Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11375 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12953/2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BOZZELLI

DARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PERFETTI Ubaldo giusta

procura speciale del Dott. Notaio LUCIANO VARRIALE in FERMO

21/4/2005, rep. n. 66718;

– ricorrente –

contro

T.A.G. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), B.G. (OMISSIS),

C.M.A. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), R.M. (OMISSIS), Z.

S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.

BARBERINI 2.9, presso lo studio dell’avvocato MANCA PIERINA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BETTONI MANFREDI giusta procura

speciale del Dott. Notaio LUCIANO VARRIALE IN FERMO 7/4/2010, rep. n.

74564;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI FERMO (OMISSIS), S.I. (OMISSIS);

– intimati –

B.E. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), BR.GI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23 presso lo studio

dell’avvocato MOSCARDINI LUCIO che li rappresenta e difende giusta

delega a margine dell’atto di intervento;

(intervenienti ad adiuvandum);

sul ricorso 16933/2005 proposto da:

COMUNE DI FERMO in persona del Sindaco Dr. D.R.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEMACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRAIA VILLEADO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

T.A.G., B.M., B.

G., C.M.A., C.G.,

R.M., Z.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANCA PIERINA,

rappresentati e difesi, dall’avvocato BETTONI MANFREDI giusta procura

speciale del Dott. Notaio LUCIANO VARRIALE in FERMO 7/4/2010, rep. n.

74564;

– controricorrente –

e contro

S.G., S.I.;

– intimata –

sul ricorso 18796/2005 proposto da:

S.I., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PALMA ALBERTO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERMO in persona del Sindaco Dr. D.R.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEMACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRAIA VILLEADO giusta delega a margine del

controricorso;

T.A.G., B.M., B.

G., C.M.A., C.G.,

R.M., Z.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. BARBERINI 29, presse lo studio dell’avvocato MANCA PIERINA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BETTONI NLANFREDI giusta procura

speciale del Dott. Notaio LUCIANO VARRIALE in FERMO 7/4/2010, rep. n.

74564;

– controricorrenti –

e contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 706/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 27/10/2004, depositata il 03/12/2004, R.G.N. 1009/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato UBALDO PERFETTI;

udito l’Avvocato LUCIO MOSCARINI;

udito l’Avvocato MANFREDI BETTONI;

udito l’Avvocato VILLEADO CRAIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di asta pubblica, il Comune di Fermo ha aggiudicato, il 22 giugno 1991, a S.M. – che poi ha nominato T. A.G., B.M., B.G., C.M.A., C.G., R.M. e Z.S. – un fondo rustico con tre case coloniche, sito nelle contrade (OMISSIS), al prezzo di L. 1.035.000.000, alle condizioni stabilite nel bando d’asta.

Al punto 4 di tali condizioni era specificato che l’aggiudicazione era subordinata all’esercizio del diritto di prelazione da parte egli aventi diritto ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, modificata della L. 14 agosto 1971, n. 817, artt. 7 ed 8.

Successivamente il Comune di Fermo – in data 20 agosto 1991 – ha notificato a S.G. le condizioni di vendita del fondo e la stessa, quale confinante coltivatrice diretta, con atto notificato il 17 settembre 1991, ha comunicato all’Ente l’intenzione di volere esercitare il diritto di prelazione, versando poi in data 10 giugno 1992 nella Tesoreria comunale di Fermo il residuo prezzo di acquisto dell’immobile, cosicchè in data 3 luglio 1992 è stato stipulato l’atto di vendita.

Nel frattempo gli aggiudicatari del bene hanno convenuto in giudizio – innanzi al Tribunale di Fermo – con atto 24 giugno 1992, la S. ed il Comune di Fermo al fine di far dichiarare la prima decaduta dal diritto di prelazione per omesso versamento del prezzo nel termine di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, chiedendo che il verbale di aggiudicazione tenesse luogo del contratto definitivo, ovvero, in subordine, che il verbale stesso costituisse ex art. 2932 c.c., unitamente all’emananda sentenza, titolo per il trasferimento in loro favore della proprietà del terreno.

La S. ed il Comune di Fermo hanno resistito a tali domande, deducendone la infondatezza e facendo presente che il termine previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, può essere derogato dalla volontà delle parti, come avvenuto nella fattispecie.

La S. inoltre – nell’ipotesi di accoglimento della domanda formulata dagli attori – ha chiesto la condanna del Comune di Fermo al risarcimento dei danni subiti.

Intervenuto in giudizio S.I. il quale, aderendo alla prospettazione degli attori secondo cui la S.G. era decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto di prelazione, ha chiesto al Tribunale adito di accertare l’esistenza del proprio autonomo diritto, quale coltivatore diretto, ad esercitare la prelazione ovvero, in via subordinata, di dare atto dell’esercizio di riscatto da parte di esso interveniente, dichiarandolo sostituito al compratore nella vendita del fondo.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale con sentenza 27 aprile – 26 maggio 2003 ha dichiarato S.G. decaduta dal diritto di prelazione per omesso versamento del prezzo nel temine di legge, disposto l’annullamento del contratto concluso tra il Comune di Fermo e la stessa S., respinto la domanda proposta da S.I. perchè inammissibile per intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto di prelazione, derivante dall’omessa osservanza del termine disposto dalla legge per tale esercizio, dichiarato valido ed efficace il verbale di aggiudicazione in favore degli attori, disposto che – ai sensi dell’art. 2932 c.c. – il verbale di aggiudicazione costituisse valido titolo per l’acquisto della proprietà del lotto e che la sentenza costituisse titolo per la trascrizione nei RR.II., previo versamento da parte degli attori del prezzo di aggiudicazione ed esibizione delle relative quietanze, ordinando al Comune di Fermo di restituire alla S. la somma complessiva di Euro 363.907,10, senza interessi e rivalutazione e alla convenuta ed ai suoi aventi causa di rilasciare immediatamente il fondo.

Ha osservato, in sintesi, quel giudice che la S. aveva effettuato solamente in data 10 giugno 1992 il pagamento del prezzo di acquisto, e cioè oltre il termine trimestrale previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, ed aveva omesso, nel termine di legge, ogni comunicazione riguardo ad una avvenuta presentazione ed ammissione alla istruttoria della domanda di mutuo, e dunque era decaduta dall’esercizio del diritto di prelazione, come del resto riconosciuto dal Comune di Fermo nella lettera raccomandata del 29 maggio 1992, con la quale aveva comunicato alla convenuta che “… i termini previsti dalla L. n. 590 del 1965 e successiva L. n. 817 del 1971 di cui la S.v. si è avvalsa per esercitare la prelazione sul fondo in oggetto, non sono stati rispettati …”.

Priva di pregio, ha assunto il tribunale, era la tesi sostenuta dalla S., secondo la quale era stato convenuto tra le parti un termine di pagamento diverso da quello stabilito dalla legge, in quanto l’avviso d’asta stabiliva il pagamento del prezzo al momento della stipula dell’atto pubblico. Tale tesi era infatti in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione, alla cui stregua per condizione più favorevole non può intendersi la mera previsione nel preliminare dell’obbligo di presentarsi dinanzi al notaio per la stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento del fondo con la contemporanea corresponsione del prezzo, mentre è normale che la data di detta stipulazione sia successiva, alla scadenza del termine legale fissato dalla L. n. 590 del 1965, art. 8.

Il ritardo nella corresponsione del prezzo da parte della S. – ancora – non poteva essere giustificato dalle ragioni addotte dalla medesima, secondo le quali la responsabilità nel ritardo del pagamento doveva essere addebitata unicamente all’Amministrazione comunale di Fermo, in quanto la convenuta avrebbe dovuto versare il prezzo entro il termine trimestrale decorrente dal trentesimo giorno della avvenuta notifica da parte del Comune di Fermo, così come prescritto dalla legge, senza tenere conto della condotta di parte alienante.

Non poteva pertanto essere accolta la domanda svolta in via subordinata dalla S. nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni e alla stessa andavano esclusivamente restituite le somme erogate al Comune a titolo di deposito cauzionale, di versamento del prezzo per l’acquisto del lotto e di interessi compensativi, mentre nulla era dovuto a titolo di interessi legali, avendo la convenuta trattenuto illegalmente gli immobili facendone propri i frutti.

La domanda proposta dallo interveniente S.I. – ha ancora precisato quel giudice – è inammissibile per intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto di prelazione, in quanto proposta oltre il termine previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, in riferimento alla data di trascrizione dell’atto di trasferimento tra il Comune di Fermo e S.G. e in conseguenza di quanto sopra – ha concluso quel giudice – risultavano pienamente validi ed efficaci sia il verbale di aggiudicazione agli attori del 22 giugno 1991, sia il relativo atto preliminare di vendita dei fondi stipulato tra il Comune di Fermo e gli aggiudicatari in data 9 agosto 1991 e, quindi, il verbale di aggiudicazione doveva essere considerato valido titolo per il trasferimento della proprietà anche ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 88, e la sentenza costituiva titolo per la trascrizione nei Registri Immobiliari previo pagamento alla Tesoreria comunale, da parte degli attori, del prezzo di aggiudicazione.

Gravata tale pronunzia in via principale da S.G. e in via incidentale da S.I. nonchè dal Comune di Fermo e da T.A.G., B.M., B. G., C.M.A., C.G., R.M. e Z.S., la Corte di appello di Ancona, con sentenza 27 ottobre – 3 dicembre 2004, dichiarata la nullità della sentenza nella parte in cui ha condannato il Comune di Fermo a restituire alla S. l’importo di Euro 563.907,10, dichiarando di conseguenza assorbito l’esame del motivo concernente il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione su tale somma, ha confermato, nel resto la impugnata sentenza.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 5 motivi e illustrato da memoria S.G., con atto 11 maggio 2005, cui resistono con distinti controricorsi e ricorsi incidentali sia il Comune di Fermo (affidato a un motivo e illustrato da memoria) sia S.I. (affidato a tre motivi), con solo controricorso, illustrato da memoria T.A.G., B.M., B.G., C.M.A., C. G., R.M. e Z.S..

Il comune di Fermo, resiste, con controricorso al ricorso incidentale di S.I., B.E., B.G. e B. G. hanno depositato, nella imminenza dell’udienza di discussione atto definito di “intervento” in qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. In limine deve dichiararsi la inammissibilità dell'”atto di intervento” 30 marzo 2010 e date successive, di B.E., B.G. e BR.Gi. nella invocata loro qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

2.1. Nel vigore dell’art. 83 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (e applicabili ex art. 58, comma 1, della stessa disposizione unicamente ai giudizi instaurati dopo la detta data) coordinato con gli artt. 365, 370 e 371 c.p.c., non si dubita che nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati.

Deriva da quanto precede, pertanto, che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 20 agosto 2009, n. 18528; Cass. 9 aprile 2009, n. 8708).

Posto che nella specie il mandato conferito dai B. al proprio difensore non è stato rilasciato nella forma voluta dall’art. 82 c.p.c., comma 2, essendo stata autentica la sottoscrizione dei predetti, dallo stesso difensore è palese la inammissibilità, già sotto tale aspetto, del sopra richiamato atto di intervento.

2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, è opportuno sottolineare, in conformità a una giurisprudenza assolutamente non controversa che non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1245).

Al riguardo – inoltre – deve precisarsi, in termini opposti rispetto a quanto si invoca da parte della difesa dei nominati B. che:

– non può configurarsi una questione di legittimità costituzionale – con riferimento all’art. 24 Cost. – della norma disciplinante l’intervento volontario interpretata nel senso che è precluso un intervento di terzi nel giudizio di cassazione, giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1245, che sottolinea, altresì, come non risulti possibile la conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata);

– con riferimento alla posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso quali assumono essere nella specie i B. la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è costante nel ritenere che – fermo restando che il giudizio di cassazione si svolge comunque tra le parti originarie – il successore può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessaria, che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. 27 maggio 2005, n. 11322, nonchè tra le altre, Cass. 4 maggio 2007, n. 10215).

Non merita conferma quanto – in contrasto con una più che consolidata giurisprudenza – affermato da Cass. 19 maggio 2005, n. 10598.

Ha precisato tale pronunzia che “tale condivisibile principio divieto di intervento di terzi nel giudizio di cassazione non può peraltro applicarsi all’intervento adesivo, potendosi osservare da un lato che l’art. 105 c.p.c., è inserito nel libro primo del codice, che si riferisce alle disposizioni sul processo in generale e non soltanto al giudizio di primo grado, e dall’altro che non pare risolutiva, di fronte all’ampia portata del principio affermato dall’art. 105 c.p.c., la mancata espressa previsione dell’intervento adesivo tra le disposizioni che regolano il giudizio di Cassazione, anche in ragione del fatto che il legislatore non ha previsto per il giudizio di Cassazione una norma limitativa analoga a quella dettata, per il giudizio d’appello, dall’art. 344 c.p.c.”.

Nessuno dei riferiti rilievi coglie nel segno.

In particolare:

– non può affermarsi, da un lato, che la consolidata giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) di questa Corte circa la impossibilità di un intervento di terzi nel giudizio di legittimità è condivisibile e, dall’ altro, opporre che occorre “distinguere” a seconda del “tipo di intervento”;

– così agendo l’interprete si sostituisce al legislatore, introducendo – senza peraltro spiegarne il fondamento – una “nuova” norma, certo essendo che – alternativamente – o tutto l’art. 105 c.p.c. è riferibile al giudizio di cassazione o tutto tale articolo è incompatibile con tale giudizio;

– è corretto affermare che l’art. 105 c.p.c., è contenuto nel primo libro del codice civile, recante le “disposizioni generali”, ma la tesi che qui si critica omette di considerare che appunto perchè disposizione generale in tanto l’istituto disciplinato dall’art. 105 c.p.c. (intervento volontario) trova applicazione nei singoli procedimenti, in quanto nelle disciplina di questi, siano dettate le indispensabili norme sulle “modalità” di tale intervento;

– con riguardo al giudizio di primo grado, tali norme sono dettate, quanto al rito ordinario, negli artt. 267 e 268 (dedicati appunto, il primo alla “costituzione del terzo interveniente”, il secondo ai “termini per l’intervento”), nel c.d. rito del lavoro nell’art. 419 c.p.c., quanto al giudizio di appello dall’art. 344 c.p.c.;

– la circostanza – pacifica – che nulla sìa previsto con riguardo al “ricorso per cassazione” (art. 360 c.p.c., e segg.) lungi dal dimostrare la indiscriminata applicabilità dell’istituto dell’intervento anche in tale giudizio, ne dimostra la assoluta incompatibilità;

– non essendo state fissate, infatti, dal legislatore, le modalità di attuazione di tale intervento (sia esso principale o ad adiuvandum) nel corso del giudizio di cassazione è di palmare evidenza che tale “modalità” non possono essere “create” ad libitum dall’interprete.

3. Premesso quanto sopra, quanto al merito della vertenza, i giudici di appello hanno osservato che nella concreta fattispecie è pacifico che:

– la proposta di alienazione era stata notificata alla S. in data 20 agosto 1991;

– che nei trenta giorni successivi era stato esercitato il diritto di prelazione;

– che il pagamento del prezzo è avvenuto in data 10 giugno 1992, a seguito di sollecito al pagamento da parte dell’Ente, e dunque dopo la scadenza del termine trimestrale.

Deve – dunque – valutarsi, hanno osservato quei giudici, se siano ravvisabili le diverse pattuizioni previste dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 6, escluse dal primo Giudice con riguardo alla previsione del pagamento del prezzo contestualmente alla stipula dell’atto pubblico, con richiami ad un principio di conio giurisprudenziale.

Tali pattuizioni, hanno concluso quei giudici, non sono nel caso concreto ravvisabili tenuto presente:

– da un lato, che per condizione più favorevole a chi esercita la prelazione deve intendersi l’eventuale differimento di una parte del prezzo, la rateizzazione, eventuali facilitazioni ovvero esoneri con cui deve avvenire il versamento della somma dovuta e non anche la mera previsione nel preliminare dell’obbligo di presentarsi innanzi al notaio per la stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento del fondo, con contemporaneo versamento del prezzo, mentre è normale che la data di detta stipulazione sia successiva alla scadenza del termine legale fissato dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 (pertanto, se il termine per il pagamento da parte .. del promissorio, acquirente è il giorno della stipulazione della vendita, non si versa nelle ipotesi di salvezza di cui al comma 6 dell’art. 8 della citata legge);

– dall’altro, che anche ove si ritenga che il termine “diversamente pattuito tra le parti” sia quello convenuto tra il prelazionante e l’alienante, tale pattuizione deve – senza ombra di dubbio – essere anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 6, mentre nella specie l’accordò tra la S. ed il Comune di Fermo relativo al termine di pagamento del prezzo, attuato per effetto delle condotte indicate dall’appellante principale (invio della lettera contenente l’intimazione al pagamento del prezzo entro un determinato termine – pagamento del prezzo della compravendita entro quel termine) è intervenuto quando la prelazionante era già decaduta dall’esercizio del diritto per effetto del mancato pagamento del prezzo nel termine di legge, non essendo, al momento della scadenza di tale termine, ancora intervenuto alcun accordo derogatorio in ordine ai termini di tale pagamento e non potendosi considerare tale, per le argomentazioni sopra svolte, quello risultante dal bando d’asta e dal verbale di aggiudicazione.

Consegue da quanto esposto – hanno concluso la loro indagine sul punto i giudici di secondo grado – che gli aggiudicatari erano pienamente legittimati a far valere quella decadenza, quale evento comportante la reviviscenza degli effetti del loro contratto di acquisto, subordinato al mancato esercizio della prelazione e tale circostanza rende altresì evidente la sussistenza dell’interesse ad agire, connotato dai richiesti requisiti della concretezza e dell’attualità, in capo agli stessi aggiudicatari, i quali potevano conseguire un effetto a loro favorevole, costituito dalla reviviscenza dell’originario contratto, per effetto della dichiarazione di decadenza della S. dal diritto di far valere la prelazione.

4. La ricorrente principale censura nella parte de qua la sentenza impugnata con i primi due motivi di ricorso con i quali denunzia:

– da un lato, “omessa, insufficiente, contraddittoria o erronea motivazione sul punto relativo alla esistenza di pattuizioni diverse e più favorevoli per la prelazionante circa il pagamento del prezzo.

Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, nonchè violazione, falsa o mancata applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, atteso, sia che manifestata la volontà dell’avente diritto di esercitare la prelazione “gli originari aggiudicatari non potevano più interloquire nella disciplina del rapporto tra il … comune di Fermo e la prelazionante, onde avevano perso oltre alla ed legittimazione … un interesse concreto e proteggitele a incardinare … un giudizio che comunque concluso non avrebbe mai avuto virtù di rivitalizzare un rapporto definitivamente caducatosi”, sia che non è stata correttamente interpretata la volontà del Comune e di essa concludente, quanto al termine di versamento del prezzo (primo motivo);

– dall’altro “violazione di legge ed in particolare violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, e segg., e successive modifiche, art. 1418 c.c., art. 1343 c.c. e art. 2644 c.c. è dei principi di diritto in materia di nullità contrattuale, di soluzione del conflitto tra titolo di acquisto, di trascrizione, motivazione contraddittoria nell’individuazione della causa della nullità”, tenuto presente che tra comune e prelazionante era stata stipulata, comunque, una vendita scollegata dalla prelazione, rispetto alla quale non potevano invocarsi motivi di invalidità (secondo motivo).

Non diversamente il Comune di Fermo da un lato, con il primo motivò lamenta, “violazione di legge: in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e alla interpretazione dell’inciso relativo alle pattuizioni diverse e più favorevoli e alla conseguente titolarità e legittimazione far valere la decadenza”, dall’altro, ha affermato di condividere le argomentazioni esposte dalla ricorrente principale con il primo e il secondo motivo.

5. Tutti i motivi sopra riassunti, in parte manifestamente infondati, in parte inammissibili, devono essere rigettati.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5.1. Al fine di verificare la legittimazione, e quindi, l’interesse concreto, della T. e degli altri suoi consorti di legge alla proposta azione (di nullità) del contratto intervenuto tra il comune di Fermo e la S. e, quindi, alla azione ex art. 2932 c.c., deve farsi riferimento a una giurisprudenza, assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice, in margine alla eventualità che il diritto di prelazione, di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, sia esercitato in assenza delle condizioni soggettive o oggettive volute dalla legge o – come si assume si sta verificato nella specie – sia stato esercitato da soggetto decaduto da tale diritto.

Al riguardo, la ricordata giurisprudenza da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente principale è consolidata, come anticipato, nel senso che l’esercizio del diritto di prelazione, di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell’art. 1421 c.c., da chiunque vi ha interesse e quindi anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia è condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta (in questo senso, ad esempio, Cass. 10 novembre 2006, n. 24150; Cass. 13 giugno 1992, n. 7244; Cass, 30 gennaio 1990, n. 634; Cass. 2 settembre 1982, n. 1982, nonchè, sempre in questa ottica, tra le tantissime, Cass. 2 dicembre 1996, n. 10714).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie la S. ha acquistato il fondo oggetto della aggiudicazione 22 giugno 1991 non in forza di una – autonoma – determinazione di volontà dell’ente alienante adottata totalmente prescindendo da tutte le attività precedentemente poste in essere (bando di gara, espletamento della gara, aggiudicazione del bene ecc. ecc.) – ma nell’esercizio del diritto di prelazione spettantele quale proprietaria coltivatrice diretta di un fondo confinante con quello oggetto dell’asta pubblica (OMISSIS) ed a seguito della notificazione, in data 20 agosto 1991, da parte del comune di Fermo, delle condizioni di vendita del fondo stesso, è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la legittimazione e l’interesse della T. e degli altri suoi consorti di lite al presente giudizio.

Costoro, infatti, una volta accertata la nullità del contratto intervenuto tra il comune di Fermo e la S. nullità da loro correttamente invocata ex art. 1421 c.c., sono legittimati a agire ex art. 2932 c.c. a tutela della già intervenuta aggiudicazione.

5. 2. A tale riguardo non colgono nel segno le osservazioni svolte nel secondo motivo quanto all’invocato contrasto tra gli assunti della sentenza impugnata e la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, agli insegnamenti contenuti in Cass. 24 maggio 2003, n. 8236 e altre conformi (secondo cui, in particolare, in caso di violazione delle norme sul diritto di prelazione non sussiste la nullità del contratto ma sussiste solo il rimedio dell’esercizio del diritto di riscatto).

La richiamata giurisprudenza – in particolare – è stata resa con riferimento all’eventualità – non ricor-rente nella specie – che pur in presenza del diritto di prelazione spettante a un soggetto, un certo fondo sia stato alienato – appunto in violazione del diritto di prelazione di costui – a un terzo soggetto.

E’ palese – in una tale eventualità – sussistendo, a favore del soggetto preferito (cioè del titolare del diritto di prelazione) – un rimedio apposito, cioè il diritto di riscatto, che non può affermarsi che l’atto di alienazione è nullo ex art. 1418 c.c..

Totalmente diversa – per contro – è la situazione che viene a crearsi qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbia violato tale condizione.

In tale eventualità, il promittente acquirente non è titolare di un diritto di prelazione (violato dal proprietario del fondo) e non è – di conseguenza – legittimato a agire con l’azione di riscatto, ma – per tutelare i propri diritti – è tenuto, da un lato, a chiedere sìa dichiarata la nullità del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, dall’ altro, a agire ex art. 2932 c.c., nei confronti del promissario alienante, che non ha mai cessato di essere proprietario del fondo, avendo disposto di questo con atto nullo e, quindi, privo di effetti.

La giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, del resto, è assolutamente costante in tale senso ed è palese, per l’effetto, anche sotto tale profilo, la infondatezza del secondo motivo di ricorso.

5.3. Quanto all’assunto sviluppato nel primo motivo che i giudici del merito avrebbero malamente interpretato il bando di gara, atteso che questo avrebbe ritenuto sufficiente la mera manifestazione della intenzione di uno degli aventi diritto alla prelazione per porre nel nulla la assegnazione, lo stesso è manifestamente infondato.

E’ sufficiente, al riguardo, considerare la formulazione letterale della clausola.

Se, infatti, l’aggiudicazione era subordinata all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 è se questa si realizza esclusivamente allorchè (e se) nei termini tassativi fissati dalla legge il prelazionante abbia provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto (cfr. Cass. 24 novembre 2007, n. 24460; Cass. 15 marzo 2007, n. 5991) è palese che la previsione contrattuale (di cui al punto 4 delle condizioni del bando di concorso) era realizzata ossia l’aggiudicazione diveniva priva di effetti solo nella eventualità gli aventi diritto alla prelazione a norma della L. n. 590 del 1965, art. 8, non solo avessero manifestato la propria intenzione di acquistare il fondo, ma avessero puntualmente sia dimostrato la sussistenza dell’invocato diritto, sia posto in essere tutti, gli adempimenti voluti dalla legge in primis il pagamento del prezzo previsto perchè i prelazionanti si sostituissero all’aggiudicatario provvisorio.

5.4. Deve escludersi, ancora, che dalla circostanza che il comune abbia inviato alla S. la lettera 29 maggio 1992 – con la diffida a pagare l’intero presso entro i successivi dieci giorni – possa – debba ricavarsi, da un lato, che l’ente interpretasse il preliminare stipulato con gli intimati principali inefficace, a seguito della sola dichiarazione di volere esercitare la prelazione.

