Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11374 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13245-2014 proposto da:

SASHA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1025/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 112/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Sasha s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’ Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale erano stati richiesti contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS e relative sanzioni.

2. La Corte territoriale riteneva che il diritto ai contributi non si fosse prescritto e che la contribuzione fosse dovuta, atteso che vi era la prova che i lavoratori avessero reso prestazioni ausiliarie (acconciatura e trucco) finalizzate allo spettacolo artistico.

3.11 ricorso è affidato a due motivi, cui l’INPS, successore di ENPALS, ha resistito con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. come primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n 335 del 1995, art. 3 e l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il motivo attinge la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che, essendo i contributi più risalenti dovuti a far data dal 16/7/2001, la prescrizione sarebbe stata interrotta con la notifica del verbale ispettivo del 15/7/2006; sostiene la ricorrente che tale conclusione non potrebbe valere per la fattura numero 6 del 2001, relativa a B.C., che data ad epoca anteriore al 1.6.2001.

5. Il motivo è inammissibile.

Deve ribadirsi che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi (così da ultimo, in materia di contributi agricoli, Cass. n. 2432 del 29/01/2019). La Corte territoriale ha collocato tale termine con riferimento a tutte le fatture, e quindi anche alla n. 6 del 2001, oggetto del motivo, in data successiva al 16/7/2001.

6. Il primo motivo di ricorso, piuttosto che censurare l’interpretazione o l’applicazione delle norme appropriate alla fattispecie, formula una critica alla valutazione che il giudice di merito ha effettuato del contenuto del documento, ed è dunque inammissibile, esorbitando dai limiti delineati dal testo attuale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle questa Corte nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e successive conformi.

7. Esso peraltro viola la prescrizione di tassatività e specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, neppure indicando quale sarebbe la data di scadenza del versamento dei contributi dalla quale, nella sua prospettazione, occorreva far decorrere la relativa prescrizione.

8. Come secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2892 del 2002, del D.M. 15 marzo 2005, del D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, degli artt. 111 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il motivo attinge la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto che la contribuzione sia dovuta trattandosi di personale che ha reso prestazioni ausiliarie per acconciatura e trucco di un’attrice, finalizzate allo spettacolo artistico. La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che la società di cui si tratta non ha come oggetto sociale lo spettacolo, ma l’assistenza contrattuale all’artista, sì che nel caso il rapporto non corre fra artista e lavoratore, ma fra società e prestatore d’opera. Occorreva pertanto verificare se nel caso le prestazioni fossero state rese nell’ambito dello spettacolo o in ambiti diversi, considerato che le prestazioni di cui alle fatture non hanno collegamento per la quasi totalità con gli spettacoli cui ha partecipato l’attrice suddetta.

9. Anche tale motivo dev’essere disatteso.

La valutazione compiuta dal giudice del merito è conforme all’orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che i lavoratori, indicati nel medesimo D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, che hanno qualifiche professionali generiche, vanno qualificati a fini previdenziali come i lavoratori del primo gruppo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell’azienda, quando la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo, con la conseguenza che il giudice di merito deve verificare in tali casi se l’attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all’attività di spettacolo svolta dai primi o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato (cfr. Cass. 4 luglio 2008 n. 18493, Cass. 15 ottobre 2014 n. 21829). In definitiva, compete al giudice di merito verificare in tali casi se l’attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all’attività di spettacolo o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato.

10. La Corte territoriale ha riferito che nelle fatture dei truccatori e parrucchieri (categorie previste dal n. 14 dell’art. 3 del D.Lgs. citato) si parlava di prestazione rese “..nella trasmissione televisiva…” e da ciò ha tratto l’attinenza allo spettacolo.

11. Il motivo, che risulta quindi infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice del merito, è poi inammissibile nella parte in cui critica la ricostruzione fattuale sulla base della quale questi ha ritenuto che la prestazione fosse relativa a spettacolo rivolto al pubblico, riproponendo l’esame di circostanze di fatto che sono già state valutate dal giudice di merito, al di là dei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Esse vanno riferite alle sole fasi di studio e decisoria, in assenza della notifica del controricorso e di tempestiva riattivazione del relativo procedimento notificatorio, avendo questa Corte ribadito in più occasioni che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (v. da ultimo Cass. n. 20700 del 09/08/2018, Cass. S. U. n. 14594 del 15/07/2016 e, ancor prima, Cass. Sez. U. n. 17352 del 24/07/2009), sicchè neppure può darsi seguito alla richiesta di rimessione in termini formulata nella memoria del 9.1.2020, considerato che l’esito negativo della prima notifica per l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario è del 23.6.2014.

15. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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