Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11381 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato

MARINI ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AURIA

ANTONIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.L., D.F., D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1530/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Specializzata Agraria, emessa il 18/05/2005, depositata il

18/10/2005;

R.G.N. 3539/A.C.C./2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA (per delega dell’Avvocato D’AURIA

ANTONIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G., D.F. e D.L., proprietari di un fondo rustico in (OMISSIS), condotto in affitto dal 1959-60 da D.G.N. in forza di un rapporto formalizzato unicamente con scrittura 10 giugno 1993, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria, il D.G. chiedendo, in via principale, fosse dichiarata la cessazione del contratto inter partes alla data del 6 maggio 1996 o, in subordine, del 10 novembre 1997 o quella diversa risultante dagli atti, con condanna del convenuto al rilascio del bene, in via subordinata, perchè fosse pro nunziata la risoluzione del rapporto per inadempimento del convenuto con condanna, in ogni caso dello stesso al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Radicatosi il contraddittorio D.G.N., costituitosi in giudizio ha resistito alle domande avversarie denunziandone la infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale sia per il pagamento della indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo sia per la restituzione di quanto versato a titolo di canone in misura superiore al dovuto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione ha accolto la domanda principale, dichiarando cessato il contratto alla data del 10 novembre 1997, rigettata la domanda di risoluzione e dichiarata improponibile quella riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia in via principale da D.G.N. e in via incidentale da D.G., D.F. e D.L. la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 maggio – 18 ottobre 2005 ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, compensate le spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata ha proposto ricorso D.G.N., affidato a 3 motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ pacifico, in causa, in linea di fatto, che:

– in primo grado i D. hanno depositato il ricorso – introduttivo della presente controversia -nella cancelleria del tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria, il 15 settembre 1999;

– il presidente della sezione, con decreto 6 novembre 2000, ha fissato per la comparizione delle parti, l’udienza del 5 febbraio 2002, mandando ai ricorrenti di notificare il ricorso – decreto al D.G. nei termini di legge;

– nel corso dell’udienza del 5 febbraio 2002 il procuratore degli attori ha chiesto rinvio stante l’assenza del relatore: il collegio, dato atto, ha rinviato all’udienza del 19 marzo 2002;

– in tale udienza (19 marzo 2002) il procuratore degli attori ha chiesto l’assegnazione di nuovo termine per la notifica posto che …

D.G.N. è risultato trasferito al domicilio noto di (OMISSIS): il collegio ha autorizzato la rinnovazione della notificazione al D.G.N. nei termini di legge;

– nel corso della successiva udienza 24 settembre 2002 il difensore degli attori ha dichiarato che la rinotifica non era stata eseguita perchè il D.G. risultava trasferito dal suo domicilio accertato in (OMISSIS), producendo certificato di residenza del D. G. rilasciato dal comune di Castellammare di Stabia il 24 luglio 2002 attestante la residenza del D.G. in tale comune, (OMISSIS) e ha chiesto nuovo ulteriore termine per procedere alla notificazione del ricorso – decreto introduttivo;

– fissata la nuova udienza del 4 febbraio 2003 il ricorso è stato notificato al D.G. in data 10 dicembre 2002;

– con comparsa 16 gennaio 2003 il convenuto si è costituito in giudizio in giudizio eccependo, in limine, la improcedibilità della domanda e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale: a causa di questa ultima la udienza di trattazione è stata rinviata, d’ufficio, al 1 luglio 2003;

– accolta dal primo giudice la domanda principale degli attori il soccombente ha ribadito, con il primo motivo di appello, la doglianza relativa alla improcedibilità della domanda attrice, doglianza già formulata innanzi al tribunale al momento della costituzione;

– il giudice di appello ha disatteso una tale censura osservando, testualmente i ricorrenti si sono sempre attivati per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale al convenuto, anche se con esito negativo e conseguentemente non c’è sanzione di improcedibilità della domanda o di cancellazione della causa dal ruolo, a norma dell’art. 292 c.p.c., comma 3, a detto comportamento della parte, in quanto non c’è inerzia colpevole da sanzionare.

2. Il ricorrente censura, con il primo motivo, la sentenza impugnata nella parte de qua denunziando violazione dell’art. 291 c.p.c. e dell’art. 415 c.p.c., comma 4. Motivazione nulla o comunque illogica con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Deve ribadirsi, infatti – come, del resto, al momento assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (Cass. 10 aprile 2000, n. 4529; Cass. 14 ottobre 1992, n. 11227, nonchè sempre nella stessa ottica, Cass. 13 agosto 2008 n. 21587 e, da ultimo, con riguardo oltre che al giudizio di appello anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604) – che nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l’espressa disciplina al riguardo dell’art. 291 cod. proc. civ. – da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell’atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio, a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3, a prescindere da quella che sia stata la causa che ha impedito alla parte onerata la osservanza di detto termine.

Certo quanto precede è palese – a prescindere da ogni altra considerazione – che il primo giudice dopo avere concesso, nel corso dell’udienza del 19 marzo 2002, termine ex art. 291 cod. proc. civ. per consentire la rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi fissando la successiva udienza del 24 settembre 2002, in questa – preso atto che la notifica non era avvenuta – non poteva concedere un nuovo termine per la notifica, ma, stante la perentorietà del termine in precedenza concesso, doveva dichiarare l’estinzione del giudizio.

In difetto a tanto deve provvedere questa Corte, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di lite sia dei giudizi di merito che di questo giudizio di cassazione, tenuto presente che nel tempo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, sulla questione specifica, non è stato univoco.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’estinzione del giudizio di primo grado promosso da D.G., F. e L. nei confronti di D.G. N. innanzi al tribunale di Torre Annunziata, sezione specializzata agraria;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio di merito nonchè di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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