Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11384 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NASUTI GIANFRANCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA DELLA RHONE MEDITERRANEE

ASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, INAIL – ISTITUTO

NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

(OMISSIS), M.S. (OMISSIS), AUTORITA’

PORTUALE DI SAVONA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AUTORITA’ PORTUALE DI SAVONA (OMISSIS), in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore Ing. C.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso

lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MAZZITELLI EMMA, PODESTA’ ERIKA

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NASUTI GIANFRANCO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA DELLA RHONE MEDITERRANEE

ASSICURAZIONI, INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato VOLANTI

ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AGLIETTO FRANCO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO

GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NASUTI

GIANFRANCO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA DELLA RHONE MEDITERRANEE

ASSICURAZIONI, INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), AUTORITA’ PORTUALE DI SAVONA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA –

SEZIONE 1A CIVILE, emessa il 27/2/2008, depositata l’8/03/2008,

R.G.N. 1279/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;

udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA;

udito l’Avvocato VOLANTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Autorità

Portuale di Savona, rigetto del ricorso incidentale di M..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15.9.2003 L.F. proponeva appello contro la sentenza n. 971 del 2002, con la quale la Sezione Stralcio del Tribunale di Savona aveva resp8into la domanda da lui proposta, con citazione notificata il 29.11.1989, nei confronti dell’Ente Porto di Savona, M.S. e della società assicuratrice Rhone Mediterranee, per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorchè, durante le operazioni di carico di una partita di cellulosa, veniva urtato al tallone sinistro da un caterpillar manovrato dal M. all’interno di un capannone.

Al giudizio di primo grado partecipava anche l’INAIL, intervenuto, proponendo rivalsa nei confronti dei convenuti per il rimborso dell’indennizzo corrisposto all’infortunato. L’adito Tribunale, con sentenza n. 971/2002, rigettava la domanda, affermando che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente all’infortunato (essendo emerso dalla prova testimoniale che il conducente del caterpillar aveva operato in condizioni di non visibilità per la presenza del carico e che tutti gli autisti erano a conoscenza della circostanza che nessuno doveva trovarsi nella zona operativa dei mezzi).

Proponeva appello il L. e, costituitisi il M. e l’Inail (entrambi proponenti appelli incidentali), nonchè la Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in esame depositata in data 8.3.2008, così statuiva: “dichiara la responsabilità concorrente per il sinistro per cui è causa di M.S. al 70% e del danneggiato L.F. al 30% e condanna M. S. a risarcire a L.F. i danni liquidati in Euro 47.358,50, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Dichiara tenuto e condanna M.S. a rifondere all’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 1.566,60, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione. Respinge le domande contro l’Autorità Portuale di Savona. Dichiara inammissibili le domande contro Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa”.

Ricorrono per cassazione, in via principale, L.F. con dieci motivi e relativi quesiti, nonchè, autonomamente, in via incidentale il M. con cinque motivi e relativi quesiti e l’Autorità Portuale di Savona con cinque motivi con relativi quesiti, in modo subordinato. Per il L. e per il M. sono state altresì depositate memorie e, per quest’ultimo, anche note scritte in replica alle conclusioni del Procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale L.:

con il primo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della circolazione per l’applicabilità dell’art. 2054 c.c.;

con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sulla pericolosità ex art. 2050 c.c.;

con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2050 c.c. per non avere la Corte d’Appello qualificata come pericolosa l’attività di movimentazione delle merci all’interno dell’area portuale in questione;

con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2054 c.c.;

con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine al valore probatorio della denuncia di sinistro del 18.1.88;

con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla non ritenuta sussistenza della legittimazione passiva dell’autorità portuale di Savona;

con il settimo motivo si deduce violazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 in ordine all’esclusione della legittimazione passiva della Rhone Mediterranee;

con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al mancato assorbimento dell’onere della prova liberatoria a carico dei convenuti ex art. 2050 c.c. e art. 2054 c.c. ed alla indimostrata sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.;

con il nono motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c. ove la Corte ha affermato il concorso di colpa del L.;

con il decimo motivo si deduce violazione degli artt. 1223, 1224 e 2056 c.c. in ordine alla mancata liquidazione degli interessi cosiddetti compensativi.

Ricorso incidentale M.:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. per non avere la Corte d’Appello esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del M. e l’evento dannoso;

con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 2043 c.c. per non avere la Corte d’Appello escluso la sussistenza di un comportamento illecito da parte del M.;

con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione sulla sussistenza di detto nesso di causalità;

con il quarto e quinto motivo si deduce rispettivamente difetto di motivazione circa la colpevolezza del M. e difetto di motivazione in ordine alla graduazione della colpa.

Ricorso incidentale Autorità Portuale:

con il primo motivo si deduce omessa motivazione in ordine ai criteri per la quantificazione per il danno alla persona;

con il secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione in ordine a detti criteri;

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in ordine alla liquidazione di detto danno alla persona;

con il quarto motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione per il mancato rilievo della mutatio libelli posta in essere dal L. nella formulazione delle domande e delle conseguenti conclusioni;

con il quinto motivo (erroneamente denominato quarto) si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine a detta mutatio libelli.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso principale si osserva: a parte la considerazione che il ricorso è caratterizzato da indubbi profili di inammissibilità là dove, senza uno specifico riferimento al “tessuto” argomentativo e alle dedotte censure, allega “alla rinfusa” vari atti di causa della fase di merito, la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato, in modo tale da consentire un’agevole individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, affermando, dopo avere escluso l’applicabilità alla vicenda in esame degli artt. 2050 e 2054 c.c., sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa (con particolare riferimento alla prova testimoniale), che “in ogni caso, la mancanza della visuale, impedita dal carico, non può valere ad escludere la responsabilità del conducente, perchè, in tal caso, unica condotta prudente, è quella di procedere dietro segnali vocali di persona in grado dì avere la visuale, dato che la presenza accidentale di ostacoli non può mai essere conclusa, e anche, ammesso che l’accesso agli estranei fosse vietato, non era possibile escludere con certezza la presenza occasionale di una persona autorizzata, o anche di qualcuno non informato del divieto, che, peraltro, non risultava segnalato. E comunque, anche ad ammetterlo, il fatto che all’inizio della manovra l’area fosse sgombra e l’arrivo del L. fosse stato repentino, ciò vale ad integrare un suo concorso di responsabilità, ma non ad escludere quella del conducente del mezzo investitore. La mancanza di segnali di divieto di accesso non esclude il concorso di responsabilità del danneggiato, essendo evidente la pericolosità dell’accedere improvvisamente nell’area di manovra di un mezzo in transito”.

Pertanto, deve innanzitutto escludersi il difetto di motivazione di cui ai primi due motivi di ricorso. Inammissibili, inoltre, sono le doglianze di cui al terzo, al quarto e al quinto motivo, tendenti a un riesame di circostanze di fatto ed alla rivalutazione degli elementi su cui si è ritenuto di inquadrare la fattispecie in questione nell’ambito della generale previsione dell’art. 2043 c.c..

Altresì inammissibili sono il sesto, settimo, ottavo e nono motivo in quanto anch’essi prospettano censure attinenti la legittimazione passiva sia dell’Autorità Portuale che della Rhone Mediterranee (i cui profili valutativi appartengono al Giudice del merito sulla base dell’esame del rapporto giuridico – sostanziale), nonchè il riesame di risultanze probatorie, mentre infondato è l’ultimo motivo rientrante anche l’eventuale liquidazione degli interessi compensativi nel potere discrezionale del giudice del merito in ordine al quantum dei danni (sul punto, specificamente, Cass. n. 3931/2010).

Non meritevoli di accoglimento sono altresì i ricorsi incidentali del M. e dell’Autorità Portuale, in quanto entrambi tendenti a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di elementi e circostanze di fatto riguardanti il nesso di causalità, la colpevolezza, la liquidazione dei danni, elementi tutti rimessi al potere valutativo discrezionale del Giudice del merito. In particolare infondati sono il quarto e quinto motivo del ricorso incidentale dell’Autorità Portuale: a prescindere, infatti, dall’inquadramento normativo della fattispecie della responsabilità in esame il cui nomen iuris spetta al Giudice, anche indipendentemente da quanto inizialmente prospettato dalle parti, non sussiste il dedotto mutamento di domanda da parte del L., per come prospettato in dette censure, poichè l’accertamento delle percentuali di responsabilità in caso di concorso di colpa non introduce nella valutazione del rapporto danneggiante-danneggiato, quale thema decidendum di controversie di causa quale quella in esame, una diversità di indagine sulla base della configurazione di una diversa causa petendi.

In base al principio della soccombenza reciproca sussistono fondati motivi per dichiarare interamente compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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