Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11380 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti T.

L. e M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 73, presso lo studio dell’avvocato FARGIONE VINCENZO

MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.M.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 17328/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 13^,

emessa il 19/05/2005, depositata il 27/07/2005; R.G.N. 52354/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il ricorrente impugna, sulla base di un unico articolato motivo la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 27 luglio 2005, la quale ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla persona che assumeva riportato nel tamponamento del (OMISSIS), mentre era a bordo della propria moto, non essendo provato il nesso causale tra le lesioni lamentate e le modalità dell’incidente. La RAS resiste con controricorso, illustrato con memoria, e chiede rigettarsi il ricorso, mentre il conducente del veicolo investitore, S.M., non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 116, 119, 232 e 324 c.p.c. e art. 2700 c.c., nonchè vizio di motivazione, perchè il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto correttamente motivata la decisione di primo grado in ordina alle ragioni che avevano indotto il Giudice di pace a discostarsi dall’elaborato peritale, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei verbalizzanti, solo de relato e non aventi pertanto fede privilegiata, senza contare che la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe in contrasto con il giudicato interno che si sarebbe formato in ordine alla caduta a seguito di tamponamento desumibile dalla deposizione del teste Ce., che aveva confermato le circostanze di cui al “libello” di primo grado.

3.1. La censura è infondata. Va ribadito, alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (Cass. 5 giugno 2007 n. 13085; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). Pacifico quanto precede, atteso che il ricorrente, lungi dal prospettare con il motivo ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limita – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese la inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

3.2. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che non risultava provato che vi fosse nesso causale tra le lesioni ed i postumi lamentati dal ricorrente e quantificati dal C.T.U. ed “il lieve tamponamento in causa, improduttivo di danni materiali (fatta eccezione per il piegamento della targa posteriore del motoveicolo Honda)”. Cosi operando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei canoni in tema di ripartizione dell’onere probatorio: nella specie, incombeva sull’odierno ricorrente l’onere di provare detta ricollegabilità. Pertanto, confermando consolidati orientamenti di questa S.C., deve affermarsi che il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e delineando solo genericamente la violazione di norme sulla valutazione dei mezzi di prova si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto alla valutazione delle prove adottata dal giudice di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass . n. 12690/10, in motivazione;

n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).

3.3. Nè sussiste la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c. Infatti, la sentenza impugnata ha attribuito fede privilegiata alle dichiarazioni di entrambi i conducenti, secondo cui quello del motoveicolo non cadeva a terra dopo l’urto. In questo caso, la fede privilegiata può correttamente riconoscersi alla circostanza di fatto che dette dichiarazioni siano state rese ai pubblici ufficiali verbalizzanti; mentre, per quanto concerne la veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, la quale può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. n. 6565/07). Del resto, la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante; ma, in riferimento a tali ultimi contenuti, il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (Cass. n. 9919/06), come correttamente e congruamente avvenuto nel caso di specie. Nè poteva ritenersi formato alcun “giudicato” interno circa la caduta del motociclista, posto che anche la valutazione dell’attendibilità del teste Ce. rientra nella valutazione probatoria, rimessa e congruamente effettuata nella specie dal giudice di merito.

4. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente 1 pagamento nei confronti della RAS delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.600,00= di cui Euro 1.400,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 MAGGIO 2011

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