Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11373 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17997/2006 proposto da:

M.C. (OMISSIS), G.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALDAGNO

27, presso lo studio dell’avvocato BASSO Tommaso, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUIDA GIUSEPPE giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 22019/2006 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato BOZZI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANONI PIER LUIGI

giusta delega a margine del controricorso e ricorso addentale;

– ricorrente –

contro

M.C., G.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 419/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 4/5/2005, depositata il 24/05/2005,

R.G.N. 1519/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito L’Avvocato TOMMASO BASSO;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4-24 maggio 2005 la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione del locale Tribunale del 29 giugno 2004, ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da M. C. e G.O., condannava la originaria convenuta R.M. a corrispondere la somma di Euro 1.859.24, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze. La Corte territoriale rigettava integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla R.M..

Osservavano i giudici di appello che il punto nodale della controversia riguardava la individuazione della eventuale esistenza tra le parti di un contratto di locazione.

Una volta cessata la locazione al 30 settembre 1995, a seguito di licenza per finita locazione convalidata con ordinanza 27 giugno 1985 nei confronti del conduttore R.G. (padre della R.), quest’ultimo era divenuto occupante senza titolo dell’appartamento di proprietà delle originarie attrici, sito in (OMISSIS).

Pertanto, dopo la sua morte ((OMISSIS)), doveva ritenersi che la moglie di lui, P.I., fosse a sua volta divenuta occupante senza titolo, in forza del rapporto di fatto ed autonomo con l’immobile.

Non poteva ritenersi verificata alcuna successione nella locazione in favore della moglie del R.G., non potendosi subentrare in un rapporto di fatto.

Doveva escludersi che il mero ricevimento di somme con la indicazione del titolo di “canone” – senza contestazione da parte delle locatrici – avesse determinato la rinnovazione del contratto, in mancanza della qualità di conduttrice in capo alla P..

Era, infatti, chiara la volontà delle locatrici di ritenere gli importi mensili corrisposti a titolo di indennità di occupazione.

Non poteva ricavarsi l’esistenza di una volontà di rinunciare agli effetti della intimazione e di concludere un nuovo contratto di locazione dalla semplice mancanza di atti esecutivi, protratta per alcuni anni.

Del resto, la stessa R.M. era ben consapevole della propria situazione di occupante senza titolo, come risultava dalla lettera del 18 maggio 1999.

Il 30 marzo 1999 era deceduta anche la P. ed a questo punto, la figlia di lei, R.M., aveva continuato l’occupazione.

Una volta esclusa la qualità di conduttore in capo alla P., e pertanto alla R.M., quale successore della madre – osservavano i giudici di appello – doveva concludersi che non erano invocabili nè l’art. 1591 c.c., che prevede e disciplina i danni da ritardata restituzione della cosa a carico del conduttore, nè la L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, che, a sua volta, disciplina il danno da ritardato rilascio del conduttore durante i periodi di sospensione della esecuzione.

Ciò, quanto meno, fino al (OMISSIS), epoca in cui era deceduta la madre della convenuta R.M..

La richiesta di maggiorazione ISTAT e di rimborso degli oneri accessori era anche essa inammissibile, riguardando la stessa “causa petendi” del contratto di locazione, escluso nella sentenza di appello.

Del tutto nuova, e pertanto inammissibile, era infine la prospettazione di arricchimento senza causa della R.M., per mancato pagamento degli oneri accessori.

La Corte territoriale accoglieva, peraltro, la domanda di risarcimento danni, relativamente al periodo di occupazione senza titolo (dal 31 marzo 1999 al 30 settembre 1999), sulla base delle prove che i terzi avevano offerto un canone di locazione superiore alla indennità di occupazione corrisposta dalla R.M..

Sulla differenza tra quanto ottenibile dal terzo e quanto effettivamente percepito dalle locatrici, i giudici di appello riconoscevano la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi al tasso legale, sulle somme anno per anno rivalutate (trattandosi di credito di valore).

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione le originarie attrici, M. e G., con quattro distinti motivi, illustrati da memoria.

Resiste R.M. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Appare opportuno, per evidenti ragioni di ordine logico, esaminare per primo il ricorso incidentale proposto da R.M..

Con esso la ricorrente incidentale rileva che il contratto di locazione, a suo tempo esistente con G.T., era stato rinnovato in favore della moglie, P.. La attuale ricorrente, R.M., era poi succeduta nel rapporto, dopo la morte della madre.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale non si era verificata alcuna ultrapetizione rispetto alla domanda proposta dalla R.M. nel giudizio di primo grado.

Sin dalla comparsa di costituzione 20 gennaio 2000, infatti, la R.M. aveva proposto domanda riconvenzionale, sostenendo che la madre non occupava senza titolo l’appartamento delle locatrici, ma lo conduceva in locazione, con l’esplicito assenso delle locatrici.

Del tutto giustificata era dunque la richiesta di restituzione di quanto corrisposto in più, in violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79.

Il ricorso incidentale è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha rilevato il vizio di ultrapetizione nel quale era incorso il primo giudice, osservando che il Tribunale aveva accolto una tesi neppure avanzata dalla R.M., ritenendo non la successione nel contratto, ma la rinnovazione dello stesso, che si sarebbe verificata, dopo la notifica del precetto di rilascio del maggio 1993, dapprima con la P. e poi, dopo la morte di lei, con la R.M., erede convivente.

Da tale, corretta, premessa, i giudici di appello hanno fatto discendere la reiezione della domanda riconvenzionale, intesa ad ottenere la ripetizione di quanto corrisposto in più, rispetto all’equo canone.

E’ ora possibile esaminare il ricorso principale proposto da M. e G..

Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 2907 c.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Le ricorrenti principali avevano, sin dall’atto introduttivo, proposto domanda di risarcimento per la ritardata restituzione e per la occupazione abusiva dell’immobile per tutto il periodo dall’1 ottobre 1985 sino al 3 marzo 1999 e per quello successivo sino al settembre 1999, chiamando in giudizio R.M., per il primo periodo, nella qualità di unica erede della madre, P. I., e quanto al secondo periodo, in proprio.

La Corte territoriale aveva premesso che, a seguito della convalida della licenza per finita locazione, l’ex conduttore R.G. aveva occupato senza titolo l’appartamento, fino alla morte, avvenuta il (OMISSIS). Successivamente la occupazione era continuata da parte della moglie, P.I., sino al suo decesso avvenuto il (OMISSIS), ed infine dalla figlia di lei, R. M., che aveva rilasciato l’immobile in data (OMISSIS).

Tanto premesso in punto di fatto, i giudici di appello rigettavano la domanda delle due locatrici, per il primo periodo, sulla base del rilievo che l’art. 1591 c.c. e la L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6 (per i periodi, di sospensione della esecuzione ope iudicis ed ope legis) non erano invocabili, in quanto in capo alla P. e, pertanto, anche della R.M., quale successore, mancava la qualità di conduttrici, necessaria per la applicazione delle norme.

L’art. 1591 c.c. – hanno sottolineato i giudici di appello è un criterio risarcitorio applicabile solo nei confronti di cui abbia rivestito la qualità di conduttore: esso, pertanto, non era applicabile nei confronti di chi – come appunto la R.M. – non avesse avuto la titolarità di un pregresso rapporto locatizio.

Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che la “causa pretendi” della azione proposta dalle due locatrici fosse basata solo sull’art. 1591 c.c..

Tali conclusioni sono espressamente censurate dalle ricorrenti principali, le quali deducono che, anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’occupante senza titolo, il giudice di merito ben avrebbe potuto fare riferimento al criterio dettato dalla L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, utilizzandolo come parametro di riferimento del valore locativo del bene da assumere a quantificazione monetaria del pregiudizio sofferto del locatore.

In effetti, l’applicazione diretta dell’art. 1591 c.c., era stata richiesta solo con riferimento alla obbligazione di natura contrattuale dell’ex conduttore R.G. (quindi per il primo periodo dall’ottobre 1985 all’ottobre 1986).

La motivazione adottata dai giudici di appello era da considerare comunque contraddittoria: poichè, da un lato, gli stessi giudici avevano sottolineato che era risultata chiara la volontà delle locatrici di escludere un rapporto di locazione, prima con la madre della R.M., e poi con questa ultima, dall’altro, avevano individuato la “causa petendi” della domanda risarcitoria – riferita all’intero periodo di occupazione senza titolo, come basata sull’art. 1591 c.c..

La realtà era ben diversa: infatti, le due locatrici avevano fatto riferimento all’art. 1591 c.c., solo per quanto riguarda la obbligazione posta a carico dell’ex conduttore ed avevano invece – fatto riferimento alla L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6 (anche per i periodi di occupazione da parte della moglie dell’ex conduttore) soltanto per indicare un preciso parametro del valore locativo dell’immobile dia assumere a quantificazione monetaria del pregiudizio economico subito.

Con il secondo motivo le due ricorrenti principali deducono la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1591 c.c. e della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, e dei principi generali di diritto (art. 752 c.c.) disciplinanti il trasferimento “iure ereditario” delle obbligazioni scadute e non soddisfatte dal “de cuius” al momento della avvenuta successione, nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I giudici di appello avevano – preliminarmente rilevato che il R.G., alla data del decesso, doveva considerarsi semplicemente come occupante senza titolo.

Da tale, ineccepibile, premessa, la Corte territoriale ha – tuttavia – tratto una conseguenza errata: e cioè la inapplicabilità, al caso di specie, delle disposizioni dell’art. 1591 c.c., che detta disposizioni in materia di danni da ritardata restituzione dell’immobile da parte dell’ex conduttore.

In effetti, la R.M. era stata chiamata in giudizio perchè erano state poste a suo carico tre distinte obbligazioni, alcune di natura extracontrattuale (ottobre 1986-marzo 1999 e 31 marzo 1999-30 settembre 1999) e l’altra, di natura contrattuale, originata dalla occupazione senza titolo del marito della propria madre (ottobre 1995- ottobre 1996).

Questa ultima obbligazione, quanto meno, doveva essere inquadrata nella responsabilità contrattuale, ex art. 1591 c.c..

La azione di danno per ritardata restituzione della cosa locata, di cui all’art. 1591 c.c., ha natura contrattuale, poichè trae origine dall’inadempimento dell’obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto locatizio.

Rilevano le ricorrenti principali che, nel caso di specie, la obbligazione ex art. 1591 c.c., relativa al primo periodo – gravante sull’ex conduttore – si era trasferita sulla moglie convivente che nella sua qualità di unica erede, era succeduta nella titolarità dei rapporti passivi.

Il trasferimento non aveva, tuttavia, inciso sulla natura contrattuale della obbligazione.

I giudici di appello avevano rigettato la intera domanda risarcitoria, per tutto il periodo dal 1985 al 1999 (con esclusione del periodo marzo-settembre), ritenendo erroneamente che le locatrici avessero dedotto esclusivamente una obbligazione di natura contrattuale, peraltro a carico della moglie dell’ex conduttore (anzichè di quest’ultimo).

Con il terzo motivo, le due ricorrenti principali denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 1173 e 2041 c.c., nonchè l’omesso esame e motivazione contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 (in ordine al rigetto della domanda di indennizzo per il pagamento degli oneri accessori relativi all’ultimo periodo giugno 1998-settembre 1999, nel quale la R.M. aveva continuato ad occupare senza titolo l’appartamento, dopo la morte della madre.

Osserva il Collegio:

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, per la quale (Cass., 25 febbraio 2009 n. 4484):

“Il conduttore rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all’effettivo rilascio dell’immobile, deve essere effettuata in base al D.L. n. 551 del 1988, art. 1 bis (convertito, con modif., dalla L. n. 61 del 1989), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto (ormai conclusosi) a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone” Cfr. anche per qualche riferimento Cass. S.U. 3 novembre 2009 n. 23198).

Nulla impedisce, poi, che lo stesso criterio, sopra indicato, sia adottato per la ipotesi in cui gli eredi del conduttore, dopo la sua morte, continuino ad occupare senza titolo – l’immobile locato dal loro dante causa. Il criterio di ragionevolezza più volte richiamato dalla sentenza n. 482 del 2000 della Corte Costituzionale consente di giungere a tali conclusioni.

Del tutto infondate sono poi le questioni sollevate dalla ricorrente incidentale nel controricorso:

– quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale, si rileva che la indennità da ritardata restituzione dell’immobile è sottoposta a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.);

– quanto al dedotto mutamento della domanda, correttamente i giudici di appello hanno precisato che le modificazioni apportate dalle appellanti alla richiesta relativa al periodo ottobre 1985- settembre 1999 erano conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale n, 482 del 2000, di incostituzionalità della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, e riguardavano, comunque, solo il criterio risarcitorio da adottare;

– quanto alla nullità del contratto di locazione perchè non munito di decreto di abitabilità, si tratta di questione nuova, dedotta per la prima in questa sede. Tale rilievo rende superfluo l’esame della deduzione, formulata dalle ricorrenti principali, secondo la quale per l’alloggio dato in locazione al R.G. era stata concessa sanatoria in data (OMISSIS) in quanto le opere edilizie, dirette al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, erano state da tempo eseguite, ben prima della stipulazione del contratto di locazione;

– quanto alla violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova ed al deposito di memorie non autorizzate, valgono le considerazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c., delle locatrici, anche con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il locatore può dimostrare, con ogni mezzo, la esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione ed alla possibilità di una utilizzazione;

– quanto alla violazione dell’art. 1227 c.c., per avere le locatrici accettato per molti anni il pagamento di importi con la indicazione del titolo di “canone di Locazione” senza muovere alcuna contestazione, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, per la quale la nozione di ordinaria diligenza e quella di correttezza e buona fede non può essere dilatata fino a ricomprendervi attività gravose, implicanti spese di notevole rilievo e, segnatamente, che il danneggiato non è tenuto ad adire giudizialmente contro il debitore per chiedere l’adempimento della obbligazione, nè in via cognitiva nè in via esecutiva (Cass. 27 giugno 2007 n. 14853, 29 settembre 2005 n. 19139, 29 settembre 1999 n. 10763, 14 agosto 1997 n. 7618, 14 maggio 1997 n. 4232);

– quanto alla inammissibilità e difetto di prova delle domande ex art. 2041 c.c., relative alla domanda di pagamento di oneri accessori (per Euro 1.037,27), sostenuto dalle locatrici, le locatrici hanno richiamato la documentazione in atti, sulla quale la Corte territoriale non ha preso posizione (il primo giudice aveva respinto la domanda ritenendo che non fossero stati prodotti i documenti giustificativi).

Devono essere dichiarati assorbiti gli ultimi due motivi del ricorso principale, relativi al regolamento delle spese del giudizio di appello (integralmente compensate per entrambi i gradi del giudizio, con il rigetto implicito della istanza di condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.).

Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso incidentale, accolti i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale, accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi del ricorso principale, assorbitagli altri.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA