Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11377 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20396-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura 220 Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

SOUNDN VISION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso

lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA STANCHI, VINCENZO STANCHI, ROMOLO

STANCHI, ANNAMARIA PEDRONI;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 605/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/08/2013 R.G.N. 2056/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione proposta da Soundn Vision s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale si chiedevano contributi omessi e relative sanzioni e interessi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS in relazione ad un gruppo di 24 lavoratori utilizzati dalla società nel periodo dal febbraio 2002 al dicembre 2006 e ritenuti nel verbale di accertamento del 16 marzo 2007 soggetti all’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale, nonchè l’opposizione agli atti esecutivi relativa alla medesima cartella.

2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale escludeva l’assoggettabilità a contribuzione ENPALS sul rilievo che le attività svolte dai lavoratori in questione (ovvero l’inserimento di sottotitoli su schermo, l’archiviazione saltuaria di documenti, la visionatura a casa dei DVD per segnalare eventuali anomalie, la messa in funzione del macchinario per la manutenzione e il restauro dei DVD

medesimi) fossero operazioni estranee alla realizzazione dello spettacolo e ad essa successive, prive cioè di un contenuto tecnico e professionale inerente e funzionale allo spettacolo. Aggiungeva che l’elenco delle categorie di cui al D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e successive modificazioni è da ritenersi tassativo e che esso è stato modificato attraverso la previsione ex novo delle categorie degli impiegati amministrativi dipendenti da imprese di audiovisivi e degli altri tecnici di audiovisivi con D.M. 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, che tuttavia non può trovare applicazione per il periodo anteriore oggetto di causa, nel quale alcuna previsione in tal senso era rinvenibile nel testo previgente del citato art. 3. Aggiungeva che la formula “altri tecnici di audiovisivi” deve essere letta tenendo conto dell’evoluzione sociale del concetto di spettacolo, ma, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, pur sempre alla luce della sua finalizzazione allo spettacolo e cioè alla rappresentazione nel senso sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nella fattispecie le attività svolte dai lavoratori non comportavano alcun apporto creativo o artistico e neppure tecnico direttamente finalizzato alla formazione dei contenuti dello spettacolo.

3. Per la cassazione della sentenza l’INPS, quale successore dell’ENPALS, ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui Soundn Vision s.r.l. ha resistito con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il motivo di ricorso dell’INPS attinge la decisione della Corte territoriale con riferimento all’inquadramento a fini previdenziali dei lavoratori C., M., Co., P. e S., addetti tutti (secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito) all’inserimento dei sottotitoli in lingua italiana e straniera in prodotti audiovisivi e all’occorrenza alla traduzione, D.L. e R., addetti al controllo qualità e Ca., addetto alla pulitura e restauro dei filmati.

5. L’istituto ricorrente deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. CPS 16 luglio 1947, n. 708, art. 3 e ripropone tutte le argomentazioni già fatte valere in sede di merito secondo le quali in relazione alla posizione dei lavoratori in esame sussisterebbe l’attività lavorativa funzionale allo spettacolo, dovendosi per tale intendere non solo quello che si svolge dal vivo ma anche quello riprodotto o registrato che è destinato all’utilizzazione da parte di una pluralità di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad esempio il film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad esempio nella sala cinematografica). La fonte dell’obbligo si rinverrebbe nel D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, in quanto già incluso concettualmente nella parte della norma che riguarda i tecnici del montaggio del suono, dello sviluppo e della stampa.

6. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, ratificato con modificazioni in L. 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Il legislatore è stato consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l’obbligo assicurativo presso l’ENPALS è stato progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, valorizzandosi la finalità di destinazione della prestazione all’intrattenimento, in senso lato.

7. La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, sub d), ha poi delegato il Governo a procedere all’armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo; la delega è stata realizzata con il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, comma 1, che ha previsto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS, ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni.

8. Coerentemente, il D.M. 10 novembre 1997, art. 2, comma 1, ha raggruppato i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate al D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, ratificato con modificazioni nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, per le finalità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, comma 1, ed ha contemplato ancora, nel gruppo A) i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, quali tra gli altri: artisti lirici; cantanti di musica leggera, attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; direttori di scena e doppiaggio; direttori d’orchestra e sostituti; concertisti e professori d’orchestra, orchestrali; tecnici del montaggio e del suono.

9. E’ poi seguita la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell’ENPALS che provvede periodicamente al monitoraggio “delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport”, di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso detto ente. In forza della delega è intervenuto da ultimo il D.M. 15 marzo 2005, che ha dichiaratamente “rimodulato la composizione dei citati tre gruppi, come – individuati dal D.Lgs. n. 182 del 1997, a seguito dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi del predetto D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, e sulla scorta di una verifica dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore”, ed ha dettagliato e attualizzato la preesistente previsione contemplando, tra gli altri, nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. A): artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi; vocalisti; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; disc-jockey; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; compositori; consulenti e assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera, tecnici del montaggio e del suono, documentaristi di audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; sound designer; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist.

10. Non vi è stata quindi l’introduzione di nuove categorie di lavoratori assoggettati alla tutela dell’ENPALS, ma l’esplicitazione della ricomprensione nell’ambito della stessa di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare (v. in senso analogo, con riferimento agli animatori turistici, Cass. n. 3219 del 14/02/2006, Cass. n. 9996 del 29/04/2009).

11. Ed allora, considerata l’evoluzione normativa nel senso di estendere sempre di più l’assicurazione ENPALS, non risulta corretta l’interpretazione restrittiva delle categorie professionali con particolare riguardo a coloro che intervengono, a titolo tecnico e contenutistico, sui supporti audiovisivi destinati alla diffusione e finalizzati all’intrattenimento, pur in assenza di apporto creativo o artistico, trattandosi comunque di attività inerente allo spettacolo, inteso nel senso ampio suddetto, di cui il pubblico fruisce attraverso le moderne tecniche di registrazione.

12. In tal senso, questa Corte ha ritenuto che “in tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENPALS anche i “deejay producers” e i tecnici del suono, le cui prestazioni, pur rese negli studi di incisione senza presenza di pubblico e consistenti nella realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione, si traducono in produzioni di carattere artistico destinate alla fruizione del pubblico attraverso le nuove tecnologie, da ricomprendere nella nozione di “spettacolo”, come evolutasi nel tempo, ai sensi del D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, nel testo modificato dalla L. n. 289 del 2002″ (Cass. n. 16253 del 20/06/2018, Cass. n. 153 del 08/01/2009).

13. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in relazione alle posizioni sopra indicate, attenendosi al principio sopra individuato.

14. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

15. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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