Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11377 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3557/2006 proposto da:

F.M. (OMISSIS), FA.MA. (OMISSIS),

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato ANTINUCCI

Massimo, che li rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., S.G., P.M., P.

G., B.D., L.A., L.D.,

B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2748/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 25/05/2005; depositata il

16/06/2005; R.G.N. 3163/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 14 gennaio 1993, F.G., F.M. e F. M. hanno riassunto davanti al Tribunale di Civitavecchia il giudizio promosso con ricorso del luglio 1991 innanzi alla sezione agraria del medesimo Tribunale (dichiaratasi incompetente per materia), esercitando l’azione di riscatto di cui alla L. 29 maggio 1967, n. 379, artt. 4 e 6, relativamente a tre compravendite stipulate;on un unico atto per notar Orzi di Viterbo del 28 gennaio 1989.

Hanno esposto gli attori che con il rogito indicato P. F. aveva acquistato dai rispettivi assegnatari gli appezzamenti di terreno già di proprietà dell’Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale (poi ERSAL e quindi ARSIAL), siti in (OMISSIS), località (OMISSIS), e precisamente: da S. G. il terreno alla partita (OMISSIS), fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), di ettari 3.04.20; da P.S. il terreno alla partita (OMISSIS), fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) di ettari 1.80.40 e p.lla (OMISSIS), di ettari 2.57.30; da L.M. il terreno alla partita (OMISSIS), fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), di ettari 2.75.30.

Hanno riferito, ancora, gli attori di non avere ricevuto l’offerta di prelazione, nonostante il terreno di loro proprietà, anch’esso di provenienza dell’Ente Maremma, sito al n. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) fosse confinante con i terreni acquistati dal P..

P.F., S.G., P.M., P. G., B.D. (gli ultimi tre succeduti a P. S.), L.A., L.D. e B. C. (questi ultimi succeduti a B.M.), costituitisi in giudizio si sono opposti alla domanda, contestando la sussistenza del presupposto per l’esercizio della prelazione e del riscatto.

Svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza n. 1507 del 2001 ha rigettato la domanda attrice, atteso che il “carattere eccezionale della norma di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 4, imponeva un’interpretazione restrittiva, con la conseguenza che il concetto di confinazione dei fondi – così come desunto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7 – andava individuato nel significato pieno del termine, con riferimento alla sola linea ideale tra i fondi ed esclusione di qualsiasi ostacolo naturale, quali canali, strade, fossi e simili; nel caso di specie dall’accesso dei luoghi e dall’esame delle mappe catastali, con le spiegazioni fornite dal funzionario dell’Ufficio del territorio, e dalle stesse ammissioni di parte attrice risultava che tra il fondo agricolo di proprietà dei riscattanti e gli altri appezzamenti si frapponevano ostacoli naturali, quali un canale di scolo e una strada; in particolare, contrariamente a quanto dedotto dall’attore il canale di scolo non costituiva un canale secondario posto per il drenaggio dei terreni, secondo la buona tecnica agraria, bensì un’opera fissa realizzata dall’Ente Maremma come opera primaria di bonifica; altrettanto doveva dirsi per la strada, presente sull’altro confine, che, pur furbescamente coltivata come terreno agricolo, per la presenza di vari “chiavicotti” costituiva anch’essa un elemento di discontinuità; a tale situazione di fatto si aggiungevano le informazioni e i chiarimenti pervenuti dal funzionario del Catasto, da cui risultava che le aree in questione (canale di scolo e strada) appartenevano ancora all’Ente di sviluppo; la domanda andava rigettata.

Gravata tale pronunzia in via principale da F.G., F. M. e FA.Ma., e – in via incidentale – da P. F., S.G., P.M., P.G., B. D., L.A., L.D. e B.C., la Corte di appello di Roma con sentenza 25 maggio – 16 giugno 2005 li ha rigettati entrambi.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 1 dicembre 2005, hanno proposto ricorso con atto 28 gennaio 2006 F. G., F.M. e FA.Ma., affidato a due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hanno osservato i giudici di secondo grado che – ad onta di una certa equivocità delle espressioni terminologiche usate dagli attori e, in particolare, del riferimento nell’atto introduttivo del giudizio al concetto di “nullità” – l’azione esperita, così come qualiticata dai presupposti di fatto e di diritto assunti in prime cure e confermati con l’odierno atto di appello, è quella di riscatto dei poderi della riforma fondiaria dalla L. 29 maggio 1967, n. 379, art. 6, prevista nel caso di alienazione da parte dell’assegnatario di terreno degli enti di sviluppo, senza la previa notifica della proposta di alienazione ai soggetti aventi diritto alla prelazione, quali i “coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti”, indicati dall’art. 4 della medesima legge.

Del resto l’avvenuto esercizio dell’azione di riscatto risulta incompatibile con quella di annullamento, date le antitetiche finalità che le due anzidette azioni sono rispettivamente preordinate a perseguire (sostituzione soggettiva del riscattante all’acquirente nel caso di azione di riscatto ed eliminazione della realtà giuridica del contratto di acquisto nell’ipotesi di annullamento).

2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando “violazione della L. 29 maggio 1967, n. 397, artt. 4 e 6; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Annullamento della compravendita 28 gennaio 1989”.

Si osserva, infatti, che nella specie era stata esperita la domanda di annullamento (e non di nullità) della compravendita e sussistevano tutti gli elementi di fatto e diritto per l’accoglimento della domanda di annullamento come dimostrato dalla comparsa conclusione 3 dicembre 2003 in grado di appello.

