Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11374 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13652-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOCENTRO SRL, EQUITALIA PRAGMA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 958/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Autocentro srl ed Equitalia Pragma spa (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 958/28/2015, depositata in data 4/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, in forza, in particolare, del recupero di un credito d’imposta per incremento occupazionale L. n. 388 del 2000, ex art. 7, utilizzato in compensazione, non correttamente, – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso de contribuente.

I giudici d’appello hanno accolto il gravarne dell’Ufficio con riguardo alle somme iscritte a ruolo a titolo di IRAP, IVA e ritenute alla fonte, dichiarate dovute dalla stessa contribuente e non versate in tutto o in parte, mentre lo hanno respinto, con riguardo alle somme iscritte a ruolo a tutolo di credito d’imposta, rilevando che la contestazione dell’Ufficio (mancata indicazione della fruizione del credito d’imposta ne Modello Unico relativo all’anno 2004, nei quadro RU) non era fondata, non essendo sanzionata con la decadenza dell’agevolazione fiscale l’omessa indicazione in dichiarazione del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7, e stante l’emendabilità della dichiarazione anche in sede giudiziaria.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, non essendo ammissibile l’utilizzo di un credito d’imposta in compensazione, in assenza dell’esposizione di detto credito in sede dichiarativa, e non potendo essere la dichiarazione corretta oltre il decorso dei termini stabili dall’art. 2, comma 8 bis citato.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte (Cass. 22443/2015) ha già affermato che “in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, sia circoscritto al fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica”.

Inoltre, questa Corte a S.U. (Cass. 13378/2016) ha di recente chiarito che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

In sostanza, a fronte dell’errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di opporsi, in sede contenziosa, nella specie di impugnazione di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La sentenza della C.T.R. non è pertanto pienamente conforme a detti principi di diritto, dovendo essere valutata, nei giudizio di merito, non essendo ammissibile la compensazione dei credito ed essendo legittima l’iscrizione a ruolo, l’effettiva sussistenza del credito.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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