Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11385 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente di Sez. –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20984/2018 proposto da:

D.U. Alias D.G., elettivamente domiciliato in Roma V.le

Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno ((OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato in

Roma Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3136/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Rel. Pres. Sez. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.U. alias D.G., cittadino della (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno avverso il decreto del 5 giugno 2018, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, ha respinto – per quanto si legge nel ricorso introduttivo – il suo “ricorso proposto contro per il riconoscimento della protezione internazionale e l’impugnazione del diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggionro per motivi umanitari”.

2. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva, in via preliminare, che il ricorso presenta un’esposizione del fatto del tutto inidonea ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Invero, dopo la generica indicazione sopra riportata, il ricorso, in una parte intestata come “svolgimento e conclusione del giudizio di rimo grado”, che dunque dovrebbe assolvere a quel requisiti, si limita a dire: a) di avere proposto ricorso contro u non meglio indicato provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona “che non aveva riconosciuto in suo favore alcuna forma di protezione”; b) to alludere i0 di.

1. Con l’unico complesso motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che “il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 56 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi”.

Si sostiene che il tribunale avrebbe errato a non ritenere sussistenti le condizioni per il beneficio “nonostante la sussistenza di elementi desumibili nella fattispecie prevista dalla legge” e ciò perchè risulterebbe “attuale la sussistenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno del (OMISSIS)” che il tribunale non avrebbe considerato “avendo solo fatto riferimento a fonti parziali che non hanno correttamente descritto la situazione del paese di origine del ricorrente”.

A sostegno dell’assunto viene invocato il contenuto del sito ufficiale del Ministero degli Esteri da cui si evincerebbe che “la condizione del paese di origine del ricorrente (sarebbe) assolutamente pericolosa… dal punto di vista politico-sanitario” e che “tale condizione avrebbe dovuto essere valutata in maniera differente dal Tribunale, che, anche citando le stesse fonti sopra richiamate, ma non giungendo ad una conclusione positiva della richiesta formulata dal ricorrente, ha male interpretato la norma richiamata”.

2. Il motivo è inammissibile.

Lo è innanzitutto perchè non identifica in alcun modo la motivazione che vorrebbe criticare. Infatti, tale motivazione non solo non viene riprodotta direttamente, ma nemmeno viene riprodotta ed evocata indirettamente con indicazione della parte della decisione impugnata cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe.

Nella descritta situazione il motivo risulta inammissibile, in quanto non è dato comprendere quale ne sia l’oggetto.

2.1. Peraltro, se si superasse tale rilievo emergerebbe che il motivo, pur dolendosi del provvedimento impugnato in quanto avrebbe negato la misura della c.d. protezione umanitaria, si limita ad indicare una doglianza che in alcun modo si correla alla logica della concessione di quella misura, bensì alla logica della concessione della misura della c.d. protezione sussidiaria, sicchè il motivo, in quanto per volontà del ricorrente non già quest’ultima, bensì l’altra, risulta di per sè inidoneo ad integrare anche in astratto motivo di ricorso riguardo ad una decisione sulla protezione c.d. umanitaria: le condizioni del paese di origine rilevano appunto per la protezione sussidiaria e non per quella umanitaria.

2.2. Sempre se si ipotizzasse il superamento della prima e della seconda ragione di inammissibilità, si passasse alla lettura della decisione impugnata per comprendere se quanto dedotto nel motivo risulti ad essa pertinente, emergerebbe in fine che il Tribunale ha reso una motivazione sul punto concernente la protezione umanitaria che in alcun modo risulta sottoposta a critica nel motivo.

Infatti, il Tribunale, dopo avere motivato ampiamente il rigetto dell’istanza di protezione sussidiaria, dalla metà della pagina 8 sino alle prime sei righe della pagina 10, ha svolto considerazioni sul rigetto della protezione umanitaria, le quali non risultano in alcun modo attinte dall’illustrazione del motivo.

Ne segue che viene in rilievo il principio di diritto – già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, ed oggi ribadito – in motivazioni non massimate – da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2006, n. 22226 del 2016 e n. 7074 del 2017 – secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Stante il tenore della pronuncia (di inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacento, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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