Certo – infatti – che la clausola contrattuale in questione faceva riferimento all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto ai, sensi di legge e certo, altresì, come osservato sopra, che la condizione risolutiva della aggiudicazione poteva dirsi realizzata solo una volta verificatisi tutti gli adempimenti voluti dalla legge e, quindi, solo dopo il pagamento del prezzo nei termini fissati dalla stessa legge (atteso che in assenza di tale pagamento il prelazionante decade dal diritto) è palese che è totalmente irrilevante la opinione – soggettiva – del comune (e anche dello stesso prelazionante) quanto al contenuto della clausola (e in ordine, quindi alla tempestività, f o meno, del pagamento del corrispettivo da parte della S.).

6. Con il terzo motivo anche esso condiviso e fatto proprio dal ricorrente incidentale Comune di Fermo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata denunziando violazione di legge ed in particolare violazione dell’art. 2644 c.c., e delle regole e principi di diritto relativi alla soluzione dei conflitti tra titolo di acquisto dello stesso bene dallo stesso autore.

Si osserva, infatti, che l’immobile era stato alienato a essa concludente con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., effettuata dalle controparti ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 2.

7. Il motivo è manifestamente infondato.

Alla luce delle considerazioni svolte sopra, infatti:

– l’atto notarile di vendita dei terreni per cui è controversia 3 luglio 1992, intervenuto tra il Comune e la S. ben lungi dall’essere totalmente scollegato dalla prelazione, come del tutto apoditticamente si invoca da parte della ricorrente principale è stato l’atto conclusivo della esercitata prelazione da parte della S.;

– detto atto in quanto concluso in violazione delle norme sulla prelazione agraria è nullo per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere da chiunque ex art. 1421 c.c., e, in particolare, dalla T. e suoi consorti di lite, quali promittenti acquirenti di quel fondo.

E’ di palmare evidenza, pertanto, la irrilevanza al fine del decidere della anteriorità della trascrizione dell’atto impugnato per nullità, rispetto alla data in cui è stata trascritta la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c..

In altri termini, la T. e i suoi consorti di lite, “terzi” rispetto alla compravendita intervenuta tra il comune di Fermo e la S., potevano agire per la declaratoria della nullità tale compravendita dimostrando un proprio “interesse” all’esito della lite a norma dell’ art. 1421 c.c..

Avendo gli attori in primo grado dimostrato tale “interesse” a mezzo la produzione dell’atto di aggiudicazione 22 giugno 1991 è palese che è irrilevante qualsiasi indagine circa la data in cui è stata trascritta la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla T. (specie tenuto presente, altresì, che destinatario di una tale domanda non è – come pare ritenga la difesa della ricorrente principale – la S., ma solo ed esclusivamente il Comune di Fermo).

8. Con il quarto motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata denunziando: violazione di legge ed in particolare violazione dell’art. 2932 c.c., per un duplice concomitante profilo, omesso esame ovvero omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio, motivazione contraddittoria.

9. La censura è inammissibile.

Per carenza di interesse.

Come osservato sopra la T. e gli altri, consorti di lite hanno spiegato due – distinte – domande:

– una prima ex art. 1418 c.c., diretta a sentir dichiarare la nullità dell’atto notarile 3 luglio 1992 intervenuto tra il comune di Fermo (venditore) e la S. (acquirente), avente a oggetto i terreni meglio descritti negli atti di causa;

– una seconda, ex art. 2932 c.c., perchè fosse emessa sentenza che tenesse luogo dell’atto notarile di trasferimento di quegli stessi terreni in favore essi concludenti, in attuazione del verbale di aggiudicazione.

Certo quanto sopra è evidente la assoluta estraneità, rispetto a questa seconda domanda, della S. e di conseguenza, l’impossibilità, per la stessa di censurare la sentenza impugnata per un capo rispetto al quale non solo non ha assunto la qualità di parte, ma prospettando censure prive di alcuna utilità per essa concludente.

Accertato, infatti, che il contratto di acquisto posto in essere dalla S., è nullo, è evidente come sia assolutamente irrilevante, per questa ultima, l’eventuale accoglimento (o il rigetto) della domanda ex art. 2932 c.c. (certo essendo che anche nell’ipotesi dovesse pervenirsi alla conclusione della infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., non per questo la S. diverrà proprietaria dei terreni in questione, essendo, allo scopo, indispensabile la stipulazione di un nuovo contratto.

10. In realtà, legittimato a censurare la sentenza impugnata nella parte de qua (cioè nella parte in cui ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c.) era esclusivamente il Comune di Fermo.

Questo ultimo peraltro, dopo avere trascritto, nel proprio ricorso incidentale la intitolazione del quarto motivo del ricorso principale espone: la difesa del comune di Fermo ritiene di condividere le argomentazioni esposte a sostegno del motivo dell’avversario ricorso nelle sue molteplici articolazioni. Detto motivo deve intendersi quindi riproposto anche con il presente controricorso per gli stessi profili dedotti dal ricorrente principale.

11. Certo quanto sopra è evidente la inammissibilità del motivo proposto dal comune di Fermo, per la sua non conformità al modello di cui all’art. 366 c.p.c., certo che manca totalmente una parte dedicata alla indicazione dei motivi per i quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata.

