Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11378 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30064-2014 proposto da:

NUOVO TEATRO ELISEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE GESTIONE EX

E.N.P.A.L.S. – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i

Lavoratori dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5240/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2013 R.G.N. 7950/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto qui ancora rileva, condannava la Nuova Teatro Eliseo s.p.a. a corrispondere all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS la complessiva somma di Euro 146.634,65 per contributi e sanzioni relativi agli anni dal 1998 e al 2002. La Corte territoriale riteneva che correttamente il primo giudice avesse fatto applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di quantificare i contributi dovuti, essendo la norma dotata per espressa disposizione di carattere retroattivo, con il solo limite delle controversie non definite con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore. Riteneva del tutto irrilevante che con i lavoratori le cui posizioni sono soggette della cartella esaminata nel presente giudizio fossero stati stipulati due contratti, uno relativo ai compensi per le prestazioni lavorative e l’altro per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, trattandosi comunque di importi percepiti in relazione alla medesima attività, così come richiesto dall’art. 43 della legge sopra citata.

2. Per la cassazione della sentenza la Nuova Teatro Eliseo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’INPS, in qualità di successore dell’ENPALS, si è costituito con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

3.1 difensori di Nuova Teatro Eliseo s.r.l. in liquidazione hanno depositato sentenza dichiarativa del fallimento della società del 23.3.2016.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. occorre premettere che l’intervenuta modifica della L. Fall. art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. ex aliis Cass. n. 27143 del 15/11/2017).

5. A fondamento del ricorso, la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 Prel., degli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c. ,in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3. Lamenta in primo luogo che la Corte territoriale abbia fatto retroagire la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3, alla fattispecie, in cui si tratta di omissioni contributive relative agli anni 1998/2002, quando non vi era alcun contenzioso in essere avente ad oggetto le pretese creditorie confluite nella cartella di pagamento opposta. Aggiunge che l’efficacia retroattiva della norma non si estenderebbe ai profili sostanziali, ma solo a quelli processuali.

6. Sostiene poi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che i due compensi separati siano correlati alla medesima attività, mentre legittimamente la società non aveva assoggettato a contribuzione quelli compensi legati alla cessione dei beni immateriali frutto di ideazione e creatività, comunque identificabili con separato corrispettivo disciplinato dalla L. n. 633 del 1941 e successive modifiche e come tale esente da contribuzione.

7. Il ricorso non è fondato.

Occorre qui dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale “in tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica, nell’ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, sono soggetti, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, a contribuzione previdenziale limitatamente alla percentuale che eccede il quaranta per cento dell’importo complessivamente percepito, senza, peraltro, che sia necessario verificare l’effettiva natura e durata della prestazione lavorativa, rispondendo la scelta legislativa – che fonda una presunzione che impedisce di scindere il diritto di autore e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica – al dichiarato scopo di ridurre il contenzioso”.

8. In funzione dello scopo dichiarato di riduzione del contenzioso contributivo, è stata chiarita in termini definitivi l’incidenza dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori sopra indicati, con conseguente soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell’ENPALS, “con (una sorta di) norma di interpretazione autentica – quanto meno implicita – o, comunque, parimenti retroattiva” (cfr. in tali termini, Cass. 2.5.2006 n. 10114, conf. Cass. 4.6.2008 n. 14782).

9. Non è dunque dirimente, ai fini dell’applicazione della norma, il periodo contributivo in discussione – nel caso anteriore alla data di entrata in vigore della legge – bensì la pendenza di un contenzioso in proposito, attuale o potenziale, alla data della sua entrata in vigore (1.1.2003), con il solo limite delle situazioni esaurite per effetto di prescrizione o di intervenuto giudicato.

10. Segue coerente il rigetto del ricorso.

11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

12. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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