Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11373 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CACCIOTTOLI

GUIDO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti dr.ssa

M.R. e dr. R.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 12/07/2006, depositata il

16/08/2006; R.G.N. 570/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato PERSICHELLI CESARE;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 1999, la RAS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste, il B. per sentirlo condannare al pagamento di tre miliardi di lire a titolo di rivalsa, avendo la compagnia assicuratrice risarcito i danneggiati da un sinistro cagionato dalla vettura assicurata, alla cui guida era il figlio di B., nei confronti del quale era stato accertato uno stato di ebbrezza alcolica.

A sostegno della domanda, la attrice (che tra l’altro aveva richiesto ed ottenuto prima della notifica dell’atto di citazione un sequestro conservativo sui beni del B.) richiamava la clausola n. 2 della polizza assicurativa che prevedeva la rivalsa dell’assicuratore in caso di guida del veicolo associato da conducente in stato di ebbrezza. Il convenuto B.D. si era costituito in giudizio contestando le pretese dell’attrice siccome fondate su clausola nulla ed inefficace, ex art. 1469 bis c.c., in quanto determinante un forte squilibrio fra i diritti e i doveri delle parti contrattuali per comportamenti colposi posti in essere da persona diversa dal contraente. La decisione del Tribunale era impugnata in via principale dalla RAS, ed in via incidentale dal B., sul punto relativo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Con sentenza 12 luglio- 16 agosto 2006, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello incidentale proposto da B.D. avverso la decisione del locale Tribunale n. 1073 del 2004 ed, in parziale accoglimento dell’appello principale della RAS s.p.a., accoglieva la domanda di rivalsa proposta dalla RAS nei confronti del B., che condannava al pagamento della somma capitale di Euro 1.163.172,06 oltre interessi legali dalla domanda. La Corte territoriale rilevava che il primo giudice era partito da una premessa non corretta e cioè che la clausola n. 2 della polizza avesse natura vessatoria, mentre la stessa – in effetti – era volta esclusivamente a delimitare l’oggetto del rischio assicurato (e pertanto non aveva carattere vessatorio).

Una semplice lettura del testo della clausola consentiva di escludere il carattere vessatorio della norma contrattuale, ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., comma 2.

Con quella clausola, e con quella precedente, le parti avevano voluto semplicemente determinare l’oggetto del contratto e cioè le qualità minime – oggettive e soggettive – che il veicolo assicurato doveva avere per essere garantito, salva la responsabilità ex lege, nei confronti del danneggiato che era l’ipotesi regolata dalla giurisprudenza di legittimità citata dall’appellato, del tutto estranea all’oggetto di lite.

Sulle base di tali considerazioni, la Corte territoriale concludeva che l’accordo delle parti, nel caso di specie, era volto a delimitare l’oggetto del rischio e cioè la circolazione normale del veicolo, non a ridurre l’ambito obiettivo di responsabilità dell’assicuratore perchè nel contratto vengono circoscritti i limiti della copertura assicurativa con l’esclusione di specifici casi di circolazione anormale, fra cui quello che si è in concreto verificato con conducente – non importa chi fosse perchè di sicuro in assenza di opposizione dell’assicurato – alla guida in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata.

Avverso tale decisione, il B. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi.

Resiste la RAS con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il riconoscimento della vessatorietà della clausola costituiva non già il presupposto della decisione di primo grado, ma piuttosto la conclusione alla quale il ragionamento del primo giudice era pervenuto. Infatti, applicando la clausola di rivalsa secondo la interpretazione datane dalla Corte territoriale si sarebbe venuta a “determinare un pesante squilibrio dai danni dell’assicurato”.

Infatti, quest’ultimo verrebbe ad essere assoggettato ad “una inaccettabile compressione di una facoltà legittima, quella di concedere liberamente in uso i propri beni ai terzi, direttamente correlata al diritto di proprietà, anche costituzionalmente assistito”.

Con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c., dovrebbe necessariamente concludersi per la vessatorietà della clausola, così come sostenuto dal B. nel corso di entrambi i gradi del giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 5). I giudici di appello avevano erroneamente applicato alla fattispecie astratta delle “clausole determinative dell’oggetto contrattuale” la medesima disciplina che il legislatore – attraverso la norma di cui al terzo comma dello stesso art. 1469 ter c.c. – ha predisposto limitatamente alle clausole “riproduttive di disposizioni di legge” clausole, queste, per le quali la esclusione della vessatorietà si impone come conseguenza diretta della analogia che sussiste fra il contenuto di una clausola coinvolgente gli interessi del consumatore, da un lato, ed il contenuto di una norma di legge, dall’altro. Analogia il cui accertamento è reso possibile da una semplice verifica della “portata letterale” della disposizioni contrattuale.

In tale prospettiva, ad avviso del ricorrente, doveva necessariamente concludersi che la clausola n. 2 della polizza assicurativa costituiva abusiva “limitazione della responsabilità” unilateralmente imposta, e non già mera “determinazione dell’oggetto contrattuale” in senso riduttivo.

Tra l’altro, nell’applicare il comma secondo dell’art. 1469 ter c.c. al caso di specie, la Corte territoriale aveva collegato il presupposto per l’esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore ad una condotta posta in essere – non dallo stesso assicurato – ma da una terza persona, sul cui comportamento in effetti l’assicurato non aveva alcuna possibilità di interferenza.

In altre parole, la persona assicurata non aveva alcuna possibilità di controllare la permanente sobrietà del conducente dell’autovettura.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1469 bis c.c., commi 1 e 2.

Il B. aveva affidato la propria autovettura al figlio Da., confidando che egli fosse in condizioni ottimali ai fini di una corretta conduzione dell’autoveicolo: tale circostanza non era mai stata contestata dalla RAS. Da tale premessa derivava la assenza di un qualsiasi nesso di causalità fra la condotta tenuta dal ricorrente e l’evento dal quale traeva origine la domanda di rivalsa avanzata dalla RAS. I giudici di appello non avevano considerato che la interpretazione della clausola dagli stessi offerta determinava un inevitabile squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, unilateralmente predisposto dall’assicuratore, rendendo la clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., comma 1, con lesione in danno del consumatore, della esigenza di salvaguardare la buona fede contrattuale.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La circostanza che la RAS avesse richiesto la doppia sottoscrizione della clausola, da parte dell’assicurato, costituiva – da sè sola – un preciso elemento presuntivo della vessatorietà della clausola.

I giudici di appello aveva trascurato tale circostanza, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Non poteva essere affermato – come pure aveva sostenuto in maniera semplicistica la difesa della RAS – che questa ultima, in tal modo, avesse inteso solamente garantirsi da una verosimile eccezione di vessatorietà, conferendo alla clausola in questione il requisito previsto dalla norma di cui all’art. 1321 c.c., comma 2.

In tal modo, invece, la compagnia di assicurazione aveva inteso attribuire un requisito di validità ad una pattuizione comportante una unilaterale limitazione di responsabilità e non già una concorde determinazione dell’oggetto del rischio assicurato.

La volontà (espressa) della RAS di attribuire a detta clausola il significato e la portata di una clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. risultava documentalmente e dunque la decisione dei giudici di appello che la aveva ricondotta alla fattispecie della clausole determinative dell’oggetto del contratto, di cui all’art. 1469 ter c.c., comma 2, doveva essere cassata anche sotto tale profilo.

Osserva il Collegio: i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

I motivi non possono trovare accoglimento.

Va ribadita la tradizionale distinzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, tra clausole limitative della responsabilità e quelle che delimitano il rischio garantito.

Appartengono al primo tipo le clausole che limitano le conseguenze della colpa e dell’inadempimento o escludono il rischio garantito;

sono del secondo tipo le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa ed in una parola specificano il rischio garantito (Cass. 29/5/2006 n. 12804; 4/2/2002, n. 1430;

4/2/2002 n. 1430; 22/7/2001, n. 10290; 1/12/1998, n. 12190).

Deve poi aggiungersi che l’interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità’ se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. 27/7/2001 n. 10290, 19/4/2000, n. 5080; 28/3/1995, n. 2995).

Ciò costituisce specifica applicazione in tema di interpretazione del contratto di assicurazione di un principio generale applicabile all’interpretazione di ogni contratto.

Con riferimento al caso di specie, con motivazione adeguata e logica i giudici di appello hanno preso in esame le clausole contrattuali in contestazione ed hanno concluso che le stesse delimitavano l’oggetto del contratto di assicurazione e non potevano considerarsi limitative della responsabilità, escludendone dunque la vessatorietà.

Attraverso le stesse, infatti, venivano circoscritti i limiti della copertura assicurativa con la esclusione di specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente.

Con la clausola che prevedeva la rivalsa dell’assicuratore in caso di guida del veicolo assicurato da parte di conducente in stato di alterazione alcolica, oggettivamente accertata e non contestata, le parti avevano inteso semplicemente stabilire che il rischio assicurato riguardava un veicolo condotto da soggetto, anche diverso – come in questo caso – dalla persona dell’assicurato, in condizioni non alterate da uso di alcool (ovvero da sostanze stupefacenti).

L’argomento relativo alla doppia sottoscrizione da parte dell’assicurato – che da sola, secondo il ricorrente, varrebbe a far ritenere la natura vessatoria della clausola correttamente non è stato esaminato dalla Corte territoriale, in quanto ritenuto assorbito dalla interpretazione data alla clausola contrattuale, ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., comma 2.

Un elemento esterno all’atto, quale quello della doppia sottoscrizione, non può certo valere, da solo, a far ritenere il carattere vessatorio della clausola. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) di cui Euro 7.000,00 (settemila/00) per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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