Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11379 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5466-2005 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAVESTRO MIRELLA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CASALTA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. MARCO PARPINEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CREMERA’ 8, presso l’avvocato CANCRINI VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCON MARCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1613/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBINI CARLO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Casalta srl, chiedendo il riconoscimento del proprio credito chirografario di L. 765.638.600 per fideiussioni in proprio favore rilasciate dalla fallita a garanzia delle esposizioni della P. Bieer srl e di P.P., credito escluso dal Giudice Delegato sul rilievo che le fideiussioni prestate fossero estranee all’oggetto sociale della Casalta srl. L’opponente deduceva che, stante il collegamento societario ed economico tra le tre imprese, le garanzie non potevano ritenersi rilasciate a titolo gratuito. L’adito Tribunale, costituitosi il fallimento che domandava la conferma del provvedimento di esclusione, con sentenza del 27/7- 27/8/01 respingeva l’opposizione. La soccombente, con citazione notificata il 29/10/01,proponeva appello avverso detta sentenza cui resisteva la curatela appellata.

La Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata il 21.10.04 rigettava l’appello.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento Casalta srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Cassa ricorrente assume che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione la propria argomentazione secondo cui le fideiussioni rilasciate dalla Casalta srl non erano semplici atti posti in essere dall’amministratore non previsti dall’oggetto sociale, ma erano stati deliberati dalla Assemblea plenaria onde gli stessi non potevano considerarsi ultra vires potendo l’assemblea plenaria disporre liberamente degli interessi della società.

Con il secondo motivo assume che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto estraneo all’oggetto sociale il rilascio delle fideiussioni perchè non avrebbe tenuto conto che la Casalta srl faceva parte di un gruppo facente capo a P.P. e che, pertanto, il rilascio delle predette fideiussioni a vantaggio di una componente del gruppo non poteva considerarsi estraneo all’interesse sociale.

Con il terzo motivo si duole della omessa o insufficiente motivazione in ordine alle prove documentali acquisite in giudizio.

Il primo motivo è inammissibile.

Invero, la circostanza che l’assemblea avesse approvato il rilascio della fideiussione non risulta dalla sentenza impugnata.

Sotto tale profilo sarebbe stato onere della banca ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza , riportare integralmente il testo dell’atto di appello ove aveva dedotto tale circostanza , non essendo a tal fine sufficiente il semplice richiamo di due righe del testo stesso, e,soprattutto,. avrebbe dovuto indicare se il documento contenente la delibera in questione era stato effettivamente depositato in giudizio, fornendo l’indicazione di dove esso si trovava in atti.

In assenza di tali indicazioni, questa Corte non è in condizioni di valutare l’esistenza di una mancanza di motivazione da parte della sentenza impugnata poichè è di tutta evidenza che, anche a voler ritenere in via di ipotesi che la circostanza fosse stata dedotta in appello, se si fosse trattato di una semplice generica argomentazione basata sulla dedotta delibera assembleare, senza che detta argomentazione facesse espresso riferimento ad un documento depositato in atti, il giudice di merito avrebbe del tutto correttamente trascurato di prendere in esame l’argomentazione sopradetta, non essendo – come è noto – tenuto a prendere in considerazione tutte le argomentazioni avanzate dalle parti , ma solo quelle ritenute rilevanti ai fini del decidere e soprattutto quelle facenti riferimento a documentazione effettivamente acquisita in giudizio. Il motivo in esame contiene altresì una ulteriore censura riguardo alla ritenuta esiguità da parte del giudice di merito del corrispettivo per il rilascio della fideiussione.

Anche tale censura appare inammissibile perchè introduce degli elementi di fatto in ordine alla concessione di affidamenti bancali ed ai corrispettivi usati per le fideiussioni sui quali questa Corte di legittimità non può esprimere alcuna valutazione e che tendono a riproporre una diversa valutazione della decisione così investendo inammissibilmente il merito della stessa.

Il secondo motivo è infondato.

E’ pacifico che nel caso di specie non sussiste un gruppo di società nel senso tecnico giuridico ai sensi dell’art. 2359 c.c.. La questione che si pone è dunque quella se nella fattispecie esista o meno un gruppo di società sotto il profilo economico e dirigenziale;

ipotesi esclusa dalla Corte d’appello sulla stessa linea argomentativa del giudice di primo grado.

A tale proposito questa Corte ha chiarito che l’esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d’interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore. Ciò richiede l’esistenza di un rapporto fra società o imprese, per cui l’influenza sulle singole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente e l’utilizzo di risorse patrimoniali attinte da ciascuna delle società partecipanti al gruppo. Pertanto, la posizione dominante pur accertata con riguardo ad un socio – partecipe in misura quasi totalitaria al capitale delle società e unico amministratore delle stesse – non è elemento di per se sufficiente per la prova del coordinamento e dell’interdipendenza degli enti. (Cass. 15879/07).

A tale principi si è attenuta, sia pure con motivazione sintetica, la Corte d’appello che, facendo propria la motivazione del giudice di prime cure, ha escluso che l’unico elemento di collegamento costituito dal P., titolare dell’impresa individuale e socio di maggioranza delle due società, potesse attribuire una comunanza di interessi economici tra le imprese. La Corte territoriale ha poi aggiunto che tale collegamento non poteva ritenersi realizzato neppure dalla dubbia omogeneità di oggetto tra le tre imprese così come dalla circostanza che due di esse erano conduttrici dell’immobile della società garante.

La Corte d’appello dunque, si è fatta carico di valutare l’esistenza di elementi di collegamento tra le imprese al fine di accertare l’esistenza di un gruppo, ma ha escluso, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, tale eventualità.

Tale motivazione appare del tutto logica e coerente con la citata giurisprudenza di questa Corte perchè circostanze occasionali come l’affitto dei locali di una delle società ed anche una certa identità di oggetto sociale non sono elementi tali da far ritenere l’esistenza di una politica di gruppo convergente e di una intesa per la realizzazione di finalità comuni.

Esclusa dunque correttamente da parte della Corte d’appello la sussistenza di un gruppo, restano senza sostegno le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo in esame con le quali si sostiene che il rilascio delle fideiussioni rientrava nell’oggetto sociale proprio perchè corrispondeva all’interesse del gruppo.

Resta da dire che, al di fuori del profilo in esame, il motivo non contiene ulteriori effettive censure riguardo alla estraneità del rilascio delle fideiussioni all’oggetto sociale, non contestando neppure sostanzialmente l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non risultava censurata la sentenza di primo grado laddove aveva escluso che il rilascio delle garanzie non rientrava nell’oggetto sociale così come le altre argomentazioni della sentenza d’appello relative alla estraneità all’oggetto sociale (irrilevanza della previsione statutaria, sostanziale gratuità della fideiussione etc.).

Il motivo va pertanto respinto.

Il terzo motivo è inammissibile.

Tale motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa motivazione per non avere preso in considerazione una serie di argomentazioni e di elementi di fatto prospettati dalla odierna ricorrente volti al fine di dimostrare l’esistenza di un gruppo costituito dalla Casalta srl, dalla P. Bier srl e dalla ditta individuale P.P.. Tali argomenti sono riportati nelle lett. da a) ad f) del motivo e riguardano diverse circostanze tra cui: l’analogia dell’oggetto sociale tra le tre imprese; la presenza di P.P. nel capitale sociale delle due società; il fatto che il patrimonio immobiliare della Casalta srl era stato ceduto alla P. Bier srl che l’aveva poi dato in affitto alla stessa Casalta srl; il fatto che P.P. aveva la sede e la residenza nei locali di proprietà della Casalta srl etc..

Peraltro, ancora una volta in violazione dell’onere di autosufficienza, la banca ricorrente, omette di indicare in quale degli scritti difensivi della fase di merito aveva riportato le sovradette circostanze ed omette altresì di riportarne il testo, così come omette ogni riferimento circa l’avvenuto deposito della documentazione posta a base delle proprie argomentazione nonchè in ordine alla loro rinvenibilità negli atti di giudizio. Questa Corte pertanto, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, non è in grado di prendere contezza della effettiva consistenza delle doglianze della ricorrente che non sono pertanto suscettibili di scrutinio.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 6.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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