Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1138 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1138 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 23655-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO
VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LACARPIA DOMENICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4665/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21.9.2010, depositata il 28/09/2010;

(;143•5

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bari Domenica Lacarpia, operaia agricola a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse
accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
dell’anno 2005; la ricorrente – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il
medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del
d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda veniva accolta con sentenza che era confermata dalla
Corte d’appello di Bari, che respingendo l’appello dell’Istituto,
riconosceva, fra l’altro, il diritto della ricorrente alla inclusione nella
retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della
quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con i motivi di gravame l’Istituto ricorrente, lamentando violazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011,
nonché degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti
del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 314/97,
all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione
Ric. 2011 n. 23655 sez. ML – ud. 14-11-2013
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GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della
legge n. 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale
invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto

Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da
ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi
quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione,
in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma
del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva”.
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata

Ric. 2011 n. 23655 sez. ML – ud. 14-11-2013
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affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,
convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle

determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno richiesto anche
l’intervento chiarificatore del legislatore, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda quanto all’inclusione del TFR
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Presidente

prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo

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