Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11383 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25213/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GARZILLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e resistente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2862/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che S.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella notificatale, relativa ad IVA per l’anno 2006;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre Equitalia spa non ha depositato difese scritte;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, è manifestamente fondato;

Considerato che Cass. S.U. n. 13378/2016 ha di recente fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:

1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente da termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria;

Considerato che a tali principi non si è attenuta la CTR che ha negato alla contribuente la possibilità di fare valere, all’interno del giudizio incardinato per effetto dell’impugnazione alla cartella, le questioni già oggetto di dichiarazione integrativa IVA relativa all’anno 2006, presentata il 20.4.2010 – come acclarato dal giudice di primo grado (v. pag. 4 ricorso per cassazione, che riporta, in stralcio, la pronunzia della CTP di Napoli);

Considerato che il ricorso va quindi accolto e che la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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