Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11382 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15413-2004 proposto da:
T.M.E. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di
erede di Z.M. vedova T., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE LIEGI 16, presso l’avvocato MONTANARI MARCO SAVERIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STENO DONDE’, giusta
procura speciale per Notaio VALERIO TACCHINI di MILANO – Rep. n.
99.640 depositata in Cancelleria il 02/4/10;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;
– intimato –
sul ricorso 17873-2004 proposto da:
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (p.i. (OMISSIS)), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CESARE
14, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MENZANI GIAN MARIA, MENZANI GIAN PAOLO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Z.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1432/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 06/05/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. DONDE’ che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso
incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
G. PAFUNDI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,
rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.04.1984 Z.M. adiva il Tribunale di Milano chiedendo la condanna del Comune di San Giuliano Milanese al risarcimento dei danni derivati dall’abusiva occupazione del suo fondo, seguita dalla costruzione di un complesso scolastico, in assenza di procedimento di espropriazione.
Con sentenza del 15.10-16.12.1991, resa nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale, accoglieva la domanda della Z. e condannava il Comune convenuto al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a causa dell’intervenuta occupazione acquisiti va del suo terreno edificabile, liquidandolo nel valore venale del bene, pari a L. 363.400.000, da rivalutare in base agli indici Istat, dal 21.07.1975, data dell’occupazione del fondo, e negli interessi legali sulla somma rivalutata, decorrenti dalla medesima data, nonchè al pagamento delle spese di lite.
Con sentenza n. 2641 del 1998, la Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame proposto dal Comune, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’importo capitale del risarcimento a L. 199.870.000, calcolandolo in base ai sopravvenuti crateri legali di relativa quantificazione (della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis), e, pur rilevando che il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi dal 21.07.1975, data dell’occupazione dell’area privata, invece che da quella successiva di ultimazione dei lavori di costruzione dell’opera pubblica, riteneva immodificabile tale determinazione del primo giudice, in ragione della mancanza di specifica impugnazione sul punto da parte del Comune.
Con sentenza n. 1838 del 2001, questa Corte di legittimità, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso del Comune di San Giuliano Milanese, cassava con rinvio la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto preclusa la modifica della data d’inizio della decorrenza della rivalutazione. In particolare in questa sede si rilevava che la Corte di merito, avendo accertato la non coincidenza tra il momento dell’occupazione del fondo e quello della sua irreversibile trasformazione, ponendo questo alla successiva data di ultimazione dei lavori di costruzione del complesso scolastico, ben poteva ed anzi doveva accertare ai fini della decorrenza del dovuto anche l’esatto riferimento temporale di questi due momenti, conclusivamente affermando il seguente principio di diritto, cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi “In tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva – il cui debito ha natura di valore e come tale è soggetto a rivalutazione automatica a decorrere dalla data di verificazione del fatto illecito (ossia, dell’irreversibile trasformazione del fondo) – la parte che impugna la sentenza nel punto che stabilisce il momento di verificazione del fatto stesso, non ha l’onere di proporre una specifica impugnazione anche riguardo alla decorrenza della rivalutazione; sicchè, il giudice del gravame, nel caso in cui accolga l’impugnazione, ha il dovere di procedere, anche d’ufficio, al nuovo calcolo della rivalutazione, stabilendo la decorrenza dalla data effettivamente accertata”.
Con sentenza del 12.03-6.05.2003, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava nel giorno (OMISSIS) la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, compensativi da computare secondo il criterio già stabilito dal primo giudice ossia sulla somma interamente rivalutata, per essersi sul punto formato il giudicato interno, confermando nel resto l’impugnata sentenza e respingendo ogni altra domanda. Quanto al regime delle spese confermava la statuizione adottata dal primo giudice e condannava il Comune, ritenuto globalmente soccombente, anche al pagamento delle spese degli ulteriori due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
La Corte territoriale riteneva tra l’altro, che fosse suo compito accertare la data, coincidente con quella di ultimazione dei lavori di costruzione del complesso scolastico, in cui si era verificata l’irreversibile trasformazione del fondo di proprietà della Z., che tale data fosse quella del (OMISSIS), risultante dal verbale di ultimazione dei lavori da ultimo prodotto e sottoscritto dall’appaltatore e dal direttore dei lavori, e che non potesse, invece, essere individuata in aderenza alla tesi della difesa della medesima Z., in quella antecedente del 31.08.1976, in cui era stato redatto un verbale di consegna delle opere aggiuntive (menzionato nello stesso verbale di ultimazione dei lavori sopra citato), dal momento che tale consegna non implicava necessariamente la ultimazione dei lavori di costruzione dell’intero complesso.
