Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11382 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20079/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.I.S. IMMOBILIARE INDUSTRIALE IL SOLE – Società a responsabilità

limitata – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO e MARIA

SONIA VULCANO;

– controricorrente –

e contro

R.G.M. S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO e

GIUSEPPE ZIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo ad imposta di registro e catastale notificato alla società I.I.S. Immobiliare Industriale Il Sole;

Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Considerato che la censura con la quale l’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è infondata;

Considerato che le Sezioni Unite hanno chiarito che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativi dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, ipotesi tutte “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”;

Considerato che, fermi i principi espressi dalle S.U. di questa Corte sopra richiamati, la sentenza impugnata è in linea con il superiore orientamento, avendo rilevato l’invalidità dell’atto per essere stato lo stesso preceduto da un accesso nei locali dell’impresa e, quindi, adottato senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dal ricordato L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

Considerato che l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR in ordine al compimento dell’accesso funzionale alla redazione della stima del cespite immobiliare – Cass. n. 7843 del 17/04/2015 – esclude di potere sussumere la fattispecie nell’ambito dei c.d. accertamenti a tavolino, giustificando la particolare tutela apprestata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, nemmeno soggetto al meccanismo della c.d. prova di resistenza invece valevole per i tributi armonizzati, alla stregua di quanto precisato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 24823/2015;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che le spese vanno compensate in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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