Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11384 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25416/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella cameRa di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente contro il silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia delle Entrate, avverso la richiesta di rimborso dell’imposta trattenuta sull’indennità del fondo previdenziale, percepita da I.P., dipendente del ministero delle Finanze, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo applicabile al trattamento economico maturato dal contribuente fino al 31.12.2000 la disciplina di cui all’art. 17, comma 2 T.U.I.R., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, applicando, invece, le nuove disposizioni introdotte per il rimante periodo e fino alla data di collocamento a riposo;

Rilevato che il contribuente non si è costituito;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorsa la CTR per avere oltrepassato i limiti della pretesa e delle eccezioni della contribuente è infondato, ove si consideri che il giudice di merito, nell’esaminare i presupposti della domanda di rimborso azionata dal contribuente, ha provveduto ad individuare il quadro giuridico di riferimento applicabile alla fattispecie in relazione all’epoca di maturazione delle somme erogate dal Fondo di previdenza del Ministero delle finanze spettanti al contribuente senza in alcun modo travalicare l’oggetto della domanda di rimborso formulata dallo I. all’amministrazione fiscale;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l’ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, in riferimento al D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, sostenendo che il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. n. 1034 del 1984 non sarebbe costituito da contributi a carico del lavoratore (nè da somme già assoggettate a tassazione), ma solo da proventi di natura fiscale ed eventualmente altre sovvenzioni e lasciti, ai sensi dell’art. 2 del relativo regolamento, approvato con D.P.R. n. 856 del 1975, con conseguente necessità della tassazione per intero, è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione impugnata che non ha affatto ritenuto che le somme erogate dal Fondo di previdenza del Ministero delle finanze fossero costituite da contributi volontari dei dipendenti, ma ha invece ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dal contribuente, che il trattamento erogato allo I., proprio perchè correlato a proventi di varia natura (investimenti, sovvenzioni, lasciti donazioni previsti da singole disposizioni normative) escludendone la totale esenzione e specificamente riconducendo l’imposizione alla disciplina di cui all’art. 17 D.P.R. ult. cit. in tema di tassazione separata;

Considerato che, a fronte di tale ratio decidendi, l’Agenzia ricorrente ha incentrato la sua censura sulla natura delle somme che alimentano il detto Fondo di previdenza del Ministero delle finanze, senza invece cogliere la ratio della decisione impugnata e senza contestarne gli esiti ai quali il giudice di appello è giunto;

Considerato che il ricorso, alla stregua delle superiori considerazioni, va rigettato.

Non occorrendo provvedere sulle spese

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA