Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1138 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28967/2015 proposto da:

FINILEASING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO AVAGNINA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1944/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La Finileasing s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento per l’IRES relativa all’anno 2003.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la sentenza di primo grado sarebbe stata censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale, per il riferimento integrale ad altra sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 274/16/2010, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, mancando in tal modo l’autonoma valutazione critica dei fatti di causa.

Il ricorso è. affidato a due motivi.

Con il primo, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR si sarebbe limitata alla mera giustapposizione della fattispecie astratta a quella concreta, senza alcuna disamina di quanto effettivamente statuito dalla sentenza n. 2069 del 2014 della Suprema Corte. Nella specie, sarebbe stato rilevante il dato di fatto costituito dalla cessazione della materia del contendere in ordine alla parte della cartella sgravata.

Con il secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR si sarebbe basata solo marginalmente sulle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, soffermandosi, invece, sul rigetto delle eccezioni della Finileasing.

L’intimata si è costituita senza depositare controricorso.

I motivi di ricorso sono infondati.

Il profilo del difetto di motivazione relativamente al richiamo per relationem di altra sentenza era stato oggetto di specifico motivo di doglianza. La CTR ha motivato sul punto, attraverso il richiamo ad una massima – senz’altro pertinente – della Suprema Corte a Sezioni unite. Ed, in effetti, l’allegazione della sentenza della CTP da parte della ricorrente nulla ha aggiunto al richiamo suddetto, senza dunque far comprendere la concludenza della doglianza rispetto alla fattispecie concreta.

D’altronde, con riguardo al secondo mezzo, la ricorrente neppure precisa in che modo la CTR sia venuta meno al principio di cui all’art. 112 c.p.c., posto che essa ha esaminato con priorità le eccezioni appunto preliminari e, correttamente, una volta entrata nel merito, ha ritenuto dirimente la questione concernete il richiamo per relationem. La censura manca dunque di specificità – posto che si limita ad una riproduzione meccanica degli atti di appello, come se spettasse a questa Corte trarne gli elementi di violazione dal confronto con la sentenza impugnata – tanto più che, se è vero che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., è altrettanto vero che essa deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Sez. L. n. 22759 del 27/10/2014;; Sez. 6-5, n. 11801 del 15/05/2013).

Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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