Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11377 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5783-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ZAMBRINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8023/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione del contribuente contro il silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia delle entrate, avverso la richiesta di rimborso dell’imposta trattenuta sull’indennità del fondo previdenziale, percepita da D.R., dipendente del ministero delle Finanze, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;

Rilevato che il contribuente ha resistito con controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che con l’unico motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1 e art. 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, contestando la decisione impugnata laddove ha escluso la tassabilità dell’indennità erogata ai dipendenti dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze riconoscendone erroneamente l’equiparabilità alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, ult. cit. e ciò in quanto detto Fondo, istituito con D.P.R. n. 1034 del 1984, non sarebbe costituito da contributi a carico del lavoratore (nè da somme già assoggettate a tassazione), ma solo da proventi di natura fiscale ed eventualmente altre sovvenzioni e lasciti, ai sensi dell’art. 2 del relativo regolamento, approvato con D.P.R. n. 856 del 1975, con conseguente necessità della tassazione per intero;

Ritenuto che il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti;

Considerato che questa Corte ha di recente chiarito che in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto – cfr. Cass. n. 19859/2016, ove si rinvengono gli estremi dei pregressi interventi giurisprudenziali di questa Corte; conf. Cass. nn. 2455, 2456, 2457 e 2458 del 2017;

Considerato che a tali principi giurisprudenziali non si è attenuto il giudice di merito, il quale ha riconosciuto la totale esenzione delle somme corrisposte al contribuente dal Fondo di previdenza del Ministero delle finanze, senza considerarne la composizione e, dunque, il corretto regime tributario applicabile(D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1), facendo così scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali pertinenti rispetto alla vicenda esaminata;

Considerato che, pertanto, nei limiti sopra esposti, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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