Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11374 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2075/2006 proposto da:

L.L., ved. S.T., (OMISSIS), S.

D., C.L., C.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAPITINZANO 24, presso lo studio

dell’avvocato DE MEIS MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DE MEIS Libero giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OPERA PER LE CHIESE EVANGELICHE METODISTE ITALIA OPCEMI,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Past.

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO Antonio, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ZST CVASA MATERNA, SEZIONE MONDIALE COMTO RAPPRESENTANTI CHIESA

METODISTA UNITA GENERALE BOARD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 7/01/2005, depositata il

01/02/2005; R.G.N. 1879/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’1 febbraio 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame proposto da C.L., L.L., S.D. e C.C. contro la decisione del Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Portici- del 6 febbraio 2004, che aveva dichiarato risolto il contratto di comodato dell’appartamento sito al primo piano del complesso immobiliare sito in (OMISSIS) di proprietà dell’Opera per le Chiese evangeliche metodiste in Italia (d’ora in poi OPCEMI), destinato ad abitazione del direttore dell’Istituto Casa Materna, cui era stato il predetto complesso concesso in uso al fine di curare ed assistere i bambini in stato di bisogno.

Avverso la decisione di appello sopra indicata insorgono gli appellanti con il presente ricorso affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la OPCEMI. Non ha svolta attività difensiva l’Istituto Casa Materna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., comma 1, artt. 1158 e 2697 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3 -, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione delle risultanze istruttorie e delle prove addotte dagli appellanti – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello ha affermato, erroneamente, che la prova del godimento del bene, ovvero di avere abitato l’appartamento per lungo periodo, non implica che sia stato esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà, per cui essi non lo avrebbero usucapito, per cui, seppure non fosse stata acquisita la prova dell’esistenza del contratto di comodato, ugualmente essi appellanti non avrebbero potuto vantare alcun titolo giuridico per la permanenza dell’immobile che i medesimi avrebbero goduto solo in virtù dei ruoli esercitati nell’ambito dell’Istituto e delle benemerenze comunque acquisite dai loro danti causa (p. 9 ricorso).

2. – Va premesso, in linea di diritto, che il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquisire il possesso ad usucapionem senza prima aver mutato, mediante una interversio possessionis la sua detenzione in possesso (per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore) (Cass. n. 3811/95; Cass. n. 24222/09).

Nella ipotesi, come quella in esame, dedotta dall’attuale resistente sin dall’atto introduttivo, di comodato di un alloggio ad uso abitativo, il comodato costituisce detenzione e non possesso ad usucapionem in favore del terzo comodatario quanto dei suoi familiari conviventi (Cass. n. 7923/92).

Ne consegue che, applicando questi principi al caso di specie, a fronte della richiesta risoluzione del comodato, la linea difensiva degli attuali ricorrenti, secondo la quale essi avrebbero usucapito il bene, avrebbe dovuto dispiegarsi nel provare non solo il mero potere di fatto, bensì la intervenuta interversione del possesso.

In punto di fatto, va detto che tutto ciò non è stato rinvenuto dal giudice dell’appello, il quale ha valutato tutte le circostanze acquisite sia attraverso l’esame delle prove documentali che testimoniali, per dedurne che gli attuali ricorrenti non avevano provato la sussistenza degli elementi costituenti la usucapione, ossia il corpus e l’animus rem sibi habendi.

Quest’ultimo è stato escluso dal giudice dell’appello con una motivazione logica e appagante sotto il profilo giuridico.

Al riguardo, va precisato che il motivo anche lì dove viene proposto sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sembra volto ad offrire una critica motivazionale circa la omessa valutazione di elementi decisivi o di omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed, in merito ad esso, va detto quanto segue.

Il giudice dell’appello ha ritenuto sussistere una “relazione strumentale di asservimento funzionale dell’intero complesso immobiliare affidato a Casa Materna, ivi compresa l’unità abitativa oggetto della controversia” (p. 10 sentenza impugnata), per cui risulta confermato che l’appartamento è stato goduto “non con animo domini, ma soltanto in virtù dei ruoli esercitati dai loro danti causa nell’ambito dell’Istituto e delle benemerenze, comunque, acquisite dai loro danti causa, da altri componenti ed anche da alcuni di essi”, così come confermato in tempi non sospetti dalle dichiarazioni rese dagli stessi in più occasioni nel corso di alcune riunioni degli organi dell’Istituto (p. 11 sentenza impugnata).

Al riguardo, vengono richiamati il verbale dell’11-12 giugno 1993, quello del 19 maggio 1994 del Comitato esecutivo di Casa Materna, presenti il C.L. e S.S., da cui si evidenziava che essi si dichiaravano “sostanzialmente semplici fruitori dell’appartamento ed ammettevano che la protrazione da parte loro dell’uso dell’appartamento era stata sino a quel momento ed era ancora del tutto precaria, perchè subordinata alla volontà dell’ente” (p. 12 sentenza impugnata).

I documenti prodotti e la condotta del C. e della S. sono stati poi valutati anche con riferimento al teste Rev. V.E. R. e alle vicende, per così dire, familiari dei S.- C., nonchè alla mancanza di altri documenti utili (nel fascicolo degli appellanti vi sono solo dei certificati di residenza anagrafica di ciascuno di essi) e all’esito delle altre testimonianze, che non sono state in grado di evidenziare circostanze rivelatrici di un possesso giuridicamente rilevante (p. 14 sentenza impugnata).

Peraltro, il giudice dell’appello evidenzia in linea di diritto gli elementi indispensabili alla sussistenza della dedotta usucapione e, dopo aver esaminato le domande contrapposte delle parti, afferma che i S.- C. “nel negare il legame funzioni di direttore- assegnazione gratuita dell’appartamento non deducono l’esistenza di un altro titolo obbligatorio, diverso dal comodato prospettato in via principale dalle ricorrenti, ma sostengono di essere legittimati ad occupare definitivamente l’immobile in quanto proprietari divenuti tali in virtù dell’acquisto per usucapione ventennale” (p. 10 sentenza impugnata).

Ne consegue che, in virtù di tale argomentazione, che sfugge per la sua logicità ad ogni censura, il motivo va disatteso.

3. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., comma 1, art. 1158 c.c. – art. 360 c.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello sarebbe incorso in un ulteriore errore, avendo ritenuto che oltre i noti requisiti del possesso ad usucapionem avrebbe aggiunto anche l’elemento dell’animus rem sibi habendi, ovvero l’intento del possessore di pervenire all’acquisto per usucapione della cosa posseduta, del tutto estraneo all’ambito di quanto richiesto ai fini dell’acquisto medesimo (p. 17 ricorso).

Anche questo motivo va disatteso.

Infatti, se è vero che l’animus possidendi non viene meno per effetto della consapevolezza che il possessore abbia dell’esistenza di un diritto altrui, è, altresì, vero che il giudice dell’appello, per quanto dianzi trascritto della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso in capo ai ricorrenti questo animus, nel momento in cui ha ritenuto, sulla base delle prove in atti e delle circostanze evidenziatesi nel corso del giudizio, come le dichiarazioni di L.L. nel corso del suo libero interrogatorio in primo grado (p. 14 sentenza impugnata), nonchè quelle del Rev. V.E. “il più informato di tutta la vicenda” (p. 13 sentenza impugnata), che i lavori aggiuntivi e/o migliorativi dell’appartamento occupato dai C.- S. furono “decisi e pagati dal Comitato generale della Casa Materna…anche grazie alla raccolta di danaro fatta dalle comunità svizzera e tedesca” e “neppure è contestato che anche alcune delle principali utenze domestiche sono state pagate non dagli occupanti ma da Casa Materna (p. 14-15 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma per la peculiarità della vicenda, particolarmente complessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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