Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11373 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 11023-2016 proposto da:

GLM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato LAURA GATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1134/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il7,4e;03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La G.L.M. srl propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze (che non resistono), avverse la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Regionale della Liguria n. 1134/05/2015, depositata in data 3/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a seguito di indagini bancarie, per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente (riconoscendo maggiori costi).

In particolare, i giudici d’appello hanno accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate” confermando integralmente l’atto impositivo, ed hanno respinto il gravame incidentale della contribuente, precisando l’irrilevanza della circostanza che “alcuni dei conti correnti oggetto di indagine fossero intestati al soci e non direttamente alla società contribuente”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente; va dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale a posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la CTR della Liguria, introdotto con ricorso proposto da contribuente nei soli confronti dell’Ufficio locale della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1,2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte Cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2. La ricorrente lamenta, con li primo motivo, l’omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo – e/o fatto rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione cd alcuni dei motivi di appello incidentale sollevati (in particolare, in ordine alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed alla violazione del divieto di doppia imposizione).

3. Il motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, occorrendo che, nel ricorso per cassazione; cfr: Cass. 329/2016: “”, ove sia denunciato un error in procedendo, siano “riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui censure sono state formulate” (Cass. 11738/2016; Cass. 19410/2015), sia perchè non viene, in ogni caso, neppure nel corpo del motivo (Cass. 25386/2015), dedotta una nullità della decisione impugnata, per omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ma soltanto un’omessa motivazione “su punto e/o fatto rilevante” (cfr. Cass. 329/2016: “L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”; Cass. 7871/2012).

3. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si lamenta violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e dell’art. 27 del TUIR, e del D.P.R. n. 630 del 1973, art. 57, sono infondati, in quanto le questioni suddette non risultano trattate dalla C.T.R., nella decisione impugnata, cosicchè non ricorre il vizio di violazione di legge denunciato.

4. Il quarto motivo, con il quale si lamenta in relazione al negatoria, presente nella decisione impugnata di un riconoscimento forfetario dei costi occulti, corrispondenti a ricavi occulti accertati, la violazione, ex art. 360 c.p.c., “n. 1″ di Circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E”, è, del pari, infondato, avendo una Circolare dell’Amministrazione finanziaria carattere meramente interno e non vincolante per terzi (Cass. 27832/2012).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto li ricorse. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, del inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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