Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11380 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15479/2015 proposto da:

G.E.N.I. – GENERALE EDIFICAZIONI NAZIONALE IMMOBILIA S.R.L. – C.F.

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 89, presso lo studio

dell’avvocato LEONE PONTECORVO che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 116/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di ROMA, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

La GENI srl ha proposto ricorso per cassazione – con atto spedito il 16.6.2015 – affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe, depositata il 3.5.2012 che aveva accolto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno 2004.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo prioritariamente l’intempestività del ricorso per cassazione per decorso del termine lungo di impugnazione.

Con l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte ricorrente si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, art. 54, comma 1, art. 37, comma 2 e art. 61, in relazione agli artt. 24, 111 e 6 CEDU. Si lamenta la nullità della sentenza gravata, resa in assenza dell’avviso di trattazione di udienza e di comunicazione della sentenza che la CTR avrebbe dovuto inoltrare alla ricorrente, costituita nel giudizio di primo grado e sia pur tardivamente in appello, profilando un’interpretazione convenzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, richiamato dall’art. 61 stesso D.Lgs., per la fase di appello che in ogni caso garantiva la tempestività dell’impugnazione della sentenza.

Il ricorrente, in data 1.3.2017, ha dichiarato di essere in procinto di aderire alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, ed ha contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunziare al presente giudizio con atto sottoscritto per accettazione dall’Avvocatura Generale dello Stato quale difensore dell’Agenzia delle entrate, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Nella presente vicenda processuale, atteso l’esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. ord. n. 23175/15).

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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