Contro questa sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 18-21.06.2004, affidato ad un unico motivo. Il Comune di San Giuliano Milanese ha resistito con controricorso notificato il 23.07.2004, proposto ricorso incidentale e depositato memoria.
All’udienza pubblica del 24.03.2009 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo ed alla successiva udienza pubblica del 2.02.2010 è stato di nuovo rinviato all’odierna udienza pubblica del 7.04.2010, sempre ad istanza congiunta delle parti.
Successivamente T.M., figlio ed erede della Z., nelle more deceduta, si è costituito ed ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale la Z. denunziava:
I. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2727 e ss. cod. civ.”.
Si doleva che la Corte di merito avesse fatto decorrere gli accessori del capitale liquidato a titolo risarcitorio dalla data di esecuzione del collaudo dell’opera pubblica, sostenendo che esso era posteriore alla data di irreversibile trasformazione del terreno, data che dalla CTU svolta in primo grado risultava, secondo le concordi ammissioni dei periti di parte, essere pressochè concomitante con quella dell’inizio dell’occupazione e che avrebbe dovuto a suo parere individuarsi nel (OMISSIS), data della consegna del cantiere per opere aggiuntive, di valore esiguo e che, dunque, presupponevano l’avvenuta destinazione pubblicistica. Il motivo non ha pregio.
Al giudice del rinvio era stato demandato il compito non di individuare il momento in cui era avvenuta l’irreversibile trasformazione del terreno e, dunque, consumato l’illecito, momento già definitivamente individuato dai giudici di merito in quello di ultimazione dei lavori di costruzione del complesso scolastico, ma di accertare l’epoca in cui questo evento si era verificato, ossia di datarlo, compito al quale la Corte si è ineccepibilmente attenuta, traendo il dato in questione proprio dall’acquisito verbale di ultimazione dei lavori, che ha la funzione di accertare l’avvenuta esecuzione dell’opera, ossia il suo completamento materiale e che costituisce uno degli atti inerenti al collaudo, costituito da un procedimento ben più ampio e complesso.
Con il ricorso incidentale il Comune di San Giuliano Milanese in primo luogo denuncia per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’affermazione dei giudici del rinvio, secondo cui sulle modalità di computo degli interessi era intervenuto il giudicato interno. Sostiene di non avere mai negato che fosse intervenuto il giudicato interno in punto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, ma che la sua doglianza verteva sul criterio pratico ed operativo con cui doveva avvenire il cumulo di rivalutazione ed interessi, ossia se gli interessi dovessero essere computati sulla somma interamente attualizzata o sulle somme via via rivalutate, punto che non era stato mai chiarito in nessuna sentenza.
Censura, inoltre, la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonostante il relativo esito, a sè favorevole.
I due profili di censura sono infondati.
In ordine alle modalità di computo degli interessi sul capitale, i giudici del rinvio, nel decidere sfavorevolmente sulla domanda restitutoria del Comune, capo che non è stato impugnato, hanno anche ben chiarito (pagg. 11 – 12 della impugnata sentenza) che tali interessi, d’indole compensativa dovevano essere computati sulla somma interamente rivalutata (e non secondo il diverso criterio che prevede il calcolo degli interessi sulla somma rivalutata con scadenza periodica) essendo sul punto intervenuto il giudicato interno.
Inoltre, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. 200309060).
Conclusivamente i ricorsi riuniti devono essere respinti. La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010