3. Il motivo non può trovare accoglimento.

Come assolutamente pacifico, in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa (cfr. Cass. 24 luglio 2008, n. 20373).

Certo quanto precede, come già evidenziato all’inizio, nella specie i giudici di appello, interpretando la domanda come formulata in primo grado dagli odierni ricorrenti sono pervenuti alla conclusione che la stessa – a prescindere dalla equivocità delle espressioni terminologiche usate – era, in realtà, diretta al “riscatto” dei fondi oggetto del rogito di acquisto.

Avendo gli stessi esaminato tale domanda (rigettandola nel merito) è di palmare evidenza che denunziando i ricorrenti il mancato esame della “diversa” domanda che i giudici del merito hanno ritenuto non proposta gli stessi non prospettano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ma una erronea interpretazione della loro domanda che doveva essere fatta valere denunziando il vizio di motivazione compiuto da quei giudici nella interpretazione della loro domanda.

Nulla essendo stato dedotto, al riguardo in critica alle puntuale argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, a fondamento della interpretazione data alle conclusioni degli attori in primo grado è palese la inammissibilità della deduzione quantomeno sotto il profilo di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

Nè, del resto, a diversa conclusione può pervenirsi nella eventualità si ritenga che i ricorrenti abbiano inteso – in realtà – denunziare la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Si osserva, infatti, al riguardo, che stante il principio, inderogabile, della autosufficienza del ricorso per cassazione, in una tale evenienza è onere della parte ricorrente trascrivere le domande o i motivi di appello sottoposti – nel rispetto del principio del contraddittorio – all’esame del giudice di appello, mentre nella specie il ricorso è – sotto il profilo in questione – totalmente carente.

Specie tenuto presente che si limita a trascrivere la comparsa conclusionale 3 dicembre 3003 (in grado di appello), totalmente prescindendo dal considerare, da un lato, che i motivi di appello devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, nell’atto di appello non potendo la comparsa conclusionale contenere nuovi motivi di gravame ma solo la illustrazione di quelli tempestivamente introdotti (cfr. Cass. 5 agosto 2005, n. 16582: la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 cod. proc. civ., ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Ne consegue che qualora il giudice dell’appello si sia astenuto dalla pronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di tale mancata pronuncia deve essere dichiarato inammissibile), dall’altro, che la sentenza impugnata ha precisato, con riguardo a tale scritto, che non saranno oggetto di esame, perchè inammissibili, le argomentazioni svolte ..

(in tale atto), per la parte (di gran lunga preponderante) dello scritto difensivo che si risolve nella proposizione di nuove e diverse censure rispetto a quelle formulate nell’atto di appello, con cui si è consumato il potere di impugnazione e tale affermazione non è stata in alcun modo censurata dalla parte ricorrente.

4. Con il secondo motivo parte ricorrente, denunziando violazione della L. 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta che la corte di appello abbia ritenuto applicabile alla prelazione prevista dalla L. n. 379 del 1967, i principi elaborati dalla giurisprudenza relativamente alla prelazione legale disciplinata dalla L. n. 590 del 1965 e L. n. 817 del 1971, che sono leggi speciali in materie ben diverse, con violazione dell’art. 14 preleggi.

5. Il motivo non può trovare accoglimento. Alle luce delle considerazioni che seguono.

5.1. Recita la L. 29 maggio 1967, n. 379, art. 4, abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, conv. con mod. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ma applicabile nella specie ratione temporis, “il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all’Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, (che comunque non può superare il limite di congruità di cui al comma 3” comma 4; “l’Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l’Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell’accorpamento con i terreni confinanti” comma 5.

5.2. Precisa, contemporaneamente, la L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2: “detto diritto di prelazione previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: … 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.

5.3. Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che entrambi i testi normativi:

– prevedono un diritto legale di prelazione di fondi rustici (cfr., quanto alla prelazione dei terreni di riforma fondiaria, Cass. 12 luglio 2005, n. 14587);

– hanno la stessa ratio e, in particolare, perseguono lo scopo dell’ampliamento della impresa coltivatrice diretta finitima (cfr.

Cass. 27 gennaio 2010 n. 1712, specie in motivazione; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1112), nonchè di favorire l’incremento della proprietà coltivatrice (cfr. Cass. 9 aprile 2003, n. 5577);

– utilizzano – per identificare il titolare di tale diritto (di prelazione) gli stessi termini: terreni confinanti.

Deriva da quanto precede, a parere di questo collegio che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto applicabili – al fine di una corretta lettura della L. n. 379 del 1967, art. 4 e della espressione in questo contenuta terreni confinanti – i principi, al momento non controversi – elaborati dalla giurisprudenza da questa Corte regolatrice in margine alla identica espressione presente nella L. n. 817 del 1971, art. 7.

Principi, alla luce dei quali, come noto, il diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante sussiste soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta “contiguità funzionale”, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (cfr., tra le tantissime, Cass. 26 novembre 2007, n. 24622).

Ne consegue che, ai predetti fini, come devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, posto che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma da luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base ad un comune diritto di proprietà, così non sono – come nella specie – confinanti i fondi separati da un letto di un corso d’acqua di proprietà pubblica nonchè da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua e, ancora, da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena.

6. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.

Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

nulla sulle le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA