Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11379 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14646/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di T.G. sulla base di una verifica redditometrica relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, ritenendo l’assenza di previo contraddittorio endoprocedimentale.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al vizio di ultrapetizione. Secondo la parte ricorrente la CTR, esaminando i tre ricorsi riuniti in primo grado, avendo parte ricorrente dedotto l’assenza di previo contraddittorio solo con riguardo al ricorso relativo all’anno d’imposta 2005, aveva oltrepassato il contenuto della domanda esposta con riguardo alle altre annualità d’imposta impugnata con separati ricorsi. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo la CTR ritenuto l’assenza di previo contraddittorio con riguardo all’intera verifica fiscale, ancorchè l’appellante incidentale avesse espressamente indicato che il giudice di primo grado non si era pronunziato con riguardo alla doglianza relativa al ricorso relativo all’anno di imposta 2005. In tal modo, la CTR ha esorbitato dai limiti fissati con la doglianza, riconoscendo che la censura potesse riguardare anche le verifiche relative agli altri anni d’imposta che il contribuente aveva autonomamente impugnato.

Il secondo motivo di ricorso, assorbito per quel che riguarda la censura riferibile agli anni 2006 e 2007 dall’accoglimento del primo motivo, è parimenti fondato per l’anno 2005, tenuto conto dei principi espressi da questa Corte, a tenore dei quali in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, non applicabile, però, al caso di specie – relativo a pretese fiscali anteriori al periodo d’imposta 2009 (per quel che qui importa, come detto, concernenti l’anno 2005) – per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass. n. 11283/2016).

A tali principi non si è attenuto il giudice di merito che ha invece ritenuto anche per l’accertamento redditometrico risalente all’anno in contestazione l’obbligo di contraddittorio preventivo.

Le superiori considerazioni, fondate su giurisprudenza consolidata di questa Corte, risultano vieppiù corroborati da quanto ritenuto dalle S.U. con la sentenza n. 24823/2015 anche con specifico riferimento agli accertamenti redditometrici.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, nei termini di cui sopra, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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