Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11382 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente Sez. –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11676/2018 proposto da:

O.L., rappresentato e difesa dall’Avvocato Silvia Bettella

(PEC silvia.bettell.ordineavvocatipadova.it), elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Verona Sezione Padova, Ministero Dell’interno (OMISSIS), Pubblico

Ministero Procura Repubblica Tribunale Venezia;

– intimati –

avverso il decreto n. 1497 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Pres. di Sez. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. O.L., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova, avverso il decreto del 15 marzo 2018, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, ha respinto il suo ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, contro il provvedimento di detta commissione che aveva respinto la sua domanda principale di riconoscimento della protezione internazionale per ragioni umanitarie e quelle gradatamente subordinate di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitaria e di riconoscimento di diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost..

2. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio rileva che non è necessario riferire dei motivi su cui si fonda il ricorso, in quanto deve in via pregiudiziale rilevare la sua inammissibilità.

Invero, in disparte il rilievo che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, il che imporrebbe di ordinare il rinnovo della notificazione, si deve rilevare che il ricorso e le relative relate di notificazione eseguite alla difesa erariale provinciale e direttamene presso un indirizzo di PEC quanto alla Commissione intimata, sono stati depositati senza alcuna asseverazione di conformità a quanto estratto dalla PEC del difensore del ricorrente notificante, cioè dell’Avvocato Silvia Bettella.

Inoltre, la notifica al Pubblico Ministero, quale interveniente necessario nel giudizio, è stata fatta a mezzo posta, tra l’altro al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia, ma non è stata prodotto l’avviso di ricevimento.

In relazione alla notificazione a mezzo PEC viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli il D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.” (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018).

A proposito della notificazione al Pubblico Ministero, in disparte il rilievo che essa è stata eseguita al pubblico ministero presso l’ufficio di merito ed in disparte ogni necessità di essa, tenuto conto che nel processo di cassazione l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio, sebbene nelle forme previste per la tipologia di modello decisionale, si rileva che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determinerebbe le conseguenze indicate da Cass., sez. Un., n. 627 del 2008.

Comunque, è decisivo che la copia notificata del ricorso alle parti legittimate è priva di asseverazione.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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