Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11381 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 12/06/2020), n.11381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7890-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO IADANZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3138/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2013 R.G.N. 215/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate da C.A.M. intesa ad ottenere la “restitutio in integrum” per il periodo di sospensione cautelare (quattro anni e sei mesi) eccedente la misura della sospensione (sei mesi) disposta a seguito di procedimento disciplinare.

2. C.A.M. era stata sospesa una prima volta in data 12/5/1998 in conseguenza del suo rinvio a giudizio decretato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 5/2/1997 ma tale provvedimento era stato definitivamente annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 143/2001;

la predetta, quindi, era stata nuovamente sospesa cautelarmente ai sensi del C.C.N.L. Comparto Ministeri del 1995, art. 27, comma 2 a partire dal 27/7/2001 ed in relazione ad altro procedimento penale, con attribuzione in favore della stessa di un’indennità del 50% della retribuzione fissa mensile;

decorsi i termini di cui al C.C.N.L. delle Agenzie Fiscali, art. 70, comma 10, la C. era stata riammessa in servizio in data 27/7/2006;

a seguito del deposito della sentenza penale della Corte di Cassazione (di conferma della condanna per il reato di concorso in falso ideologico – artt. 110,81 cpv. 479 c.p. – e della pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati: tentata truffa ai danni dello Stato e corruzione) l’Agenzia aveva avviato nei confronti della predetta il procedimento disciplinare che si era concluso con l’irrogazione del provvedimento disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio;

la C. aveva quindi agito per ottenere la “restitutio in integrum” per tutto il periodo di cui alla seconda sospensione cautelare per la parte eccedente la sospensione di sei mesi irrogata in sede disciplinare ed in subordine per ottenere il risarcimento del danno subito per non essere stata posta in condizione di espletare la propria attività lavorativa;

3. il Tribunale riteneva sussistente il diritto della ricorrente alla ricostituzione della posizione giuridica ed economica per il periodo dal 27/7/2001 al 27/7/2006, detratto da questo il periodo di anni uno e mesi due;

4. la Corte territoriale condivideva il decisum di prime cure respingendo le doglianze dell’Agenzia secondo la quale la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione avesse fatto venir meno il sinallagma contrattuale non determinando, perciò, alcuna “restitutio in integrum” e la sospensione cautelare per tutto il periodo di decorrenza della stessa fosse giustificata proprio dalla mancanza di una assoluzione con formula piena, significativa del permanere delle esigenze cautelari, stante anche la pendenza di altri procedimenti penali a carico della C.;

ritenevano i giudici di appello che anche nel caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione andasse riavviato il procedimento disciplinare con la conseguenza che fosse sussistente il diritto al conguaglio del dipendente nell’ipotesi che l’Amministrazione avesse ritenuto di infliggere una sanzione diversa dal licenziamento;

5. per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi;

6. C.A.M. ha resistito con controricorso;

7. non sono state depositate memorie.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 28 maggio 2008, art. 70, commi 8, 9 e 10 Comparto Agenzie Fiscali come modificato dal C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali 2006-2009, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3);

richiama la sentenza di questa Corte n. 15941 del 25 giugno 2013 e la regola da questa posta (disattesa dalla Corte territoriale) secondo la quale a norma del C.C.N.L. del 1995 cit., art. 27, comma 7, quanto corrisposto a titolo di indennità al pubblico impiegato nel periodo di sospensione cautelare dal servizio dev’essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse rimasto in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in caso di proscioglimento per prescrizione;

sempre sulla base di tale precedente di legittimità sostiene che qualora sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, il mancato conguaglio può essere discrezionalmente disposto dall’Amministrazione, con motivazione riferita alla gravità dell’illecito nei suoi elementi oggetti e soggettivi;

assume che non possa essere imputata all’Amministrazione la mancata esecuzione della prestazione lavorativa stante la complessiva valutazione di gravità del comportamento della C. e che, nella specie, l’interruzione del sinallagma sarebbe imputabile all’illiceità della condotta del dipendente, sanzionata in sede penale;

2. il motivo è infondato;

