Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11378 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11686/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRESSNET S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9918/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe resa nei confronti della società Pressnet s.r.l..

Nessuna difesa ha depositato la società intimata dopo che la parte ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria del 23.6.2016, ha ritualmente disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, contenendo la motivazione della sentenza impugnata, anche per effetto del rinvio alla sentenza di primo grado riportata nella parte in fatto, gli elementi sui quali era stato giustificato l’annullamento della cartella.

Il terzo motivo, che assorbe l’esame del secondo, è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima la cartella per vizi formali non può limitarsi a dichiararne l’illegittimità, ma deve esaminare nel merito l’oggetto della pretesa fiscale, in quanto i vizi formali della cartella comportano soltanto l’impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull’esistenza e sull’ammontare del credito da essa portato – cfr. Cass. n. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013; Cass. n. 774/2015; Cass. n. 23600/2009.

Erroneamente la CTR ha, pertanto, ritenuto la novità della domanda formulata dall’Ufficio, in conseguenza dell’annullamento della cartella, tesa alla rideterminazione della pretesa fiscale, previo lo scomputo delle rate versate dalla parte contribuente.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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