Nè al riguardo può ritenersi sufficiente il mero rinvio – per relationem – al contenuto del ricorso di altra parte (cfr. Cass. 29 novembre 2006, n. 25363; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501).

12. Come accennato in parte espositiva la S., con riferimento alla eventualità fosse stata accolta la domanda della T. ha formulato, nei confronti del comune di Fermo domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla dichiarata inefficacia della compravendita.

Tale domanda è stata rigettata sia del primo giudice che da quello di appello.

13. Con il quinto, e ultimo, motivo la ricorrente principale censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando “violazione di legge ed in particolare violazione o falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. Motivazione inesistente o insufficiente”.

Riassunti gli argomenti esposti dalla corte (dalla pagine 34 alla pagina 36 della sentenza) a fondamento del rigetto del settimo motivo di appello la ricorrente principale, testualmente osserva: “un tale modo di argomentare espone la sentenza della corte alla censura di violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. ovvero si sostanzia in una parvenza di motivazione o in motivazione insufficiente, perchè ciò che si era chiesto alla corte di accertare era se il concreto comportamento posto in essere dal comune con l’invio della diffida al pagamento era di per sè contrario a buona fede e cioè di un basilare canone di solidarietà. Rispetto a ciò, il dire che il termine era già scaduto non risponde al quesito perchè proprio del comportamento consistente nel formulare diffide a termini scaduti la corte di sarebbe dovuta occupare”.

14. La censura è inammissibile.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

14. 1. Sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – nella parte, cioè in cui si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. da parte dei giudici di secondo grado si osserva che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952;

Cass. 5 giugno 2007, n. 13065; Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza, di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 26 giugno 2007, n. 14572; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108;

Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659;

Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

14.2. Quanto, ancora, alla denunziata motivazione “inesistente” o “insufficiente”, a prescindere da ogni altra considerazioni (cioè che non esiste non può essere, contemporaneamente, o alternativamente, insufficiente) la censura è manifestamente inammissibile posto che sollecita in contrasto con quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, anche nella eventualità in cui si denunzia un vizio di motivazione sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, una nuova valutazione delle risultanze di causa.

La stessa, inoltre, appare – altresì – totalmente infondata avendo i giudici del merito adeguatamente esposto le ragioni per cui non poteva dichiararsi alcuna responsabilità del comune per avere diffidato la S. al versamento dell’intero prezzo, atteso, da un lato, che derivando la invalidità del contratto da una condotta posta in essere dalla stessa S. quest’ultima non poteva non essere consapevole della invalidità del contratto che andava a stipulare, dall’altro che “del tutto generiche sono le affermazioni dell’appellante S. in ordine a una precedente complessiva condotta del comune, di cui la diffida avrebbe costituito il coronamento, idoneo a ingenerare tale convinzione” (quanto al raggiungimento di un valido accordo derogatorio in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo).

15. Come riferito in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile la domanda di riscatto proposta dallo S.I. perchè al momento del suo intervento da oltre un anno era già perfezionata la vendita tra il comune di Fermo e la S..

16. Lo S.I. censura la sentenza impugnata nella parte de qua denunziando, con il primo motivo, “violazione e falsa applicazione L. n. 590 del 1965, art. 8 ed L. n. 817 del 1971, art. 7, sotto il profilo dell’erronea dichiarazione di decadenza del coltivatore diretto confinante dal diritto di riscatto in relazione alla trascrizione del contratto dichiarato nullo”.

A differenza dalla S. alla quale è stata offerta la prelazione – si osserva – lo S.I. è stato del tutto ignorato quale coltivatore diretto confinante e possessore dei requisiti in misura tale da dovere essere lui, semmai preferito alla S. G. stessa.

Il suo intendo di acquisto, ai sensi della normativa sulla prelazione agraria, a quel momento si era rivolto nei confronti dell’atto che risultava trascritto e non poteva essere diversamente, in assenza di qual-siasi comunicazione o notificazione del preliminare da parte dell’ente alienante.

E’ ovvio – conclude il ricorrente – che la sua azione, pur intempestiva con riferito al rogito comune – S.G. non può ritenersi affetta da decadenza una volta che quel rogito sia giudizialmente privato di qualsiasi effetto giuridico e neppure è immaginabile una sanzione di decadenza rispetto alla vendita in favore degli aggiudicatari sconosciuti al confinante S.I. al quale nessuna comunicazione o notificazione era stata fatta.

17. Il motivo è infondato.

La sentenza gravata, infatti, ha applicato – al caso di specie – un principio giurisprudenziale già espresso in molteplici occasioni da parte di questa Corte regolatrice.

In particolare deve ribadirsi che la tutela concessa dal legislatore all’affittuario del fondo rustico, come al proprietario di un fondo confinante a quello in vendita, al quale il comportamento del venditore abbia impedito di concretamente avvalersi del diritto di prelazione, consiste fondamentalmente nell’esercizio del diritto di riscatto, mentre le altre azioni (di nullità, dichiarazione di inefficacia, simulazione) sono dallo stesso esperibili in quanto funzionalmente collegate ad un contemporaneo esercizio dell’azione di riscatto, con la conseguenza che il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del contratto previsto per tale azione non può ritenersi spostato, nel suo decorso, dal. previo esperimento di una delle altre azioni, comportando un indefinito prolungamento di quel termine, con pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici (Cass. 13 maggio 1999, n. 4758; Cass. 11 novembre 1988, n. 6089; Cass. 15 luglio 1982, n. 4155).

