Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11384 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8878-2008 proposto da:

G.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

27/12/2007, n. 474/07 c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.N., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR per la Puglia, conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Bari il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto depositato il 27 dicembre 2007, liquidava l’indennizzo nella misura di Euro 4.500,00 e compensava le spese di causa, non avendo la parte convenuta fatto opposizione alla domanda. Avverso il decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 marzo 2008, formulando un unico motivo. Il Ministero resiste con controricorso notificato il 16 aprile 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi motivazionali, in quanto motivata sulla base della mancata opposizione della parte convenuta alla domanda, che non costituisce di per sè idonea ragione di compensazione. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito (ex multis Cass. 15 marzo 2010, n. 6193; 30 dicembre 2009, n. 27728) i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilita delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente corretta. Nulla impediva, infatti, all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia. Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese.

Non occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art. 384 c.p.c. così compensando per un terzo le spese del giudizio di merito, in relazione al solo parziale accoglimento della domanda, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, ponendosi i rimanenti due terzi a carico della parte convenuta e liquidando tali due terzi nella misura di Euro trecento per onorari, duecentosessanta per diritti e venti per spese vive. Il Ministero va altresì condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

Entrambe le condanne alle spese vanno fatte in favore dell’avv. Oscar Lojodice, difensore antistatario.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso dei due terzi delle spese del giudizio di merito, che liquida, per tali due terzi, nella misura di Euro trecento per onorari, duecentosessanta per diritti e venti per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv. Oscar Lojodice, difensore antistatario. Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro quattrocento quali onorari, oltre Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Oscar Lojodice, difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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