Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11385 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28475/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3992/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata annullata la cartella emessa a carico di G.A. ritenendola costituire una duplicazione di altra cartella emessa a carico del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura con la quale si prospetta la violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter) per avere il giudice di appello omesso di considerare che l’oggetto della cartella era diverso da quello che aveva riguardato altra cartella emessa ex art. 36 ter D.P.R. ult. cit. sulla base di precedente giudicato non poteva, pertanto, essere oggetto di duplicazione, come ritenuto dalla CTR, in quanto relativo a titolo diverso, è fondata.

Ed invero, la CTR è giunta a ritenere che la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, costituisse una duplicazione di altra emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, senza tuttavia compitamente esaminare i titoli posti a base delle due intimazioni e, in definitiva, senza considerare la diversità di presupposti giuridici che stanno a base dell’emissione delle cartelle ai sensi delle ricordate disposizione. Ed infatti, l’art. 36 bis, sotto la rubrica Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, costituisce norma a “contenuto impositivo” sostanzialmente “chiuso” che si applica alle ipotesi tassative ivi disciplinate, concernenti la liquidazione delle imposte, i contributi ed i premi dovuti, nonchè i rimborsi spettanti, sulla base di un controllo cartolare basato esclusivamente sui dati allegati dal contribuente e teso alla sola correzione di errori materiali e formali. Per converso, l’art. 36 ter, sotto la rubrica Controllo formale delle dichiarazioni annovera fra le attribuzioni dell’Ufficio poteri non di mera liquidazione, ma di controllo e di più incisivi “interventi” sulle dichiarazioni presentate dal contribuente, non solo sulla base di queste ma anche in base alle “comunicazioni D.P.R. n. 605, ex art. 20, comma 3”, ed agli elenchi L. 30 dicembre 1991, n. 413, ex art. 78, comma 25, atti diversi da quelli allegati dal contribuente ed esterni rispetto alla sua sfera (comma 2) (Cass. n. 15314/2014).

Orbene, rispetto a tali diversità la CTR ha totalmente tralasciato di compiere alcuna verifica concreta in ordine ai contenuti delle due cartelle, giungendo alla conclusione che si fosse in presenza di una duplicazione di imposta che non trova, tuttavia, alcun riscontro nel ragionamento esposto dal giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve esser cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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