E’ evidente, pertanto, certo che nella specie il contratto intervenuto tra il comune di Fermo e la S.G. è stato trascritto il 6 luglio 1992 e pacifico che lo S.I. ha esercitato l’azione di riscatto con l’atto di intervento (nel giudizio promosso dalla T. per sentir dichiarare la nullità della detta vendita trascritta il 6 luglio 1992) 6 settembre 1993 che lo stesso è decaduto dal diritto di riscatto esercitato, senza che possa invocare che in esito a quel giudizio e per effetto dell’accertata nullità di quella vendita in realtà l’immobile non è mai uscito dal patrimonio dell’ente venditore e, di conseguenza, come proprietario di un terreno confinante a quello in vendita, l’azione deve ritenersi tempestiva.

Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva – per completezza di esposizione – che nella specie il diritto di prelazione dello S.I. come del resto precisato nello stesso ricorso di quest’ultimo non è sorto a seguito dell’atto di vendita (OMISSIS), trascritto il successivo 6 luglio, tra il comune di Fermo e la S., ma per effetto dell’atto di aggiudicazione – 22 giugno 1991, espressamente subordinata all’esercizio di prelazione da parte degli aventi diritto.

La circostanza che tale atto non sia stato portato a conoscenza dello S.I. ha impedito a costui di esercitare la prelazione (diversamente da quanto avvenuto nei rapporti con la S.), e lo ha legittimato – di conseguenza – a esercitare il riscatto.

Atteso che in data 29 giugno 1992 la T. e gli altri suoi consorti di lite hanno trascritto la domanda introduttiva del giudizio nei confronti, oltre che della S. anche del comune di Fermo invocando appunto una sentenza che tenesse luogo dell’atto di vendita non concluso invocando la aggiudicazione del 22 giugno 1991, è palese che – eventualmente – lo S.I. doveva esercitare il riscatto entro un anno dalla trascrizione di tale atto.

Tenuto presente, per contro, che il riscatto è stato esercitato tardivamente anche rispetto a tale trascrizione è palese che del tutto correttamente i giudici del merito hanno dichiarato lo S. I. decaduto dal riscatto.

18. Al rigetto del primo motivo segue la declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del secondo motivo del ricorso dello S.I..

Con tale motivo, in particolare, si denunzia la sentenza impugnata per avere la stessa dichiarato che lo S.I., non aveva provato, nè offerto di provare, l’ulteriore condizioni per l’insorgenza del diritto di prelazione o riscatto costituita dalla mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente.

Posto che la sentenza impugnata, quanto al rigetto delle domande dello S.I., si fonda su due autonome rationes decidendi e accerto che è stata ritenuta corretta la prima delle dette rationes (sindacata con il primo motivo di cui si è dimostrata la infondatezza) è palese che anche nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento del secondo motivo di ricorso ora in esame non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe ferma in base alla ratio decidendi ritenuta corretta e che, di conseguenza, come anticipato, tale secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 19 novembre 2007, n. 23931; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

19. Con il terzo, e ultimo, motivo lo S.I. censura la sentenza impugnata, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna dello S.I. in favore degli attori aggiudicatari.

Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto”.

20. La deduzione è manifestamente infondata. Giusta la letterale formulazione di cui all’art. 91 c.p.c. – da cui totalmente prescinde la difesa dello S.I. – il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.

Certo quanto sopra, non controverso che i giudici del merito hanno accertato che lo S.I. aveva agito in giudizio facendo valere una pretesa risultata assolutamente infondata, essendo decaduto dal diritto esercitato, e che quindi lo stesso era risultato soccombente è palese che non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione dell’art 91 c.p.c..

La censura in esame, infine, si osserva, è priva di qualsiasi fondamento anche nella parte in cui assume che esso concludente non può considerarsi soccombente nei confronti degli aggiudicatari avendo configurato il proprio intervento come adesivo alle domande intese alla decadenza della S..

E’ sufficiente, al riguardo, considerare che lo S.I. tendeva a essere riconosciuto esclusivo proprietario del fondo per cui è controversia in sostituzione non solo della S.I. ma anche degli aggiudicatari.

Essendo, per contro, rimasta accertata la totale infondatezza di una tale pretesa è evidente che correttamente i giudici del merito hanno posto anche a suo carico le spese di lite (in puntuale applicazione del precetto di cui all’art. 97 c.p.c.).

21. Al rigetto dei vari ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della T. e suoi consorti di lite, liquidate come in dispositivo.

Sussistono giusti motivi di compensazione nei rapporti tra i vari ricorrenti mentre nessun provvedimento quanto alle spese di lite deve adottarsi nei confronti degli intervenienti.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta;

dichiara inammissibile l’intervento di B.E., B. G. e BR.Gi.;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di T.A.G. e dei suoi consorti di lite, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 7.000,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge;

compensa le spese tra i ricorrenti:

nulla sulle spese nei rapporti con gli intervenienti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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