Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11372 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BRINDISI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

On. M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 3 62, presso lo studio dell’avvocato LUSI NATHALIE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TRANE FRANCESCO giusta delega a

2010 margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE DI CAMILLO ALLEGRETTI & C SAS (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/11/2004, depositata il 12/02/2005,

R.G.N. 233/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato PASQUALE TRANE per delega dell’Avvocato FRANCESCO

TRANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12 febbraio 2005 la Corte di Appello di Lecce accoglieva l’appello proposto dalla Congregazione di Camillo Allegretti e C. S.a.s. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi, condannando il Comune a pagare la ulteriore somma (rispetto a quella gia’ liquidata dal primo giudice) di Euro 3.059.70 oltre interessi legali, a titolo di rimborso canoni di acqua e fogna relativi all’immobile condotto in locazione dal Comune per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Avverso tale decisione il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 296 e 327, degli artt. 1325, 1350, 1418, 1421 e 1422 c.c., art. 112 c.p.c., della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, comma 2 come modificata dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44 erroneita’ del presupposto di fatto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I giudici di appello avevano ritenuto tardive le eccezioni, sollevate dalla difesa del Comune di Brindisi, in ordine alla nullita’ e/o inefficacia del citato contratto di locazione per violazione delle norme del T.U. del 1934 e di nullita’ e/o inesistenza dei successivi rinnovi per carenza di forma scritta.

Ad avviso della Corte territoriale, la tardivita’ delle eccezioni discenderebbe dal fatto che le stesse erano state sollevate solo alla udienza successiva al provvedimento con il quale era stato disposto il mutamento di rito.

La rilevabilita’ di ufficio della indicata nullita’ del titolo posto a fondamento della domanda escludeva che la relativa eccezione potesse essere considerata tardiva.

In particolare, le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di appello – sottolinea il ricorrente – si ponevano in aperto contrasto con le disposizioni del Testo Unico oltre che di quelle del codice civile richiamate.

Il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 327, poi trasfuso nella L. n. 142 del 1990, art. 56 e, ora da ultimo, nell’art. 192 del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, prevedeva che i provvedimento con i quali erano approvati i contratti – o comunque autorizzate spese a carico del bilancio comunale – non potevano ritenersi validi se no, muniti della registrazione del relativo impegno di spesa.

La societa’ Congregazione Camillo Allegretti non aveva mai esibito la deliberazione con la quale sarebbe stata autorizzata la stipula del contratto e dunque non aveva fornito la prova di un valido rapporto di locazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sotto altro profilo, in riferimento alle disposizioni di legge gia’ richiamate, la erroneita’ della decisione impugnata, per non avere ritenuto la nullita’ delle successive proroghe tacite del contratto del (OMISSIS).

Alla data del 15 ottobre 1995 era cessato il rapporto di locazione instaurato dal Comune di Brindisi con la societa’ Congregazione di Camillo Allegretti e dunque destituita di ogni fondamento era la pretesa di ottenere il rimborso degli oneri accessori relativi a periodi successivi.

Non poteva, del resto, ritenersi che nel caso di specie si fosse verificato un rinnovo tacito del contratto, considerato che i contratti tra la Pubblica Amministrazione ed i privati debbono rivestire, a pena di nullita’, la forma scritta.

Le disposizioni di legge richiamate escludono chiaramente la possibilita’ di rinnovi taciti, comminandone espressamente la nullita’.

I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi sono fondati.

La volonta’ di obbligarsi di una Pubblica amministrazione non puo’ desumersi per implicito da fatti od atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali, l’atto scritto “ad substantiam”.

Pertanto nei confronti di un Comune non e’ configurabile il rinnovo tacito del contratto di locazione ne’ rileva – ai fini della formazione del contratto – un comportamento concludente, anche se protrattosi per un considerevole periodo di tempo.

Costituisce, infine, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale: “Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validita’’ di un determinato contratto, la nullita’ del contratto stesso e’ rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere – dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dall’attivita’ assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’’ coordinarsi con quello della domanda).

In una tale prospettiva, la questione relativa alla nullita’ del contratto puo’’ integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullita’, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita richiesta di declaratoria di nullita’ del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto” (Cass. 23 agosto 2006 n. 18374: nel caso di specie, questa Corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta tardiva, perche’ dedotta per la prima volta in appello, la questione di nullita’’ – invero rilevabile d’ufficio – dei contratti stipulati tra un Comune ed un privato professionista per contrasto con la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 come sostituito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, a norma del quale il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, e’ vietato, ed il divieto e’ assistito dalla sanzione di nullita’ dei contratti stipulati in violazione dello stesso).

Come nel caso deciso dalla sentenza n. 18374 del 2006 la Corte di merito ha ritenuto tardiva, perche’ dedotta in primo grado nella udienza successiva al provvedimento che disponeva la trasformazione del rito, la questione di nullita’ del contratto stipulato dal Comune con la societa’ Congregazione di Camillo Allegretti, per contrasto con le disposizioni del T.U. del 1934 richiamate, a norma delle quali il contratto ed il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione e’ vietato ed il divieto e’ assistito dalla sanzione della nullita’ dei contratti stipulati in violazione dello stesso.

In tal modo, la Corte non ha considerato che la nullita’ era rilevabile di ufficio, dal momento che sulla validita’ del contratto non vi era stata alcuna esplicita pronuncia da parte del giudice di primo grado, sulla quale potesse dirsi formato il giudicato.

Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullita’ o l’inesistenza di un contratto ex art. 1421 c.c., coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), comporta che la nullita’ puo’ essere rilevata d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attivita’ assertiva delle parti, (e se non si siano verificate preclusioni processuali), nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l’adempimento delle obbligazioni da esso derivanti: in questo senso Cass. 19 gennaio 2005 n. 1097.

L’accoglimento delle prime due censure non esime questa Corte dall’obbligo di esaminare anche quella formulata con l’ultimo mezzo di impugnazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2939 c.c..

I giudici di appello non avevano spiegato in alcun modo le ragioni per le quali era stato rigetto l’appello incidentale del Comune, – volto ad ottenere il riconoscimento che i crediti relativi alle cartelle esattoriali per i consumi di acqua relativi agli anni 1992 e 1993, dovevano considerarsi prescritti.

Osserva il ricorrente che la prescrizione di un diritto puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte direttamente interessata non la faccia valere e anche nel caso in cui la stessa parte vi abbia rinunciato.

Pertanto, la relativa eccezione avrebbe potuto essere proposta anche dal Comune, nei confronti del quale la Congregazione Camillo Allegretti aveva preteso il rimborso di un pagamento di una obbligazione, quando il relativo diritto doveva considerarsi oramai prescritto.

L’ultimo motivo e’ inammissibile, ancor prima che infondato.

I giudici di appello hanno espressamene negato l’applicabilita’ dell’art. 2939 c.c. alla ipotesi di pagamento spontaneo di debito prescritto.

Solo questa prima argomentazione e’ stata sottoposta a censura da parte dell’attuale ricorrente.

Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha escluso la applicabilita’ della prescrizione quinquennale al pagamento delle forniture di acqua, gas, energia elettrica, per le quali difetta la periodicita’ del corrispettivo, che costituiva il presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 2948 c.c..

Avverso tale seconda, autonoma, “ratio decidendi”, il ricorrente non ha proposto alcuna specifica censura: donde un ulteriore profilo di inammissibilita’ del motivo di impugnazione.

Conclusivamente i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il terzo rigettato.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procedera’ a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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