ed in linea col giudizio critico espresso”.

Ricorrono per cassazione con due motivi An.An., An.Al., A.A., A.G., la Tosinvest Sanità srl, la Finanziaria Tosinvest spa e la San Raffaele sas già “Tosinvest”; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost. nonchè difetto di motivazione in quanto erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che, in relazione all’esercizio di critica giornalistica, non rileva il requisito della verità della notizia, bensì quelli della rilevanza sociale del tema trattato e della continenza della forma.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ancora difetto di motivazione non avendo la Corte d’Appello affrontato lo specifico motivo di impugnazione in ordine alla errata e parziale valutazione dei fatti oggetti di domanda perchè il Giudice di prime cure ha stabilito che l’accostamento voluto dall’autore del pezzo tra la Famiglia A. e la Famiglia S. con riferimento agli aborti finanziari dei primi e gli aborti clinici del secondo non avesse portata diffamatoria.

Il ricorso merita accoglimento riguardo al primo motivo mentre inammissibile è il secondo motivo.

Censurabile è, infatti, la decisione impugnata laddove afferma che sussiste differenza tra cronaca e critica giornalistica in quanto, in questa seconda ipotesi non rileva il requisito della verità della notizia, bensì della rilevanza sociale della stessa e della continenza delle forme che non debbano travalicare in gratuiti attacchi personali, e ciò sulla base di una datata giurisprudenza di questa Corte in sede penale.

Contrariamente a tale non condivisibile affermazione, deve rilevarsi che questa Corte, con indirizzo ormai consolidato (tra le altre, Cass. n. 3284/2006, n. 17395/2007 e n. 23468/2010), ha statuito che l’eventuale superamento dei limiti del diritto di critica, conformemente a quanto previsto per il corretto esercizio del diritto di cronaca, deve essere valutato tenendo conto non solo dei parametri costituiti dall’interesse pubblico e dalla continenza formale ma anche dal requisito della veridicità dei fatti esposti, parametri tutti da esaminarsi da parte del Giudice di merito e da esporre con congrua e logica motivazione. Dovrà, pertanto, il Giudice di merito, in sede di rinvio, valutare la sussistenza di tutti e tre tali parametri, con specifico riferimento a quello della “verità” della notizia o quanto meno dell'”attendibilità” della fonte della sua provenienza, nel senso che sarà onere del giornalista dimostrare l’effettiva conformità a realtà di quanto scritto o almeno di avere effettuato un rigoroso controllo sulla fonte dalla quale ha tratto la notizia, in tal modo ritenendola veritiera.

Inammissibile è invece il secondo motivo, sia per difetto di autosufficienza, nel senso che il ricorrente non specifica nel contenuto argomentativo della relativa censura l’esatta formulazione del motivo di appello al fine di valutare l’eventuale omessa pronuncia sul punto, sia perchè tale doglianza doveva essere prospettata non in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ma con riferimento a un vizio del procedimento da eccepirsi ex art. 360 c.p.c., n. 4.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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