2.1. all’orientamento di legittimità citato dalla ricorrente se ne è contrapposto un altro (poi consolidatosi nel tempo) evidenziandosi che la mancanza di una espressa previsione del diritto al conguaglio, anche nella ipotesi di condanna disciplinare ad una sanzione diversa dal licenziamento, non è sufficiente per escludere il diritto dell’impiegato a ottenere il pagamento delle somme che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio, giacchè detto diritto, poi espressamente riconosciuto dal C.C.N.L. 12 giugno 2003, art. 15, per il Comparto Ministeri (coincidente con la analoga previsione contenuta nel C.C.N.L. 28 maggio 2004, art. 70, comma 9, per il Comparto Agenzie Fiscali), discende dai principi generali e dalla natura stessa della sospensione cautelare, che rendono ingiustificata la perdita della retribuzione dovuta ad una iniziativa unilaterale del datore di lavoro (Cass. 1 marzo 2013, n. 5147; Cass. 22 maggio 2014, n. 11391 che ha interpretato, valorizzando i medesimi principi, l’analoga disciplina dettata dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 32, per il Comparto sanità; Cass. 25 giugno 2015, n. 13160 che, sempre in relazione al C.C.N.L. 1995, art. 27, per il Comparto ministeri, ha escluso il diritto al conguaglio nel solo caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento dell’impiegato);

a detto ultimo orientamento (ripreso anche dalla più recente Cass. 11 aprile 2017, n. 9304) il Collegio intende dare continuità, poichè la interpretazione della normativa contrattuale non può prescindere dalla natura della sospensione che, in quanto misura cautelare e interinale, “ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l’esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (v. Corte Cost. 6 febbraio 1973, n. 168);

2.2. la sospensione facoltativa, infatti, è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l’immediato allontanamento dell’impiegato;

ove l’Amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui “quando la mancata prestazione dipenda dall’iniziativa del datore di lavoro grava su quest’ultimo soggetto l’alea conseguente all’accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione” (v. Corte Cost. n. 168/1973 cit.);

la verifica della effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l’immediato allontanamento è indissolubilmente legata all’esito del procedimento disciplinare, perchè solo qualora quest’ultimo si concluda con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell’accertamento della responsabilità penale e disciplinare;

viceversa difetta la necessaria strumentalizzazione della misura cautelare rispetto alla sanzione definitiva non solo nei casi di proscioglimento dell’impiegato ma anche ogniqualvolta l’addebito disciplinare, pur se sussistente, venga ritenuto di gravità tale da potere essere sanzionato con una misura conservativa, posto che in detta ipotesi finisce per essere priva di fondamento la decurtazione della retribuzione subita dal dipendente per un fatto unilaterale del datore di lavoro;

2.3. la circostanza che la contrattazione collettiva non abbia espressamente disciplinato la fattispecie che qui viene in rilievo e, quindi, non abbia previsto il diritto al conguaglio, non è sufficiente a far ritenere che si sia voluto derogare ai principi generali sopra sinteticamente riportati, posto che l’attribuzione alla sospensione di una natura non meramente cautelare ma anche sanzionatoria, avrebbe richiesto una espressa qualificazione in tal senso;

3. con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 28 maggio 2008, art. 70, commi 8, 9 e 10 Comparto Agenzie Fiscali come modificato dal C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali 2006-2009, art. 5, (art. 360 c.p.c., n. 3);

censura la sentenza impugnata per la quantificazione della “restitutio in integrum” sostenendo la non correttezza della decurtazione operata dal Tribunale e deducendo che dal periodo complessivo occorresse detrarre un anno e sei mesi di cui alla pronuncia di condanna oltre ai sei mesi di cui alla sospensione disciplinare e ad altri dieci giorni di cui all’atto direttoriale del 2/8/2005;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. la ricorrente non ha trascritto alcuno degli atti cui fa riferimento (e così, in particolare, la sentenza di primo grado, quanto meno nella parte relativa alla quantificazione dell’operata decurtazione, l’atto di appello, nella parte relativa ai rilievi eventualmente mossi in sede di gravame rispetto a tale decurtazione, la sentenza penale determinativa della condanna, l’atto direttoriale applicativo dell’ulteriore sospensione di dieci giorni);

4.2. si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., che al comma 1, n. 6, richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”;

è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, specifichi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;

va precisato, al riguardo, che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6 è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048);

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto;

6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

7. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQ

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. Alfredo Iadanza, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, la Adunanza Camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA