Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11372 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017), n. 11372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9829-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che a rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI
BOSCO 74, presso lo studio dell’avvocato WALTER VANADIA, che la
rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 1591/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/03/2015; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
05/04/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (spedito per la notifica a mezzo posta l’11/04/2016), affidato ad un motivo, nei confronti di M.S. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (Che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1591/28/2015, depositata in data 17/03/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, per IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando completamente la cartella di pagamento (a seguito di riforma parziale della decisione che aveva dato luogo all’iscrizione provvisoria).
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, proposto con “ricorso depositato il 17/07/2009”, oltre il termine semestrale dai deposito della sentenza, quale modificato dalla L. n. 69 del 2009.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; a ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., nonchè art. 46, comma 17, e L. n. 69 del 2009, art. 58, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere operante il nuovo termine lungo semestrale di impugnazione, introdotto con la Novella n. 69/2009, malgrado,. nella specie, il ricorso introduttivo fosse stato spedito per la notifica prima del 4/07/2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non rilevando, ai fini della litispendenza, la data di successiva costituzione in giudizio dell’appellante.
2. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, per sua tardività.
Invero, il presente giudizio è iniziato successivamente al 4/07/2009, dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, ai momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata nella specie i “6/07/2009” quale data di ricezione da parte dei destinatario Ufficio, come risulta dalla data del protocollo, presente nella copia dei ricorso introduttivo ritrascritta nel presente ricorso per cassazione cori la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo dei servizio postale secondo la procedura di cui alla L. n. 53 del 1994 – come nella specie, il “2/07/2009” – Cass. S.U. 3774/2014).
Il presente ricorso per cassazione (come pure l’appello; dichiarato già tardivo dalla C.T.R., sia pure con motivazione diversa) è stato, non correttamente, notificato nel termine lungo, di un anno e 30 gg., dalla data di deposito della sentenza impugnata.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017